CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/7/2004 TRA Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., , e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 21/772004 TRA Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., , e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Il Collegio arbitrale composto da Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro riunito in conferenza personale in data 21 luglio 2004, in Roma, ha deliberato all unanimità il seguente L O D O nel procedimento arbitrale tra Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., con sede in Napoli, via Vicinale Paradiso n. 70, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott. Paolo Bellamio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Giovanni Bruno e Prof. Federico Tedeschini, e domiciliata, ai fini dell arbitrato, presso lo studio dell ultimo, in Roma, Largo Messico n. 7, giusta delega in calce all Atto introduttivo di giudizio arbitrale - ricorrente - e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede a Roma, via G. Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, e domiciliata, ai fini dell arbitrato, presso lo studio del primo, in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione - resistente - avente ad oggetto l ammissione al torneo di calcio professionistico di serie B della società Napoli Sportiva S.p.A. FATTO E SVOLGIMENTO DELL ARBITRATO 1. Con Atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione di controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di calcio professionistico trasmesso in data 9 luglio 2004 (la Domanda di Arbitrato ) la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (la SSCN o Ricorrente ) ha proposto istanza di arbitrato avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o Resistente ), dando avvio al procedimento arbitrale contemplato dal Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relativa all applicazione del Manuale per l ottenimento della Licenza UEFA da parte dei club versione italiana e delle controversie relative all iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (il Regolamento ad hoc ). 2. Nella Domanda di Arbitrato, la SSCN ha esposto, tra l altro, quanto segue: i. Con scrittura privata datata 30 giugno 2004 la SSCN, a mezzo contratto preliminare (il Contratto ), si è impegnata a cedere in affitto al sig. Luciano Gaucci, per sé o per persona da nominare, l azienda sportiva da essa condotta, composta da: 1. parco calciatori e tecnici di prima squadra tesserati con contratto depositato anche per la stagione 2004/2005; 2. intero settore giovanile, comprensivo di collaboratori e tecnici con i quali vi sia contratto depositato anche per la stagione 2004/2005; 3. centro sportivo di Marianella; 4. centro sportivo di Soccavo; 5. personale dipendente; 6. elementi immateriali costituiti di diritti di sfruttamento commerciale dei marchi ed altri segni distintivi dell azienda . ii. La durata del Contratto è stata stabilita in cinque stagioni sportive (2004/2009) per un canone annuo di . 5.000.000,00, oltre IVA. iii. Il Contratto ha previsto, quale condizione di efficacia degli obblighi da esso nascenti, l iscrizione al Campionato di Serie B, per la stagione 2004/2005, dell affittuario. iv. In data 30 giugno 2004 il sig. Gaucci ha individuato nella società Napoli Sportiva S.p.A., con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n. 58 ( Napoli Sportiva ), il soggetto destinatario/beneficiario del Contratto di affitto stipulato con SSCN. v. In data 17 marzo 2004 la Napoli Sportiva aveva presentato istanza di affiliazione alla FIGC Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre, con note del 2 e 6 luglio 2004, la Napoli Sportiva aveva richiesto alla FIGC di voler autorizzare l iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione 2004/2005 . vi. Con nota 12.1/ADS/SEGR il Segretario Generale della FIGC comunicava alla Napoli Sportiva l avvenuta affiliazione. Per contro, con lettera del 7 luglio 2004 il Presidente della FIGC comunicava alla Napoli Sportiva il rigetto dell istanza di iscrizione al Campionato di Serie B in luogo della SSCN per effetto del Contratto di fitto d azienda. 3. Alla luce di tale esposizione, la SSCN ha, in primo luogo, dedotto la violazione e falsa applicazione dell art. 21 dello Statuto FIGC in connessione con l art. 32 del medesimo Statuto violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 52 delle N.O.I.F. in connessione con l art. 22 del Codice di giustizia sportiva violazione del principio del giusto procedimento sviamento . A parere della Ricorrente, infatti, la procedura seguita dal Presidente della FIGC nell adozione della decisione di diniego dell iscrizione della Napoli Sportiva al Campionato di Serie B appare singolare . Il Presidente della FIGC, infatti, ricorrendo ad un proprio consulente (e non alla Corte Federale della FIGC e senza condurre alcuna istruttoria a mezzo dei propri uffici ) per interpretare le norme federali rilevanti al fine della decisione sull iscrizione dell istante, avrebbe violato il principio del giusto procedimento , con palese sviamento , trattandosi all evidenza di sottrazione rispetto ad un organo funzionalmente competente la Corte Federale della funzione istituzionale di interpretazione delle N.O.I.F., con conseguente appropriazione di tale funzione nella persona del Presidente . Invero, a parere della SSCN, l iter seguito appare di evidente e dubbia legittimità anche sotto distinto profilo: pur richiamandosi l applicazione al caso di specie dell art. 20 delle N.O.I.F., quale norma contenente il vincolo di intrasferibilità del patrimonio aziendale delle società sportive, il Presidente della FIGC non avrebbe applicato il procedimento di cui all art. 20 comma 4 delle N.O.I.F., non avendo acquisito né il parere di L.N.P., né quello della COVISOC . 4. In secondo luogo, la SSCN ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. in connessione con l art. 41 Cost. con le previsioni degli artt. 2561 e 2562 c.c. . La Ricorrente, infatti, con il secondo mezzo attacca la tesi di fondo della FIGC, alla base della decisione con la quale il suo Presidente ha negato l iscrizione della Napoli Sportiva al Campionato di Serie B, ossia che l ipotesi dell affitto di ramo d azienda non sia disciplinato dalle N.O.I.F., e come tale debba ritenersi vietata in quanto costituente illegittimo atto dispositivo del titolo sportivo. In sostanza, ed in via di estrema sintesi, la SSCN illustra, sulla base di un parere pro veritate riversato in atti, come il contratto di affitto di azienda non trasferisca dall affittante all affittuario la titolarità degli elementi che compongono l azienda, bensì consenta a quest ultimo il godimento e lo sfruttamento commerciale dell azienda oggetto di locazione. Esaminato il contenuto delle norme federali relative alle modificazioni delle compagini societarie ed alle vicende del titolo sportivo , la Ricorrente rileva che esse hanno ad oggetto solo ipotesi in cui si realizzano effetti traslativi dell azienda, e pertanto conclude che il contratto di affitto di azienda non cadrebbe nei divieti stabiliti dalle N.O.I.F.: il titolo sportivo sfruttato dalla Napoli Sportiva sarebbe e resterebbe quello della SSCN e del medesimo non vi [sarebbe] né traslazione, né valutazione economica in sé considerata, né vendita, né surrettizio spostamento su altra sede territoriale , poiché Napoli Sportiva intende partecipare al torneo cadetto in virtù del risultato sportivo conseguito da S.S.C.N. e per effetto del titolo sportivo da essa acquisito sul campo , senza duplicazione di società né tantomeno duplicazione di titoli sportivi . La Ricorrente contesta poi la caratterizzazione del Contratto quale elusivo dei divieti stabiliti dalle N.O.I.F., facendo rilevare l assenza di qualunque elemento dal quale si possa desumere che trattasi di contratto volto ad aggirare le N.O.I.F. ed in particolare l art. 52 , atteso il suo rilievo economico, la sua durata e l estensione delle obbligazioni da esso nascenti. 5. Sulla base di tali argomentazioni la SSCN ha chiesto al costituendo Collegio arbitrale l ammissione di Napoli Sportiva SpA al torneo di calcio professionistico di serie B per l annata 2004/2005 , previo annullamento dei provvedimenti della Federazione convenuta , ossia a. della nota/provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 7/7/2004 prot. 1146 di diniego autorizzazione all iscrizione al campionato si serie B della società Napoli Sportiva SpA , nonché b. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ivi comprese le norme N.O.I.F. citate nel provvedimento di cui sub. a), comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti . 6. Nella Domanda di Arbitrato la SSCN formulava altresì un istanza istruttoria, chiedendo che l On.le Camera Arbitrale Voglia acquisire agli atti del fascicolo arbitrale le pratiche positivamente evase da FIGC con riferimento al Parma Calcio SpA ed al Foggia Calcio SpA . 7. Con memoria datata 12 luglio 2004 (la Memoria di Costituzione ) la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo, riservata ogni eccezione, deduzione o istanza, anche istruttoria , l assegnazione alle parti di congruo termine per la produzione di memorie difensive e documenti , nonché la convocazione delle stesse per la discussione orale dell istanza . In ogni caso, con la Memoria di Costituzione la FIGC ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità dell istanza per l irritualità della stessa non preceduta dall istanza di conciliazione, e comunque il suo rigetto nel merito . 8. In data 12 luglio 2004 il Presidente della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport (la Camera ), visto l art. 9 del Regolamento ad hoc, provvedeva a nominare il Collegio arbitrale, nelle persone dei Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Massimo Coccia e Giulio Napolitano. Il Prof. Avv. Luigi Fumagalli veniva indicato Presidente del Collegio arbitrale. 9. Con ordinanza datata 13 luglio 2004, trasmessa alle parti in pari data, il Collegio arbitrale, visto l art. 12 comma 2 del Regolamento ad hoc e considerata la necessità di provvedere sulle istanze istruttorie, di chiedere chiarimenti alle autorità sportive, di fissare la data dell udienza e di convocare le parti, riservato ogni ulteriore provvedimento, invitava le parti ad illustrare e/o commentare, sotto il profilo della rilevanza, l istanza istruttoria formulata dalla SSCN con la Domanda di Arbitrato; invitava la FIGC a depositare presso la Camera copia integrale del fascicolo degli atti relativi alla istanza di affiliazione della Napoli Sportiva alla FIGC, nonché di iscrizione della Napoli Sportiva al campionato di Serie B; fissava l udienza per la discussione della causa al 21 luglio 2004, ore 9.30, in Roma, presso gli uffici della Camera. 10. In data 14 luglio 2004 la SSCN, facendo seguito all ordinanza del Collegio, depositava una Istanza istruttoria . Con tale atto, la Ricorrente insisteva per l acquisizione agli atti dell arbitrato del carteggio federale relativo alla iscrizione ai campionati di calcio professionistico delle società Parma Calcio SpA, Foggia Calcio SpA e Venezia Calcio SpA, in quanto interessate da vicende traslative di compendi aziendali : tale acquisizione è ritenuta opportuna in quanto oggetto del presente giudizio arbitrale attengono alla possibilità da parte della SSCN di procedere all affitto del ramo di azienda secondo le pattuizioni del Contratto. 11. A tale atto replicava la FIGC in 15 luglio 2004 con Brevi note autorizzate . Ribadita l improcedibilità dell istanza di arbitrato (per l inapplicabilità del Regolamento ad hoc e l omissione del tentativo di conciliazione) e contestata la legittimazione attiva della Ricorrente (che vorrebbe impugnare un provvedimento di cui è stato destinatario altro soggetto), la FIGC ha censurato anche le istanze istruttorie, palesemente inconferenti e comunque assorbite dalla pregiudiziale questione di procedibilità o ammissibilità del ricorso introduttivo , di cui sottolinea anche l estrema genericità . 12. Con ordinanza datata 16 luglio 2004 il Collegio arbitrale, considerata l urgenza, allo scopo di preservare i diritti delle parti, di provvedere sulle istanze istruttorie, e dopo aver sottolineato che l acquisizione all arbitrato dei fascicoli richiesti dalla SSCN non pregiudicava l accertamento della propria competenza, nonché della procedibilità dell istanza di arbitrato e della legittimazione attiva della Ricorrente, disponeva l acquisizione agli atti del giudizio del carteggio federale relativo all iscrizione ai Campionati di calcio professionistico di Parma Calcio S.p.A., di Foggia Calcio S.p.A. e Venezia Calcio S.p.A., in riferimento alle stagioni sportive in cui siano avvenute vicende traslative di compendi aziendali che abbiano interessato tali società, ed unicamente in riferimento a quei documenti relativi a tali vicende traslative di compendi aziendali ed ai provvedimenti che li abbiano autorizzati e/o interessati. Per l effetto il Collegio arbitrale invitava la FIGC a depositare copia integrale dei documenti menzionati. 13. Il 21 luglio 2004 ha avuto luogo in Roma, presso la sede dell arbitrato, l udienza fissata con l ordinanza del 13 luglio 2004. 14. In tale occasione, in via preliminare, il Presidente del Collegio, dopo aver ricapitolato lo svolgimento dell arbitrato fino alla data dell udienza, ha comunicato che il giorno 20 luglio era pervenuto presso la Segreteria della Camera il fascicolo di documenti prodotti dalla FIGC in seguito all ordinanza collegiale del 16 luglio 2004, ed ha segnalato che la FIGC, all atto della produzione, ha richiesto che i documenti siano custoditi dalla Segreteria della Camera fino alla decisione sulle questioni preliminari dalla stessa Resistente sollevate. La Ricorrente ha dichiarato di non aver nulla da opporre a tale richiesta, facendo peraltro presente la necessità di disporre di tali documenti nell ipotesi in cui si passasse ad un esame sul merito delle domande proposte dalla Ricorrente stessa. Dato atto di quanto precede il Collegio arbitrale ha disposto che il fascicolo depositato dalla FIGC non venisse acquisito agli atti dell arbitrato, ma venisse temporaneamente custodito dalla Segreteria della Camera, riservandosi ogni decisione sulla successiva acquisizione. Il Collegio ha poi determinato, con il consenso delle parti, di procedere in una prima fase ad esaminare e decidere unicamente le questioni ed eccezioni preliminari e procedurali, per poi eventualmente procedere alla fase di merito. 15. Invitate quindi dal Collegio alla discussione sulle questioni preliminari, le parti hanno svolto le proprie difese. La Ricorrente, con il consenso della FIGC, ha depositato Brevi Note , con allegata documentazione, nonché copia della propria domanda di ammissione al campionato 2004/2005 di Serie B. 16. Con dichiarazione raccolta a verbale i procuratori delle parti hanno consentito la proroga della pronuncia del lodo fino al 30 luglio 2004. 17. In esito all udienza del 21 luglio 2004 le parti hanno espressamente dato atto di nulla avere ad obiettare circa la equa conduzione dell arbitrato da parte del Collegio, nonché circa il proprio diritto di essere ascoltate e di essere trattate su piede di parità, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio si è riservato ogni decisione sulle questioni preliminari. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità del ricorso 1. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, la questione della procedibilità della Domanda di Arbitrato, sollevata dalla FIGC nei suoi scritti difensivi: solo la positiva valutazione di essa, infatti, permetterebbe un esame nel merito della controversia (sia sulla legittimazione della ricorrente, quale condizione dall azione da questa esercitata, sia sulle domande proposte al Collegio con la Domanda di Arbitrato). 2. Invero, la FIGC ritiene che il presente procedimento non sia ammissibile poiché la ricorrente avrebbe omesso il preventivo esperimento del tentativo (obbligatorio) di conciliazione, previsto dall art. 27 dello Statuto FIGC e dall art. 3 comma 5 del Regolamento della Camera (il Regolamento della Camera ), secondo il quale salva diversa previsione negli accordi arbitrali, è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell instaurazione di un procedimento arbitrale . A parere della Resistente l omissione del tentativo di conciliazione è solo apparentemente reso possibile dal richiamo fatto dalla SSCN nella Domanda di Arbitrato al Regolamento ad hoc, il cui art. 4 comma 1 prevede che l esperimento del tentativo di conciliazione di cui al Regolamento della Camera non è condizione di procedibilità dell arbitrato di cui al presente Regolamento . Ed in effetti la FIGC contesta l applicazione del Regolamento ad hoc al procedimento avviato con la Domanda di Arbitrato, in quanto l oggetto di essa riguarda controversia non compresa tra quelle di cui al Regolamento ad hoc. In particolare, afferma la FIGC nelle Brevi note autorizzate del 15 luglio 2004, oggetto della controversia sarebbe solo la configurabilità o meno nell ambito dell attuale ordinamento federale di un atto dispositivo del titolo sportivo attraverso un operazione di affitto di ramo di azienda . Ed invero se la Ricorrente ha chiesto l ammissione al Campionato di Serie B, non lo ha fatto per sé, ma per la Napoli Sportiva, soggetto distinto e di recente affiliazione alla FIGC . 3. A tali contestazioni la Ricorrente ha replicato all udienza, nonché nelle Brevi Note depositate in occasione della stessa, ribadendo l applicabilità del Regolamento ad hoc e la conseguente procedibilità della Domanda di Arbitrato. Sotto il profilo della omissione del tentativo di conciliazione, la SSCN fa valere depositando, ad integrazione della Domanda di Arbitrato, apposita nota dichiarativa del 19 luglio 2004 la sostanziale inconciliabilità della controversia, rilevando la propria indisponibilità ad un qualsivoglia tentativo di conciliazione se non a condizione della iscrizione al campionato della Napoli Sportiva SpA . In riferimento all azionabilità del rito speciale arbitrale , poi, la Ricorrente sottolinea come la controversia abbia ad oggetto il diniego di iscrizione ad un campionato, e quindi la sua ascrivibilità tra quelle che hanno indotto il CONI alla istituzione del rito accelerato . 4. Tali contestazioni, dunque, riguardano, in sostanza, l applicabilità del Regolamento ad hoc, sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi giusta anche il disposto dell art. 3 comma 2 del Regolamento ad hoc stesso. Il rilievo della questione nel presente arbitrato si pone sotto più profili, attese le differenze esistenti tra la disciplina introdotta dal Regolamento ad hoc e quella recata dal Regolamento della Camera. In particolare, tali differenze, tralasciando quelle meno significative, possono essere sinteticamente indicate nelle seguenti: i. il Regolamento ad hoc prevede che l esperimento del tentativo di conciliazione non sia condizione di procedibilità dell arbitrato (art. 4 comma 1), mentre, salvo diversa specifica pattuizione tra le parti, è obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell instaurazione di un procedimento arbitrale ai sensi del Regolamento della Camera (art. 3 comma 5); ii. il Regolamento ad hoc pone il principio della completezza della domanda di arbitrato, imposta pena di decadenza (art. 5 commi 1 e 4), mentre nessuna preclusione è stabilita dal Regolamento della Camera; iii. allo stesso modo, il Regolamento ad hoc a differenza del Regolamento della Camera pone il principio della completezza della risposta (art. 6 comma 4); iv. in base al Regolamento ad hoc il Collegio arbitrale è sempre composto da 3 arbitri ed è interamente designato dal Presidente della Camera (art. 9 comma 1), mentre il Regolamento della Camera prevede che ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, nomini un arbitro, limitando le funzioni del Presidente della Camera alla nomina del terzo arbitro, presidente del collegio, ovvero dell arbitro che la parte abbia omesso di nominare (art. 13); v. il termine di pronuncia del lodo è ridotto dal Regolamento ad hoc a 10 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale (art. 14), rispetto ai 120 giorni previsti (art. 21) dal Regolamento della Camera; vi. l arbitrato governato dal Regolamento ad hoc ha natura invariabilmente irrituale (art. 3), mentre l arbitrato secondo il Regolamento della Camera può assumere natura rituale (art. 7 comma 7). 5. Le condizioni di applicabilità del Regolamento ad hoc sono definite dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, dello stesso. Ai sensi dell art. 1, comma 1, infatti, Il presente Regolamento [ad hoc] ha lo scopo di assicurare la risoluzione mediante arbitrato delle controversie relative ... b) all iscrizione dei club ai campionati nazionali di calcio professionistico ... . L art. 2, comma 1, poi, stabilisce che La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento [ad hoc] si basa ... b) sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla Società nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico e si applica per la risoluzione di ogni controversia, di qualsiasi natura, che insorga tra una Società e la Federazione ovvero tra una società ed altra Società ed avente ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della Federazione della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico . Va notato che nella lettera a) della stesso art. 2, comma 1, viene definito il termine Società , stabilendo che tale debba intendersi una società di calcio professionistico affiliata alla Federazione . In altre parole, il Regolamento ad hoc stabilisce un duplice ordine di condizioni, la cui contemporanea soddisfazione condiziona l applicazione del rito speciale da esso stabilito, in sostituzione del rito previsto dal Regolamento della Camera, cui fa riferimento in via generale l art. 27 dello Statuto della FIGC: (a) la controversia deve essere relativa all iscrizione ad un campionato nazionale di calcio professionistico, avendo ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca da parte della FIGC della iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico; e (b) deve basarsi sulla clausola compromissoria sottoscritta dalla società di calcio professionistico affiliata alla FIGC nella domanda di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico. 6. Ritiene il Collegio che la prima delle due condizioni sia soddisfatta. Ed infatti la domanda spiegata in arbitrato dalla Ricorrente espressamente attiene alla ammissione di Napoli Sportiva SpA al torneo di calcio professionistico di serie B per l annata 2004/2005 , tra l altro previo annullamento del provvedimento del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ... di diniego autorizzazione all iscrizione al campionato si serie B della società Napoli Sportiva SpA . Così come proposta dalla Ricorrente, dunque, la domanda al Collegio arbitrale letteralmente mira ad ottenere un provvedimento di ammissione di Napoli Sportiva ad un campionato di calcio professionistico e si pone in relazione al suo rigetto da parte della FIGC. 7. Ritiene invece il Collegio che non sussista l altra condizione di applicabilità del Regolamento ad hoc: a giudizio del Collegio non si è formato un effettivo consenso tra le parti circa la sottoposizione della controversia tra di esse insorta (pure in materia di iscrizione ad un campionato di calcio professionistico) alla procedura speciale di arbitrato stabilita dal Regolamento ad hoc. In effetti, in occasione dell udienza del 21 luglio 2004, la Ricorrente ha espressamente indicato quale clausola compromissoria da essa sottoscritta quella contenuta nella propria Domanda di ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2004/2005 a norma dell art. 2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, punto 1 lettera a) del C.U. 167/A del 30/04/2004 (depositandone contestualmente copia). Nella parte conclusiva di tale domanda, sotto l epigrafe Accettazione e sottoscrizione della clausola compromissoria è invero riportato il seguente testo: Con la presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato la sottoscritta società in conformità a quanto previsto dall art. 3 primo comma della legge n. 280/2003 nonché in ragione della propria appartenenza all ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione si obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all esito della presente domanda con i soli rimedi previsti dal capo IV del Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004, con particolare riferimento alla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI a decidere qualsiasi controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza . In relazione a quanto precede, e per quanto riguarda la esperibilità del procedimento speciale di arbitrato stabilito nel sistema della Camera sulla base del Regolamento ad hoc, gli ultimi due paragrafi del capo IV del Comunicato Ufficiale n. 167/A del 30 aprile 2004 (in seguito C.U. 167/A ) così prevedono: Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l ammissione al campionato di competenza, è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall apposito regolamento. Il ricorso viene definito dal Collegio Arbitrale formato ai sensi del citato regolamento con lodo irrituale. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente paragrafo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all eventuale sostituzione delle società non ammesse . Alla luce di quanto precede, il Collegio è dell opinione che il C.U. 167/A rechi una offerta di arbitrato secondo il Regolamento ad hoc (l apposito regolamento ) formulata dalla FIGC, e che la domanda di ammissione al campionato di Serie B formulata dalla SSNC contenga la accettazione di tale offerta di arbitrato, ovviamente nei soli limiti consentiti dai rispettivi testi del C.U. 167/A e della clausola compromissoria accettata dalla SSCN. Un accordo tra le odierne parti di risolvere controversie tra di esse insorte in relazione all iscrizione al campionato secondo il Regolamento ad hoc si è pertanto formato (attraverso l incontro di offerta e accettazione) solo in relazione ad una controversia: i. che insorga in ordine all esito della domanda di iscrizione al campionato presentata dalla SSCN, ii. che sia relativa a provvedimento del Consiglio Federale di non ammissione della SSCN al campionato, e iii. che sia sottoposta alla Camera ad iniziativa della SSCN in quanto società non ammessa. Ebbene, il Collegio rileva che la domanda proposta in questo arbitrato e secondo il Regolamento ad hoc non riguarda l esito negativo della domanda della SSCN di ammissione alla Serie B per l anno 2004/2005, la quale risulta essere ancora pendente nell ambito del procedimento descritto dal C.U. 167/A, ma l esito della domanda di iscrizione alla Serie B proposta dalla Napoli Sportiva, cioè da un differente soggetto; ed inoltre non è relativa a provvedimento del Consiglio Federale adottato alla conclusione del procedimento di ammissione di cui al C.U. 167/A. L oggetto della presente controversia, secondo la stessa prospettazione della Ricorrente, riguarda invece la domanda di ammissione alla Serie B presentata dalla Napoli Sportiva al di fuori del procedimento previsto dal C.U. 167/A, nonché la successiva decisione di non ammissione della Napoli Sportiva adottata da parte del Presidente della FIGC, anch essa non incardinata in tale procedimento. 8. L insussistenza di un accordo tra le parti circa l applicabilità del Regolamento ad hoc provoca l inammissibiltà della domanda, senza un suo esame nel merito, che resta impregiudicato anche sotto il profilo della legittimazione ad agire, e che potrà essere fatto valere secondo le regole stabilite nel Regolamento della Camera ad es. attraverso un intervento (ai sensi dell art. 9 comma 6 del Regolamento della Camera) nel procedimento già avviato dalla Napoli Sportiva secondo tali regole ovvero secondo il Regolamento ad hoc, ma, in questo secondo caso, solo in riferimento all esito della domanda di iscrizione al campionato presentata dalla SSCN ed in relazione agli eventuali provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione della SSNC al campionato di Serie B. Ritiene infatti il Collegio di non poter procedere ad un tale giudizio, al di là della questione relativa all omissione del tentativo di conciliazione, soprattutto per il più grave aspetto della irregolare costituzione dell organo arbitrale. Una decisione sul merito adottata dal presente Collegio, infatti, sarebbe resa da Collegio non nominato secondo quanto le parti hanno concordato (attraverso il rinvio al Regolamento della Camera giusta il disposto dell art. 27 dello Statuto della FIGC), vale a dire con il solo Presidente del Collegio anziché l intero organo arbitrale nominato dal Presiente della Camera, e sarebbe pertanto affetta da nullità ai sensi dell art. 829 n. 2 c.p.c.. B. Sulle spese 1. OmissisGli onorari per il Collegio arbitrale sono stabiliti nell importo complessivo di Euro 10.000, oltre ad accessori di legge. Tali onorari dovranno essere versati nella misura del 40% al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri. 2. Le spese da rimborsare vanno determinate in complessivi Euro 678, di cui Euro 250 da corrispondere al Presidente del Collegio arbitrale, che le ha sostenute, ed Euro 428 da corrispondere al CONI per l organizzazione del procedimento. Le spese generali da corrispondere agli arbitri sono determinate nella misura del 10% degli onorari ad essi spettanti, ai sensi della tabella regolamentare. 3. Attesa la soccombenza della SSCN, gli onorari del Collegio arbitrale e le spese di arbitrato, vanno posti a carico della stessa, ma con il vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c. 4. Sussistono viceversa giusti motivi per compensare le spese di assistenza legale sopportate da ciascuna delle parti nel presente procedimento. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti: 1. Dichiara inammissibile la domanda di arbitrato proposta dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. con Atto introduttivo di giudizio arbitrale per la risoluzione di controversia relativa ad iscrizione al campionato italiano di calcio professionistico , impregiudicata ogni valutazione sul merito della stessa. 2. OmissisIl compenso per il Collegio arbitrale è determinato in Euro 10.000, oltre al 10% per spese generali ed agli oneri accessori di legge se soggettivamente dovuti, mentre le spese particolari per lo svolgimento dell arbitrato sono fissate in Euro 678. 3. Il compenso del Collegio e le spese di arbitrato sono posti a carico della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., ma con il vincolo della solidarietà ed il diritto di rivalsa ex art. 814 c.p.c. Gli onorari ed il rimborso per le spese generali, oltre oneri accessori se soggettivamente dovuti, dovranno essere versati nella misura del 40% al Presidente del Collegio e del 30% a ciascuno degli arbitri. Le spese particolari dovranno essere rimborsate al Presidente del Collegio arbitrale nella misura di Euro 250 ed al CONI nella misura di Euro 428. 4. Sono compensate tra le parti le spese di difesa e assistenza legale da loro sostenute. Così deciso in Roma, il 21 luglio 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. Prof. Avv. Luigi Fumagalli Prof. Avv. Massimo Coccia Prof. Avv. Giulio Napolitano
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