CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/8/2004 TRA S.S. Tivoli Calcio 1919 s.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 24/8/2004 TRA S.S. Tivoli Calcio 1919 s.r.l. e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L LE G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: S.S. Tivoli Calcio 1919 s.r.l. con sede in Tivoli 00019, Via Empolitana km. 3, Stadio Comunale Arci, in persona dell’Amministratore Delegato Sig. Sergio Coppetelli, residente in Tivoli 00019, Largo Ugo La Malfa n. 9 (tel. 0774376079; fax 0774312642; cell. 3480418166), rappresentata e difesa dall’Avv. Lucia Bianco; contro - attrice Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t. Dr. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti, Stefano La Porta e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in via Po n. 9 - convenuta Fatto e svolgimento del giudizio arbitrale Con atto depositato in data 16 agosto 2004 (Prot. n. 1079) – titolato “Ricorso” e sottotitolato “Istanza di Arbitrato” – la S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. ha chiesto alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che venisse dichiarata la nullità della delibera del Consiglio Federale, “nella parte in cui, riformando immotivatamente la graduatoria compilata dalla Lega Competente” ha escluso la S.S. Tivoli Calcio” […]. Ai sensi dell’articolo 9, del Regolamento di Arbitrato per la Risoluzione delle controversie relative all’applicazione del manuale per l’ottenimento della licenza UEFA da parte dei club – versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, di seguito denominato “Regolamento”, il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha nominato gli arbitri componenti il Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Massimo Zaccheo, con funzione di Presidente, dell’Avv. Guido Cecinelli e dell’Avv. Enrico Ingrillì. Gli arbitri hanno accettato la nomina nei termini stabiliti dal Regolamento ad hoc. Con memoria depositata in data 19 agosto 2004, si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Camera Arbitrale adita, dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato di Tivoli, o, in via subordinata, dichiarare la decadenza della S.S. Tivoli dal diritto di presentare l’istanza introduttiva del presente procedimento, ovvero, in via ulteriormente subordinata, rigettare nel merito le domande del Tivoli, perché del tutto infondate sulla base della normativa applicabile e comunque sfornite di prova. Con condanna della S.S. Tivoli al pagamento delle spese e degli onorari di arbitrato, ed alla refusione alla FIGC dei diritti amministrativi corrisposti alla Camera e delle spese, dei diritti e degli onorari per la difesa in giudizio”. Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento, il Collegio Arbitrale ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 24 agosto, alle ore 13.15. Nella data fissata, si è svolta l’udienza, nella quale il Collegio Arbitrale ha esperito preliminarmente il tentativo di conciliazione. Preso atto del fallimento del medesimo, la discussione si è svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, come sintetizzato – ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento – nei relativi verbali. Esaurita le discussione, il Collegio si è riservato. Motivi Il ricorso n. 1079, del 16 agosto 2004, è inammissibile. Nel caso di specie, la S.S. Tivoli ha testualmente dichiarato di aver presentato la propria istanza “ai sensi del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 167/A, pubblicato in Roma il 30 aprile 2004”. Detto provvedimento – che, al punto IV, concede ai soggetti che si ritengono lesi dai provvedimenti degli organi federali una serie di rimedi, tra i quali, appunto, la possibilità di adire la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI – concerne esclusivamente l’ammissione ai campionati professionistici e non anche la materia dei ripescaggi. Diversamente, quest’ultima è disciplinata da un diverso provvedimento, ovverosia dal C.U. n. 178/A. Peraltro, le disposizioni di tale ultimo comunicato si chiudono con una previsione che non solo rende inammissibile il ricorso del Tivoli, ma preclude la possibilità di ogni sorta di impugnazione del provvedimento assunto dagli organi federali. Si prevede infatti che “tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti nel presente allegato sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del predetto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alla sostituzione”. A quanto finora esposto, si aggiunge un ulteriore e diverso profilo di inammissibilità. Il Regolamento, all’articolo 5, comma 3, lett. b), prevede, infatti, che:“l’istanza di arbitrato deve pervenire alla Camera, alla Federazione e alla controparte, a pena di decadenza, qualora abbia ad oggetto un provvedimento del Consiglio Federale della Federazione in tema di iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento della comunicazione di tale provvedimento”. Orbene, l’istanza di arbitrato dalla S.S. Tivoli è pervenuta alla Camera quando oramai era già decorso detto termine, atteso che il provvedimento n. 78/A è stato pubblicato in data 12 agosto 2004 mentre la S.S. Tivoli ha trasmesso alla FIGC la propria istanza soltanto il 16 agosto 2004. L’inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte rende superfluo l’esame delle altre questioni sollevate dalle parti, sia in via preliminare, sia nel merito; questioni che restano, pertanto, assorbite. Quanto finora esposto evidenzia la soccombenza della S.S. Tivoli 1919 S.r.l. nel presente giudizio, che giustifica la condanna al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale. Diversamente, il Collegio – tenuto conto delle caratteristiche del presente procedimento arbitrale – reputa che sussistano le ragioni per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: a) dichiara inammissibile la domanda formula dalla S.S. Tivoli 1919 S.r.l. con l’istanza di arbitrato n. 1079; b) condanna la S.S. Tivoli 1019 S.r.l al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale; c) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in conferenza personale degli arbitri in data 24 agosto 2004 Roma, 24 agosto 2004 F.to Prof. Avv. Massimo Zaccheo F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Enrico Ingrillì
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