CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 4/8/2003 TRA Paternò Calcio s.r.l., e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 4/8/2003 TRA Paternò Calcio s.r.l., e Federazione Italiana Giuoco Calcio ARBITRO UNICO - Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro Unico nominato dalle parti a’ sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel procedimento di Arbitrato promosso da: Paternò Calcio s.r.l., con sede in Paternò (CT), Corso Italia 16, elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale Isola A/ 7 – 80143 - , presso e nello studio dell’Avv. Eduardo Chiacchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all’istanza di Arbitrato. - attore – CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14 (di seguito “FIGC”), elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso e nello studio dell’Avv. Mario Gallavotti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Luigi Medugno, giusta procura in calce all’atto introduttivo. - convenuta – […] omissis […] P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: · in accoglimento della domanda formulata da Paternò Calcio s.r.l., annulla il provvedimento della Corte Federale di cui al C.U. n. 12/CF del 22 maggio 2003 relativo alla gara Pescara-Paternò del 19 aprile 2003; · conferma la decisione della Commissione di Appello Federale di cui al C.U. n. 43/C del 12 maggio 2003 relativa alla gara di cui sopra, lasciando alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ogni consequenziale atto; · condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, liquidati come da separata ordinanza; · condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento in favore di Paternò Calcio s.r.l. degli onorari, diritti e spese di lite, liquidati come da separata ordinanza · condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio a rimborsare a Paternò Calcio s.r.l. i diritti amministrativi versati; · dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Roma, 4 agosto 2003 L’Arbitro Unico prof. avv. Maurizio Benincasa A’ sensi dell’art. 20.4 del Regolamento, su espressa autorizzazione delle parti e considerati i motivi di particolare urgenza, il presente dispositivo è reso noto anticipatamente con riserva di comunicare, nel termine fissato dal medesimo Regolamento, il testo integrale del lodo con l’esposizione dei motivi. L’Arbitro Unico prof. avv. Maurizio Benincasa
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