CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/8/2003 TRA Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 27/8/2003 TRA Cosenza Calcio 1914 s.p.a. e Federazione Italiana Giuoco Calcio ARBITRO UNICO - Prof. Avv. Pier Luigi RONZANI Arbitro Unico nominato dalle parti ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel procedimento di Arbitrato promosso da: Cosenza Calcio 1914 s.p.a., sedente in COSENZA Via Benedicenti n.20, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente del C.d.A., Avv. Giuseppe Mazzotta, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.Mattia Grassani in Bologna Via De’Marchi n.4/2 (tel.- fax 051 271927) che la rappresenta, assiste e difende giusta procura ad litem depositata presso la Camera. - attore – contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14 (di seguito “FIGC”), elettivamente domiciliata in Roma, via Po n.9, presso e nello Studio dell’Avv. Mario Gallavoti, che la rappresenta e difende giusta procura depositata presso la Camera. - convenuta – […] omissis […] P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) accerta la legittimità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate dalla Lega Professionisti Serie C e dalla CO.VI.SOC, sulla base delle normative federali vigenti, relativamente al rigetto dell’ammissione del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al campionato nazionale di serie C1; b) dichiara conseguentemente la legittimità della delibera del consiglio federale della F.I.G.C. del 31 luglio 2003, di cui al comunicato ufficiale n.38/A del 31 luglio 2003, in ordine all’esclusione della società istante dal campionato nazionale medesimo; c) accerta l’insussistenza di atti e/o fatti produttivi di danno ascrivibili ad organi della F.I.G.C. nei confronti della società istante; d) rigetta conseguentemente le domande tutte formulate dal Cosenza Calcio 1914 s.p.a. contro la F.I.G.C.; e) condanna il Cosenza Calcio 1914 s.p.a. al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite, liquidate come da separata ordinanza; f) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; g) pone a carico del Cosenza Calcio 1914 s.p.a. il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come da separata ordinanza. Roma, 27 agosto 2003 L’Arbitro Unico Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Ai sensi dell’art. 20.4 del Regolamento, su espressa autorizzazione delle parti e considerati i motivi di particolare urgenza, il presente dispositivo è reso noto anticipatamente con riserva di comunicare, nel termine fissato dal medesimo Regolamento, il testo integrale del lodo con l’esposizione dei motivi. L’Arbitro Unico Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
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