CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 2/3/2004 TRA A.C. PRO-EBOLITANA e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 2/3/2004 TRA A.C. PRO-EBOLITANA e Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO PROF. AVV. PIERLUIGI RONZANI ha deliberato il presente lodo nella controversia promossa da: A.C. PRO-EBOLITANA con sede in Eboli (SA), via S. Andrea n. 21, in persona del presidente pro-tempore signor Liberato Maiorano, rappresentata e difesa per procura speciale in calce dell’istanza di arbitrato dall’avv. Gaetano Aita del foro di Salerno, ivi elettivamente domiciliata in via Leonardo da Vinci n. 27; parte attrice; contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO con sede in Roma via G. Allegri n. 4, in persona del presidente dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa per procura depositata il 28 ottobre 2003 dall’avv. Mario Gallavotti e dall’avv. Stefano La Porta del foro di Roma, ivi elettivamente domiciliata in via Po n. 9; parte convenuta. Conclusioni delle parti: per la A.C. PRO-EBOLITANA: “ottenere: - l’annullamento delle decisioni impugnate, di tutti gli atti presupposti e successivi e la conseguente iscrizione al campionato nazionale dilettanti di interregionale, nonché un congruo risarcimento del danno, per l’effetto della retrocessione dal campionato nazionale dilettanti al campionato di eccellenza; - la revoca ovvero la riduzione delle sanzioni irrogate; - l’annullamento delle decisioni nella parte in cui vengono rimessi gli atti alla procura federale per procedere al nuovo deferimento nei confronti dell’A.C. PRO-EBOLITANA; - in via di subordine, la declaratoria di derubricazione dell’illecito sportivo contestato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 1 cod. giust. sport.; - in via di ulteriore subordine, laddove ammissibile, la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, mediante l’inserimento degli stessi nella classifica dell’attuale campionato di eccellenza che la società sta disputando.”. Per la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO: “a) accertare la legittimità dei provvedimenti impugnati dall’istante; b) accertare l’inammissibilità delle domande che presuppongono o che sono tese ad un nuovo accertamento delle modalità dell’illecito commesso dal signor Arturo Spagnuolo, ormai passato in giudicato; c) accertare l’inammissibilità della domanda relativa alla decisione di rimettere gli atti alla Procura federale per procedere a nuovo deferimento della A.C. PRO-EBOLITANA; d) in ogni caso rigettare tutte le domande proposte da controparte perché infondate in fatto ed in diritto; e) condannare la A.C. PRO-EBOLITANA al rimborso alla F.I.G.C. delle spese di lite.”. Svolgimento dell’arbitrato Con istanza di arbitrato ex art. 7 e ss. del regolamento depositata il 14 ottobre 2003, l’A.C. PRO-EBOLITANA esponeva in fatto quanto segue. In data 26 marzo 2003, a causa della squalifica del campo di giuoco della A.C. PRO-EBOLITANA, si disputava sul campo neutro di Caserta la gara di recupero valida per il campionato nazionale dilettanti – girone H tra l’A.C. PRO-EBOLITANA e l’A.S.C. Potenza (gara già programmata per il giorno 16 marzo 2003, sul campo neutro di Boiano e non disputata a causa delle avverse condizioni atmosferiche). L’incontro tra l’A.C. PRO-EBOLITANA e l’A.S.C. Potenza si concludeva con il punteggio di 1 – 0. Il 25 marzo 2003 il presidente dell’A.C. PRO-EBOLITANA Cosimo De Vita aveva denunciato all’ufficio indagini una notizia che aveva appreso il giorno stesso dal suo collaboratore Arturo Spagnuolo. In particolare, questi riferiva di essere stato avvicinato dai dirigenti dell’A.S.C. Potenza per cercare di facilitare la vittoria della propria squadra in cambio di danaro da dividere con qualche calciatore (incontro tenutosi il giorno 24 marzo 2003 in Potenza con i signori Giuzio e Scaglione dirigenti dell’A.S.C. Potenza). Nello stesso giorno, alle ore 16.06, l’A.S.C. Potenza in persona dei suoi rappresentanti signori Vito Giuzio e Luigi Scaglione faceva pervenire via fax alla Lega nazionale dilettanti, al Comitato interregionale, alla Procura federale ed all’Ufficio indagini un esposto nel quale denunciava un tentativo di illecito sportivo posto in essere dal signor Arturo Spagnuolo nella giornata del 24 marzo 2003, mediante offerta della vittoria dell’A.S.C. Potenza sulla A.C. PRO-EBOLITANA nell’incontro programmato per il 26 marzo 2003, a fronte del pagamento della somma di euro 10.000,00. L’Ufficio indagini, in data 8 maggio 2003, trasmetteva alla Procura federale gli atti relativi alle indagini svolte, e cioè in particolare: - l’audizione dei signori Vito Giuzio e Luigi Scaglione (rispettivamente rappresentante-dirigente e vice presidente dell’A.S.C. Potenza), signori Cosimo De Vita, Arturo Spagnuolo, Salvatore Nastri, Gaetano Chiagano (rispettivamente presidente, dirigente, allenatore e capitano della squadra dell’A.C. PRO-EBOLITANA), signor Egidio Pirozzi allenatore dell’Inter S. Agata Solfora; - il confronto tra Spagnuolo, Giuzio e Scaglione; - l’acquisizione, previa consegna da parte del signor Spagnuolo all’Ufficio indagini, di una microcassetta TDK MC-60 contenente il colloquio tra Spagnuolo, Giuzio e Scaglione in data 24 marzo 2003, registrato dallo Spagnuolo, nonché un foglio dattiloscritto contenente la trascrizione della registrazione. Sempre secondo la narrativa di parte attrice, venivano svolte ulteriori indagini che avevano ad oggetto un presunto tentativo di illecito posto in essere dallo Spagnuolo e denunciato dal presidente del F.C. Matera, avv. Vitantonio Ripoli. In data 3 aprile 2003 il presidente del F.C. Matera inviava infatti una comunicazione al presidente del comitato interregionale, William Punghellini, con la quale lo informava di un episodio verificatosi il 20 marzo 2003 tra le ore 13.40 e 13.50 circa. In particolare, il presidente del F.C. Matera riferiva di aver ricevuto sul suo cellulare una telefonata da altro radiomobile e, non avendo fatto in tempo a capire chi fosse in quanto era caduta la linea, aveva richiamato il numero apparso, senza peraltro poter effettuare la comunicazione. Aveva quindi richiamato ed aveva appreso che era il signor Spagnuolo, il quale nell’occasione gli aveva chiesto se voleva “offrire un premio per la vittoria della sua squadra sul Potenza Calcio” (gara A.C. PRO-EBOLITANA e A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003). Alla sua risposta negativa lo Spagnuolo avrebbe replicato dicendo “che quelli del Potenza si erano già mossi e che il premio avrebbe gratificato qualche calciatore con famiglia che avanzava qualche stipendio stante le difficoltà economiche della sua società”. Lo Spagnuolo avrebbe detto tra l’altro “che i campionati si vincono anche così e non dormendo” e “che tutti si muovono, anche chi era in alto”. Il presidente del F.C. Matera gli chiedeva se per caso si riferisse al Melfi e lo Spagnuolo rispondeva affermativamente, anzi ribadiva che nella gara Melfi – A.C. PRO-EBOLITANA un dirigente del Melfi e due giocatori avevano offerto, tra il primo ed il secondo tempo, al portiere della A.C. PRO-EBOLITANA Corcione la somma di euro 3.500,00 affinché “prendesse goal”. Notizia che a dire dello Spagnuolo era nota al magazziniere del F.C. Matera, Roberto Capece, perché informato direttamente dal suo amico Corcione. Il presidente del F.C. Matera sosteneva nell’esposto di non aver ricevuto altre telefonate dallo Spagnuolo e di aver informato dei fatti i signori Galluzzo e Tridico, rispettivamente allenatore e direttore generale del F.C. Matera, ritenendo di non dover denunciare l’accaduto perché non riguardava la sua società ed anche perché aveva valutato non attendibile l’interlocutore. Il signor Capece (magazziniere del Matera), interpellato dal suo presidente, confermava quanto raccontato dallo Spagnuolo, per averlo appreso direttamente dal suo amico Corcione che avrebbe anche riferito di essere stato avvicinato dai giocatori Astarita e Scialappa e dal direttore sportivo del Melfi signor Moretti. Anche su tale fatto l’Ufficio indagini espletava gli opportuni accertamenti, ed acquisiva le dichiarazioni dei signori Vitantonio Ripoli, Vincenzo Tridico, Giuseppe Galluzzo e Roberto Capece (rispettivamente presidente, dirigente, allenatore e magazziniere del F.C. Matera), dei signori Cosimo De Vita, Arturo Spagnuolo, Domenico Corcione (rispettivamente presidente, dirigente e calciatore-portiere dell’A.C. PRO-EBOLITANA), dei signori Marco Moretti, Sandro Sciarappa, Generoso Astarita, Antonio Dell’Oglio (il primo, dirigente e tutti gli altri calciatori dell’A.S. Melfi). Trasmesso alla Procura federale l’esito di tutte le indagini svolte, unitamente a dettagliate relazioni, questa procedeva a due distinti deferimenti presso la Commissione disciplinare, l’uno in data 9 maggio 2003 e l’altro in data 12 maggio 2003. Con atto del 9 maggio 2003 la Procura federale disponeva il deferimento: - di Luigi Scalione e Vito Giuzio “per violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S. (illecito sportivo) per aver in data anteriore all’incontro A.C. PRO-EBOLITANA / A.S.C. Potenza offerto al signor Arturo Spagnuolo la somma di euro 5.000,00 al fine di garantirsi la vittoria del predetto incontro, somma non accettata dallo Spagnuolo, come si evince, fra l’altro, dalla trascrizione della conversazione intercorsa tra il signor Spagnuolo e il signor Giuzio (la registrazione prova che fu il signor Giuzio ad offrire danaro al signor Spagnuolo e che a tale proposta segue un rifiuto deciso da parte di quest’ultimo), nonché dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver inoltrato agli organi federali in data 25 marzo 2003 l’esposto denuncia con il quale si sosteneva la richiesta di danaro da parte dello Spagnuolo per assicurare all’A.S.C. Potenza la vittoria dell’incontro di cui si discute, al fine di far ricadere ogni presunta responsabilità sul signor Arturo Spagnuolo”; - dell’A.S.C. Potenza “per violazione dell’art. 6 comma 3 ed art. 2 comma 4 prima parte C.G.S. per responsabilità diretta per comportamenti antiregolamentari dei dirigenti summenzionati (vice presidente e dirigente con poteri di firma)”; - di Arturo Spagnuolo “per violazione dell’art. 6 comma 7 C.G.S. (obbligo di denuncia) perché pur avendo appreso l’intenzione dei dirigenti dell’A.S.C. Potenza di offrire una somma di danaro per condizionare il risultato dell’incontro di cui in narrativa, non provvedeva a dare immediata comunicazione di ciò agli organi federali”; - dell’A.C. PRO-EBOLITANA “per violazione dell’art. 6 comma 4 ed art. 2 comma 4 seconda parte C.G.S. per responsabilità oggettiva per il comportamento antiregolamentare del proprio tesserato”. Con atto del 12 maggio 2003 la Procura federale disponeva il deferimento: - di Arturo Spagnuolo “per rispondere della violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 e dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 4 comma 3 C.G.S. per aver nei giorni precedenti la gara A.C. PRO-EBOLITANA / A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003, invitato il presidente della società F.C. Matera, Vitantonio Ripoli, ad offrire ai calciatori della società A.C. PRO-EBOLITANA un premio a vincere relativo alla gara contro l’A.S.C. Potenza e per aver negato con il proprio comportamento la regolarità di svolgimento del campionato”; - dell’A.C. PRO-EBOLITANA “per rispondere di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 4 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo tesserato Arturo Spagnuolo”. La Commissione disciplinare, preso atto dei deferimenti, fissava l’udienza di discussione per il 22 maggio 2003 ordinando la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. L’A.S.C. Potenza e l’A.C. PRO-EBOLITANA facevano pervenire alla Commissione disciplinare le proprie memorie difensive rispettivamente in data 16 maggio 2003 ed in data 19 maggio 2003. In particolare l’A.S.C. Potenza depositava tra l’altro una serie di dichiarazioni dei signori Vito Verrastro, Roberto Viggiani, Gerardo Basile, Michele Fiore, Donato Masi, Pasquale Manicone, Salvatore Brindisi, Domenico Vaccaio, Roberto Martinelli, Arnaldo Crescente. In data 21 maggio 2003 la Commissione disciplinare acquisiva agli atti dalla Procura federale la microcassetta TDK MC-60. All’udienza del 22 maggio 2003 venivano escussi in qualità di testi i signori avv. Vitantonio Ripoli, Vincenzo Tridico e Giuseppe Galluzzo (rispettivamente presidente, dirigente ed allenatore del F.C. Matera). Venivano inoltre escussi i signori avv. Arturo Rufolo e Nicola Carneo (rispettivamente segretario e dirigente dell’A.C. PRO-EBOLITANA). Per l’A.S.C. Potenza venivano ascoltati i signori Gianfranco Forese, segretario dell’A.S.C. Potenza e Pasquale Manicone, non tesserato. All’esito, il Procuratore federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di Luigi Scaglione e Vito Giuzio con condanna ad anni 3 di inibizione e dell’A.S.C. Potenza con condanna a 6 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato; nonché per l’affermazione di responsabilità di Arturo Spagnuolo con condanna ad anni 5 di inibizione e dell’A.C. PRO-EBOLITANA con condanna a 3 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. La Commissione disciplinare, con decisione del 22 maggio 2003 pubblicata sul Comunicato ufficiale del Comitato interregionale n. 170 del 23 maggio 2003, dichiarava: Luigi Scaglione, Vito Giuzio e l’A.S.C. Potenza responsabili dei fatti ascritti e li condannava i primi due alla pena dell’inibizione di anni tre e la seconda alla penalizzazione di punti 15 da detrarsi sulla classifica del corrente campionato oltre all’ammenda di euro 5.000,00; dichiarava altresì Arturo Spagnuolo e l’A.C. PRO-EBOLITANA responsabili dei fatti ascritti in relazione al deferimento del 12 maggio 2003 (esposto del presidente del Matera, signor Ripoli) con esclusione della contestazione di cui all’art. 4 comma 3 C.G.S. e li condannava: il primo alla pena dell’inibizione di anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali, la seconda alla penalizzazione di punti 15 da detrarsi sulla classifica del corrente campionato oltre all’ammenda di euro 5.000,00. La stessa Commissione disciplinare proscioglieva: Arturo Spagnuolo e l’A.C. PRO-EBOLITANA dall’imputazione di cui all’art. 4 comma 3 C.G.S. nonché dal deferimento del 9 maggio 2003 inerente l’illecito con il Potenza, con rimessione, in ordine a quest’ultimo, degli atti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza. Avverso tale decisione, con atto del 29 maggio 2003 il signor Spagnuolo e l’A.C. PRO-EBOLITANA proponevano impugnazione alla Commissione d’appello federale. La C.A.F., previa riunione degli appelli con quello dell’A.S.C. Potenza, con decisione del 4 giugno 2003 pubblicata sul Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 48/C del 5 giugno 2003, respingeva tutti gli appelli promossi, confermando la decisione della Commissione disciplinare. Avverso la decisione della C.A.F., in data 24 luglio 2003, l’A.C. PRO-EBOLITANA ed il signor Arturo Spagnuolo esperivano due distinti tentativi di conciliazione innanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I., con i quali chiedevano che venissero accolte le seguenti conclusioni: - annullamento delle decisioni impugnate, di tutti gli atti presupposti e successivi nonché risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa, per l’effetto della retrocessione dal campionato nazionale dilettanti al campionato di eccellenza; - revoca ovvero riduzione delle sanzioni irrogate; - in via subordinata, declaratoria di derubricazione dell’illecito sportivo contestato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 1 cod. giust. sport.; - in via di ulteriore subordine, laddove ammissibile, restituzione dei 15 punti di penalizzazione, mediante l’inserimento degli stessi nella classifica del prossimo campionato di eccellenza che la società andrà a disputare; - in via ancor più gradata, l’adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando conciliatore. La Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del C.O.N.I. fissava poi l’udienza per la conciliazione innanzi al dott. Renato Papa per il giorno 1 agosto 2003. In quella data l’udienza veniva rinviata al 16 settembre 2003 per permettere alle parti di addivenire ad un accordo. Nel frattempo veniva comunicato alle parti il testo integrale della decisione della C.A.F., il cui dispositivo era stato pubblicato sul Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 48/C del 5 giugno 2003. All’udienza del 16 settembre 2003 il tentativo di conciliazione falliva, con la conseguente proposizione del presente arbitrato. Sulla base dell’esposizione dei fatti sopra richiamata, l’A.C. PRO-EBOLITANA illustrava nell’istanza di arbitrato ampie ed articolate motivazioni in diritto, volte a sostenere che il fatto non sussiste, che il fatto non integra ipotesi di illecito sportivo a carico della società e che il fatto non costituisce illecito sportivo. Parte istante chiedeva poi, in via subordinata, la riduzione della sanzione e, da ultimo, eccepiva l’irritualità della trasmissione degli atti alla Procura federale. La FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO si costituiva innanzi questa giurisdizione arbitrale con memoria difensiva del 29 ottobre 2003, depositata in pari data, contestando completamente le domande di parte attrice. In particolare, la Federazione osservava quanto segue. All’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio indagini della F.I.G.C. era stato accertato che in data 20 marzo 2003 il signor Arturo Spagnuolo, direttore sportivo dell’A.C. PRO-EBOLITANA, aveva preso contatti con il presidente del F.C. Matera Vitantonio Ripoli per invitarlo ad offrire ai calciatori della A.C. PRO-EBOLITANA un premio in denaro che li incentivasse a dare il massimo impegno e vincere la gara che vedeva opposta - il successivo 26 marzo - la stessa A.C. PRO-EBOLITANA al Potenza, diretta rivale in classifica del Matera. Tale circostanza, riferita all’Ufficio indagini direttamente dal destinatario del malizioso invito, veniva confermata sia dall’allenatore che dal direttore generale del Matera, i quali si trovavano insieme al presidente Ripoli al momento in cui questi riceveva la telefonata da parte dello Spagnuolo. In relazione a tale condotta il Procuratore della F.I.G.C. deferiva innanzi ai competenti organi federali sia lo Spagnuolo che la A.C. PRO-EBOLITANA, il primo per la violazione degli articoli 6 (comma 1 e 2), 1 (comma 1) e 4 (comma 3) del Codice di giustizia sportiva, mentre la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 (commi 2 e 4) in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. La Commissione disciplinare, sulla base delle prove sottoposte al suo esame, riteneva lo Spagnuolo e la A.C. PRO-EBOLITANA responsabili per tutte le violazioni loro ascritte (tranne quella di cui al comma 3 dell’articolo 4 da parte dello Spagnuolo) ed infliggeva al direttore sportivo Spagnuolo l’inibizione per un periodo di 5 anni - con proposta di radiazione dai ruoli federali - mentre alla società A.C. PRO-EBOLITANA veniva irrogata la penalizzazione di 15 punti - da detrarsi dalla classifica del campionato corrente - e l’ammenda di 5.000,00 euro. Da ultimo la C.A.F. rigettava il gravame proposto dallo Spagnuolo e dalla A.C. PRO-EBOLITANA e confermava la decisione del giudice di prime cure, rilevando la correttezza sia della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione disciplinare, che del convincimento della stessa in ordine alla responsabilità degli incolpati nonché alla determinazione delle sanzioni applicate. Secondo la F.I.G.C., la responsabilità dello Spagnuolo rappresentava ormai un accertamento passato in giudicato, dal momento che questi non aveva proposto impugnazione innanzi a questa Camera arbitrale. La Federazione faceva rilevare come, secondo controparte, il materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento disciplinare non sarebbe stato sufficiente ad accertare che il direttore sportivo Spagnuolo avesse commesso i fatti integranti illecito sportivo come descritti dal presidente del Matera Ripoli. In realtà – sempre secondo la F.I.G.C. - la condotta dello Spagnuolo era stata oggetto di esame da parte degli organi di giustizia federale, le cui decisioni costituivano ormai res iudicata, che non poteva dunque formare oggetto di riesame in questa sede. La Federazione osservava peraltro che le circostanze riferite all’Ufficio indagini da parte del presidente del Matera, soggetto sicuramente disinteressato rispetto alla posizione sia dello Spagnuolo che della A.C. PRO-EBOLITANA e per questo massimamente attendibile, avevano trovato pieno riscontro sia nell’audizione dei testi Galluzzo e Tridico (allenatore e direttore generale del Matera), sia nelle parziali ammissioni dello stesso Spagnuolo. Invece i testi a discarico presentati dallo Spagnuolo avevano esposto circostanze assolutamente incompatibili - e pertanto non attendibili - non soltanto con quanto riferito dai componenti dello staff dirigenziale e tecnico del Matera sopra citati, ma anche con quanto descritto dallo stesso Spagnuolo. Andava sottolineato infine, secondo la F.I.G.C., che la versione alternativa fornita all’Ufficio indagini da parte dello Spagnuolo in merito al contenuto della conversazione telefonica intercorsa con il presidente Ripoli - facente riferimento alla scarsa motivazione dei calciatori della A.C. PRO-EBOLITANA causata dagli stipendi arretrati non versati dal presidente della società - era stata smentita dalle dichiarazioni rese all’Ufficio indagini dallo stesso presidente della A.C. PRO-EBOLITANA De Vita, il quale aveva negato di essere in ritardo nella corresponsione delle somme di spettanza dei propri calciatori. La A.C. PRO-EBOLITANA aveva inoltre – secondo la prospettazione della Federazione - negato la propria responsabilità in relazione ai fatti commessi dal proprio direttore sportivo sul presupposto che quest’ultimo, al momento della commissione dell’illecito, era sottoposto a provvedimento disciplinare di inibizione e non poteva, pertanto, rappresentare la società o agire per conto della stessa. Lo Spagnuolo, secondo la tesi di parte attrice, all’epoca doveva considerarsi un soggetto estraneo rispetto alla squadra, e la violazione delle norme federali in materia di illecito sportivo sarebbe stata pertanto commessa a titolo meramente personale. Tale tesi, secondo la F.I.G.C., doveva ritenersi palesemente strumentale, sia perché la sanzione di inibizione a rappresentare la società in ambito federale non poteva certo impedire - e di fatto non aveva impedito - allo Spagnuolo di continuare a svolgere l’attività di dirigente della propria squadra di appartenenza, sia perché la proposta avanzata al presidente del Matera era volta non ad ottenere un vantaggio personale dello Spagnuolo, bensì un beneficio per la squadra della A.C. PRO-EBOLITANA. Parte convenuta osservava poi come dalle risultanze istruttorie emergesse che, nel periodo della commissione dell’illecito, lo Spagnuolo fosse pienamente attivo e presente nella sua qualità di direttore sportivo della A.C. PRO-EBOLITANA, avendo contatti con i dirigenti delle altre società del Campionato interregionale e venendo interpellato da questi quale referente della A.C. PRO-EBOLITANA. La F.I.G.C. rilevava inoltre che, ammesso e non concesso che lo Spagnuolo dovesse ritenersi un estraneo rispetto alla A.C. PRO-EBOLITANA ed il titolo della responsabilità a carico di quest’ultima dovesse essere quello della responsabilità presunta come dedotto da controparte, dal materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento disciplinare non emergeva alcun elemento che potesse far vincere la presunzione di responsabilità in capo alla società (rectius all’associazione) di cui all’art. 9 comma 3 del codice di giustizia sportiva, non potendo certamente essere utilizzabili, a tal fine, le dichiarazioni rese all’Ufficio indagini dal presidente della A.C. PRO-EBOLITANA, Cosimo de Vita, il quale aveva - ovviamente - negato di essere a conoscenza dell’illecito commesso dallo Spagnuolo. In ordine alle motivazioni di parte attrice secondo cui il fatto non costituiva illecito sportivo, la Federazione riteneva che per tale motivo di doglianza valessero le medesime considerazioni precedentemente svolte: la condotta dello Spagnuolo integrava illecito sportivo e su tale accertamento, ormai res iudicata, non era più ammessa alcuna valutazione di merito. La doglianza stessa doveva poi ritenersi palesemente strumentale, dal momento che l’invito ad offrire una somma di denaro per “stimolare”, ovvero “incentivare” i calciatori di una squadra a profondere maggior impegno in una partita rientrava certamente tra gli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, che erano sanzionati come illecito sportivo dall’art. 6 del codice di giustizia sportiva. Tale invito, secondo la prospettazione di parte convenuta, andava ricondotto sotto l’ambito di applicabilità della norma incriminatrice citata anche a contrario, nel senso che l’invito ad offrire un “premio a vincere” poteva anche essere interpretato come avvertimento ovvero minaccia che, in caso di mancata corresponsione del premio, la squadra coinvolta nell’illecito avrebbe perso di proposito la partita in questione, provocando uno svantaggio (indiretto) alla squadra del soggetto destinatario dell’invito. Quanto alla misura della sanzione applicata dagli organi federali, secondo parte convenuta in realtà era la stessa istante a confutare le proprie doglianze, osservando che la medesima sanzione di 15 punti di penalizzazione era stata inflitta alla squadra del Potenza per una fattispecie di illecito sportivo sanzionata con il medesimo provvedimento della Commissione disciplinare e poi confermata dalla C.A.F., nonché definendo la combine ovvero “l’accomodamento” di partite come “malessere diffuso che permea il giuoco del calcio”. Secondo la F.I.G.C., l’illecito commesso dal direttore sportivo Spagnuolo, per il quale parte attrice era stata punita a titolo di responsabilità oggettiva, appariva di estrema gravità e meritevole di essere sanzionato in maniera adeguata: ciò sia per la spregiudicatezza della condotta dello Spagnuolo, sia perché l’illecito era stato commesso nell’ambito del calcio dilettantistico che, ancor più di quello professionistico, doveva essere tutelato dalle speculazioni economiche e da tutti i comportamenti che si ponevano così radicalmente in contrasto con i principi fondamentali dell’etica dello sport. Secondo parte convenuta, la circostanza resa nota dalla A.C. PRO-EBOLITANA con la propria istanza di arbitrato, e cioè che la squadra era attualmente gestita ed amministrata da una nuova compagine dirigenziale, non poteva che trovare l’approvazione ed il favore della F.I.G.C., ma non poteva certo rappresentare un’esimente o un’attenuante in relazione a fatti illeciti commessi dai soggetti che rappresentavano la squadra e che operavano per conto della stessa nell’ordinamento federale nell’ambito della precedente gestione. In ordine all’ultimo motivo di doglianza di parte attrice concernente la trasmissione alla Procura federale degli atti relativi allo stesso Spagnuolo, in merito ad una diversa fattispecie sulla quale erano stati compiuti degli accertamenti da parte degli organi inquirenti sportivi, la F.I.G.C. osservava come su tale materia non sussistesse la competenza della Camera arbitrale adita, dal momento che qualora a seguito di tale trasmissione di atti fosse stato instaurato un ulteriore procedimento disciplinare nei confronti della A.C. PRO-EBOLITANA, sarebbero stati da quest’ultima ancora pienamente esperibili tutti i ricorsi interni in seno agli organi federali. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del regolamento della Camera arbitrale tale domanda, secondo parte convenuta, doveva pertanto considerarsi inammissibile. Le parti comparivano innanzi all’Arbitro Unico all’udienza del 29 novembre 2003. L’Arbitro esperiva, senza esito, il tentativo di conciliazione e quindi invitava le parti ad illustrare le rispettive tesi e precisare le proprie conclusioni. L’Arbitro Unico, esaminata la documentazione rimessa dalle parti, riteneva la causa sufficientemente istruita senza che le parti sollevassero eccezione alcuna e tratteneva la stessa in decisione, riservandosi di pronunciare il relativo lodo nei termini di cui al regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Motivi della decisione: Le domande dell’A.C. PRO-EBOLITANA non possono essere accolte. Vanno dapprima esaminate le doglianze formulate in ordine alla asserita non sussistenza del fatto. In realtà, secondo una logica e ragionevole lettura degli atti dei procedimenti svoltisi dinanzi la Commissione disciplinare e la Commissione d’appello della F.I.G.C., il convincimento espresso da tali organismi in ordine alla esistenza degli addebiti deve ritenersi pienamente condivisibile. Il contenuto della telefonata del 20 marzo 2003, riferito dal Ripoli, è già di per sé sufficiente a ritenere integrato l’illecito, mentre non è rilevante – in relazione all’oggetto del presente procedimento arbitrale – il mancato deferimento di altri dirigenti e calciatori del Melfi. Nella stessa istanza di arbitrato presentata dall’A.C. PRO-EBOLITANA (pag. 13) si evidenzia come lo Spagnuolo “non ha mai negato il colloquio intercorso con il Ripoli” e tale ammissione è già di per sé sufficiente a ritenere integrata la sussistenza del fatto ascritto. Da un’attenta analisi delle dichiarazioni rilasciate dai testi non si evidenzia, in realtà, nessun contrasto tra quanto asserito dal Ripoli e quanto riportato dai testi Carleo e Rufolo e, conseguentemente, va esclusa ogni contradditorietà degli elementi probatori acquisiti nel procedimento disciplinare. Quanto alle doglianze di carattere giuridico sul punto, la giurisprudenza della C.A.F. in ordine alla credibilità, spontaneità, precisione e concordanza dell’accusa, risulta pienamente applicata nel caso concreto, in ordine al ragionevole convincimento dei giudicanti sulla prova dell’illecito sportivo. Nella fattispecie, insomma, risulta confermato il principio più volte espresso dalla C.A.F. secondo cui la prova dell’illecito sportivo può e deve ritenersi raggiunta quando sussista univocità degli elementi a carico che non diano adito a dubbi, sulla base di un quadro probatorio caratterizzato da indizi precisi e concordanti. La sussistenza del fatto, contrariamente alle istanze e doglianze di parte attrice, può pertanto essere confermata nella presente sede arbitrale. Deve quindi essere esaminata la tesi della A.C. PRO-EBOLITANA secondo cui il fatto non integra l’ipotesi di illecito sportivo a carico della società. Contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice, l’esercizio di fatto di funzioni dirigenziali da parte dello Spagnuolo va ritenuto pienamente dimostrato, e ciò è sufficiente ad escludere la qualificazione dello stesso come “estraneo alla società”, secondo la insostenibile tesi prospettata a pagina 17 dell’istanza di arbitrato. Le norme del codice di giustizia sportiva sono state pertanto correttamente applicate secondo il principio generale della responsabilità oggettiva e – anche secondo il comune buon senso – non è nemmeno pensabile che lo Spagnuolo abbia agito nella vicenda de qua “uti privatus”, e cioè senza quel collegamento funzionale di fatto con la A.C. PRO-EBOLITANA che invece indubbiamente esisteva ed era ed è pienamente idoneo a confermare la fondatezza delle decisioni assunte in sede disciplinare. Con tutta evidenza, lo Spagnuolo ricopriva di fatto il ruolo di dirigente sportivo per conto di parte attrice, come emerge univocamente dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare, e tale ruolo era - almeno implicitamente - accettato dalla A.C. PRO-EBOLITANA che non ha compiuto alcun atto concreto ed inequivoco per distanziarsi dalla condotta dello stesso Spagnuolo, la cui personalità era ben nota. Quanto alla doglianza di parte attrice secondo cui il fatto non costituisce illecito sportivo poiché il cosiddetto “premio a vincere” non sarebbe idoneo ad alterare il risultato della gara (pag. 19 – 21 dell’istanza), l’arbitro unico deve evidenziare che tale tesi difetta persino dei caratteri di serietà che devono pur fondare il ricorso alla presente giurisdizione arbitrale. E’ infatti evidente come il “premio a vincere” sia una forma di corruzione della competizione del tutto analoga – per disvalore etico e per pericolosità concreta - a fattispecie nelle quali invece si offre denaro per disincentivare la prestazione sportiva del singolo. La dazione di denaro o di altra utilità allo scopo di incrementare la prestazione sportiva rispetto alla normalità rappresenta infatti una condotta del tutto omologa – sia sotto il profilo ontologico che sotto quello effettuale e concreto – alla dazione volta allo scopo di inficiare la normalità della prestazione sportiva. La condotta corruttiva, in tale ipotesi, si differenzia solo per il suo segno algebrico, ma dal punto di vista giuridico deve ritenersi di uguale natura e di uguale pericolosità sociale, proprio per la intrinseca capacità di alterare l’esito della competizione che – almeno potenzialmente e ciò basta – sarebbe diverso ove gli sportivi non siano minimamente influenzati dalla illecita incentivazione o disincentivazione economica. Non merita infine accoglimento l’istanza di riduzione della sanzione. La condotta dello Spagnuolo risulta infatti di particolare negatività e tutto il contesto nel quale la vicenda è avvenuta rende peraltro doveroso il richiamo alle elementari regole comportamentali di correttezza e trasparenza che gli organi disciplinari, attraverso una congrua sanzione, hanno attuato nei confronti di un ambiente al quale – con tutta evidenza – vanno ricordarti i principi a cui deve inderogabilmente attenersi l’attività sportiva. Si deve pertanto condividere la misura dell’irrogazione della sanzione e non possono condividersi le doglianze in ordine alla mancata discriminazione, quoad penam, tra A.C. PRO-EBOLITANA e A.S.C. POTENZA. In realtà, la penalizzazione di 15 punti inflitta ad entrambe da parte degli organi disciplinari appare del tutto motivata, anche in relazione al disagio che ogni sportivo prova al cospetto di vicende del genere di quella in esame. I fenomeni che parte istante definisce disinvoltamente come “malessere diffuso che permea il giuoco del calcio” vanno dunque contrastati con sanzioni adeguate ed effettive, e in tal senso l’arbitro unico condivide pienamente, sia nelle motivazioni che nel dispositivo, quanto deciso dagli organi disciplinari. Esaminando infine la doglianza in ordine alla asserita irritualità della trasmissione degli atti alla Procura federale, va condivisa l’eccezione della F.I.G.C. in ordine alla inammissibilità di tale domanda nella presente sede arbitrale, poiché l’A.C. PRO-EBOLITANA – ove fosse instaurato un nuovo procedimento – potrebbe esperire tutti i ricorsi interni in seno agli organi federali, con la piena tutela dei propri diritti processuali e sostanziali. Di più, la trasmissione degli atti alla Procura federale costituisce un atto dovuto – di carattere prodromico e strumentale – in ordine al quale non è configurabile la giurisdizione arbitrale. P.Q.M. L’arbitro unico, definitivamente pronunciando sull’istanza di arbitrato della A.C. PRO-EBOLITANA depositata il 14 ottobre 2003, così decide: - accerta e dichiara la legittimità dei provvedimenti della F.I.G.C. impugnati da parte attrice; - rigetta conseguentemente le domande tutte formulate dalla A.C. PRO-EBOLITANA; - dichiara l’inammissibiltà della domanda relativa alla rimessione degli atti alla Procura federale; - condanna l’A.C. PRO-EBOLITANA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla F.I.G.C. le spese di lite liquidate come da separata ordinanza; - dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; - pone a carico della A.C. PRO-EBOLITANA, con vincolo di solidarietà nei confronti dell’Arbitro Unico, il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come da separata ordinanza. Deliberato in Roma presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, sede dell’Arbitrato, e quivi sottoscritto in data 02/03/2004. Roma, 2 marzo 2004. prof. avv. Pierluigi Ronzani
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