CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Automobil Club di Sanremo e Automobile Club d’Italia – Automobilistica Italiana

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/2/2002 TRA Automobil Club di Sanremo e Automobile Club d’Italia - Automobilistica Italiana Il Collegio Arbitrale composto da: Prof. Avv. Giulio Napolitano Presidente del Collegio arbitrale Avv. Marcello Melandri Arbitro nominato dalla parte attrice Prof. Avv. Massimo Coccia Arbitro nominato dalla parte convenuta Riunito in conferenza personale in data 12 novembre 2004, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento arbitrale promosso da: Automobil Club di Sanremo (in seguito «AC Sanremo»), in persona del Presidente p.t., in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3/2004, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Sandro Pelillo e dall’Avv. Angelo Raffaele Pelillo, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Via Cavour n.52 – 64100 Teramo (tel. 0861246015 – fax 0861247579) - attore - contro Automobile Club d’Italia – Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (in seguito «ACI-CSAI»), in persona del Presidente e legale rappresentante, Avv. Franco Lucchesi, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Majorano e Salvatore Aleffi, giusto mandato ad litem, ed elettivamente domiciliato in Via Marsala n. 8 – 00185 Roma (tel. 0649982390 - fax 064465063) - convenuto - Fatto e svolgimento dell’arbitrato A. I fatti 1. Il “Rally di Sanremo”, manifestazione sportiva organizzata sotto l’egida dell’AC Sanremo, è stata per lungo tempo (1996- 2001) inclusa dalla Federazione Internazionale Automobilistica (di seguito «FIA») nel calendario del Campionato del Mondo di Rally quale “Rally d’Italia”, su designazione dell’ACI-CSAI. 2. Con lettera del 15-24 maggio 2002 il Presidente della CSAI ha confermato la designazione della predetta gara quale manifestazione sportiva mondiale per l’anno 2002, nonché per quelli successivi «se la FIA ne manterrà la validità mondiale». 3. Nel 2003 la FIA ha pubblicato attraverso il proprio sito internet il calendario provvisorio delle gare del Campionato del Mondo che si sarebbero svolte nell’anno 2004 e nel mese di maggio era inclusa fra esse il Rally di Sanremo-Rally d’Italia che si sarebbe dovuto svolgere nelle date 30 settembre-3 ottobre 2004. 4. Nella riunione del Comitato Esecutivo dell’8 maggio 2003 il Presidente della CSAI ha riferito che «la FIA avrebbe deciso di imporre a questa gara, già dal 2004, un percorso su terra. Poiché vi sono delle difficoltà oggettive a rispettare questa decisione, l’ACI e la CSAI si stanno attivando per non far perdere all’Italia la prova di campionato mondiale di cui, come Federazione, sono titolari». 5. Nella riunione preparatoria FIA del 20 maggio 2003 tenuta in vista del Consiglio mondiale FIA del 25 giugno 2003, il Rally di Sanremo-Rally d’Italia figura ancora fra le gare del Campionato del Mondo, ma è esplicitamente posta la condizione dello svolgimento su terra. 6. Nella riunione del Comitato Esecutivo della CSAI del 9 giugno 2003, il Presidente della CSAI informa della «recente direttiva del Consiglio Mondiale della FIA di eliminare progressivamente i percorsi su asfalto» e, di conseguenza, comunica che «la validità mondiale del Rally di Sanremo è in forse», anticipando altresì che il prossimo Consiglio mondiale della FIA dovrebbe stabilire che il Rally d’Italia si svolgerà nel 2004 in Sardegna. 7. Nella riunione del Consiglio mondiale FIA del 25 giugno dall’indicazione relativa al Rally d’Italia è espunto il riferimento al Rally di Sanremo «car l’épreuve pourrait avoir lieu ailleurs». 8. Nella riunione del Comitato Esecutivo della CSAI del 21 luglio 2003, il Presidente – con riferimento alle notizie di stampa circa lo svolgimento della prova del Campionato del Mondo in Sardegna – precisa che «la CSAI non ha diramato, sull’argomento, alcun comunicato e che la notizia ha probabilmente origine da ambienti regionali sardi». 9. Nelle riunioni del Comitato Esecutivo della CSAI del 22 dicembre 2003, del 19 gennaio 2004 e, da ultimo, del 10 settembre 2004 si discute sulla scelta degli organizzatori tecnici del Rally d’Italia 2004 e sul ruolo – in proposito – dell’ACI-CSAI, senza ritornare sulla questione inerente il luogo della gara. 10. La modificazione del calendario e delle sedi del Campionato del Mondo appare soltanto sul sito internet della FIA. Su questa base, nel mese di ottobre 2004, si svolge regolarmente il Rally di Sardegna, inserito come Rally d’Italia quale prova del Campionato del Mondo organizzato dalla FIA. B. Svolgimento del processo 11. L’AC Sanremo, lamentando i danni derivanti dalla asseritamente illegittima esclusione del Rally Sanremo dal calendario del Campionato del Mondo, dopo l’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 7, comma 6, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, con atto del 15 aprile 2004, l’AC Sanremo ha proposto domanda di arbitrato nei confronti dell’ACI-CSAI, contestualmente nominando quale proprio arbitro di parte l’Avv. Marcello Melandri e depositando vari documenti. 12. L’ACI-CSAI ha replicato con memoria del 4 maggio 2004 nominando quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Coccia, depositando a sua volta diversi documenti e richiedendo la prova per testi su tre capitoli. 13. Il Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ha quindi nominato quale Presidente Collegio il Prof. Avv. Giulio Napolitano Il collegio si è costituito in data 14 maggio 2004. 14. In data 1° luglio 2004 si è svolta la prima udienza nel corso della quale sono stati ascoltati i rappresentanti e i difensori delle parti. 15. Il 21 settembre 2004 si è svolta la seconda udienza, nel corso della quale si è proceduto all’audizione del dottor Macaluso, Presidente della CSAI, e dell’arch. Maiga, Presidente dell’A.C. Sanremo. 16. Il Collegio, dopo aver dato alle parti i termini per il deposito di memorie e note di repliche conclusive, si è riservato la decisione. C. Sintesi degli argomenti delle parti 17. Le argomentazioni spiegate dalle parti nei lunghi ed articolati atti difensivi dalle stesse presentati possono essere sintetizzate come segue. 18. L’AC Sanremo lamenta che la sostituzione del Rally di Sanremo con il nuovo Rally di Sardegna è avvenuta in violazione (sotto vari profili) delle regole che disciplinano l’attività amministrativa dell’ACI-CSAI e, inoltre, senza che la decisione sia stata formalizzata in una apposita deliberazione della federazione. 19. Considerando che normalmente la FIA attribuisce solo una prova del Campionato del Mondo per nazione e che l’individuazione del soggetto che la organizza e del luogo in cui la competizione si svolge avviene sulla base dell’indicazione della federazione nazionale, è evidente – secondo parte attrice – che la stessa è stata ingiustamente ed illegittimamente privata dell’attribuzione di una gara già iscritta dalla FIA nel calendario del Campionato del Mondo, sebbene in via provvisoria. 20. Né potrebbe essere addotta per giustificare il comportamento dell’ACI-CSAI la circostanza secondo cui la FIA avrebbe medio tempore prescritto un diverso fondo (sterrato) per il percorso di gara, in quanto l’AC Sanremo non doveva essere tout court esclusa; al contrario, si doveva procedere alle verifiche necessarie a stabilire se la competizione si poteva comunque svolgere (come era – sempre secondo parte attrice – in concreto possibile). 21. Di qui, considerando la violazione delle predette regole ed il cattivo esercizio del potere attribuito all’ACI-CSAI, discenderebbe la chiara responsabilità di parte convenuta nei confronti dell’AC Sanremo e l’obbligo di risarcirle tutti i danni patrimoniali e morali causati. 22. Pertanto, l’AC Sanremo così conclude: “– Accerti il Collegio il procedimento di formazione del Calendario provvisorio per il Campionato del Mondo Rally 2004 ed i criteri seguiti per la iscrizione del rally di Sardegna come unica prova italiana; – Accerti i criteri seguiti per la modificazione del Calendario definitivo relativamente all’unica prova italiana, affermando l’illegittimità del relativo Campionato tenuto dall’ACI-CSAI nazionale; – Affermi, conseguentemente, la inosservanza delle regole proprie della formazione della volontà dei Collegi deliberanti, nonché di quelle c.d. partecipativi; – Affermi la responsabilità dell’ACI-CSAI per tutto quanto accaduto in ordine alla variazione di prova italiana valevole per il Campionato del 2004 e conseguentemente condanni lo stesso Ente Nazionale al risarcimento dei danni in favore dell’ACI Sanremo, da liquidarsi nella misura che risulterà dall’istruttoria o che comunque piacerà di giustizia, per le causali che possono essere riepilogate in perdita di chances, perdita di immagine, di introiti e risorse da utilizzarsi anche per attività istituzionali; – Condanni l’ACI/CSAI all’accollo di tutte le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, con vittoria dei diritti e degli onorari di giudizio”. 23. L’ACI-CSAI oppone alle richieste di parte attrice innanzi tutto due eccezioni preliminari e, in particolare, afferma che la domanda non sarebbe procedibile in ragione del non previo esaurimento dei ricorsi interni e della esistenza di diversi rimedi arbitrali. 24. Nel merito l’ACI-CSAI sostiene poi che i danni asseritamente subiti dall’AC Sanremo non possono essere addebitati alla condotta della federazione in quanto la sola titolare del Campionato del Mondo e del potere di stabilire quante e quali gare ne fanno parte è la FIA. 25. Inoltre, l’ACI-CSAI ritiene che parte attrice non avrebbe addirittura interesse a promuovere la domanda – nel merito comunque infondata – in quanto la stessa non era in grado di disporre di un tracciato di gara (sterrato) conforme ai nuovi requisiti fissati dalla FIA. 26. Di qui, inoltre, discende la legittimità dell’operato dell’ACICSAI; ove la competizione non fosse stata affidata ad altro organizzatore, anzi, l’Italia avrebbe rischiato di non veder svolgere sul proprio territorio una gara del Campionato del Mondo. 27. Infine, l’ACI-CSAI sostiene che comunque l’AC Sanremo non avrebbe subito alcun danno per essere altro soggetto, nella specie la società delegata “Sanremorally”, il reale organizzatore della predetta gara; le ultime edizioni, inoltre, si sono potute svolgere soltanto grazie ai contributi della stessa ACI-CSAI e del Comune di Sanremo. 28. Pertanto, l’ACI-CSAI così conclude: “Voglia il Collegio Arbitrale 1 – Dichiarare inammissibile il ricorso dell’Automobile Club di Sanremo ed in conseguenza respingerlo, per non essersi avvalso dei ricorsi interni e dei rimedi arbitrali di cui allo Statuto ACIe al R.N.S. della CSAI. Nel merito: 2 – Rigettare le richieste dell’A.C. Sanremo perché prive di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto. 3 – Condannare l’A.C. Sanremo a tutte le spese del presente giudizio, in esse comprese quelle arbitrali e gli onorari legali”. Motivi della decisione A. Questioni preliminari 29. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via preliminare, la questione della procedibilità dell’istanza arbitrale, sollevata dall’ACI-CSAI nei suoi scritti difensivi, con due distinte eccezioni, relative l’una al non previo esaurimento dei ricorsi interni, l’altra alla esistenza di diversi rimedi arbitrali. 30. Ad avviso del Collegio, deve ritenersi infondata la prima eccezione, relativa al mancato appello contro le decisioni della CSAI, del suo presidente o delle sottocommissioni, di cui alla lettera C, dell’art. 138 del regolamento nazionale sportivo della CSAI, da esperire entro due giorni dalla comunicazione delle decisioni. Trattasi, infatti, di rimedio chiaramente pertinente a vicende relative al solo svolgimento dell’attività sportiva, come indicano anche la collocazione sistematica della norma e il termine brevissimo di decadenza. 31. Anche la tesi secondo cui la competenza a decidere la presente controversia sarebbe preclusa dall’esistenza di altri rimedi arbitrali non può essere accolta dal Collegio. Tale conclusione vale, in primo luogo, con riguardo alla previsione contenuta nell’art. 22 dello Statuto dell’ACI, che devolve le competenze a decidere eventuali controversie ad un apposito collegio arbitrale. Le controversie di cui all’art. 22 dello Statuto dell’ACI, infatti, attengono allo svolgimento del rapporto federativo tra l’ACI e gli Automobile Club che ne fanno parte nell’ambito dell’ordinamento statale. Nel caso in esame, invece, il contenzioso trae origine da vicende relative all’organizzazione di eventi sportivi. In secondo luogo, il Collegio rileva come non possa trovare applicazione al caso in esame la previsione contenuta nell’art. 6 del R.N.S. che devolve a procedimenti conciliativi e arbitrali interni «tutte le controversie insorte tra licenziati e tesserati CSAI», trattandosi chiaramente di controversie che contrappongono persone fisiche e non, come invece nel caso in esame, gli enti dell’ordinamento sportivo automobilistico. La presente controversia, pertanto, deve ritenersi perfettamente soggetta alla cognizione di questo Collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’art. 6 R.N.S. secondo cui «la Federazione ACI-CSAI aderisce alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport prevista dall’art. 12 dello Statuto del CONI e relativo regolamento». B. Merito 32. Nel merito della controversia, il Collegio, innanzi tutto, ritiene che le modalità di designazione della prova italiana del campionato del Mondo non siano sottoposte alla disciplina generale del procedimento amministrativo, in quanto tale designazione non avviene nell’ambito di un’attività amministrativa diretta all’emanazione di un provvedimento. Trattasi, infatti, di prerogativa propria non dell’ACI quale ente della pubblica amministrazione, ma dell’ACI-CSAI quale federazione sportiva componente dell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale. 33. La scelta relativa alla designazione della prova italiana del campionato del Mondo appare altresì estranea all’esercizio dell’attività a valenza pubblicistica dell’ACI-CSAI, quale federazione sportiva, ammesso e non concesso che a tale attività possa integralmente applicarsi la disciplina propria dell’attività amministrativa (dall’art. 16, d.lgs. n. 242/1999 e dall’art. 22. co. 2, Statuto CONI pare anzi ricavarsi un’indicazione di segno opposto). Come chiarisce l’art. 22 dello Statuto del CONI, infatti, hanno valenza pubblicistica «esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici». La designazione della sede di un evento sportivo e l’attribuzione dei compiti organizzativi a un ente piuttosto che all’altro, dunque, esulano dall’ambito dell’attività a valenza pubblicistica. Questa, eventualmente, potrà assumere rilievo in relazione ad ambiti più circoscritti, successivi e connessi: ad esempio, quelli relativi all’impiego di contributi pubblici. 34. L’individuazione della sede della gara, invece, involge rapporti che si collocano tipicamente sul piano dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Discende da ciò che debbano essere pienamente rispettati principi e regole, anche consuetudinari, propri di quest’ultimo, come d’altronde prescritto a questo Collegio dal Regolamento della Camera (nel testo approvato dalla Giunta nazionale del CONI il 21 ottobre 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia) all’art. 7, comma 7, ai sensi del quale «gli arbitri decidono applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale». 35. In proposito, assume rilevanza, innanzi tutto, la disciplina contenuta nel Regolamento della CSAI approvato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 1° Dicembre 1999, il quale stabilisce, in via generale, all’art. 2, comma 3, che le «norme, gli indirizzi ed i provvedimenti adottati dalla CSAI nello svolgimento delle attribuzioni ad essa spettanti o ad essa delegati hanno efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo automobilistico». Inoltre, il Regolamento della CSAI tipizza il potere di designazione delle prove valide per i campionati FIA e lo conferisce in capo al Comitato Esecutivo (art. 6). La norma supplementare N.S. n. 7, quindi, disciplina le iscrizioni a calendario e il permesso di organizzazione, fissando prescrizioni organizzative, stabilendo (al capitolo secondo) le procedure di iscrizione a calendario internazionale, i criteri di designazione e di decisione in presenza di candidature concomitanti. 36. Tali disposizioni, a prescindere dalla loro diretta applicabilità al caso in esame, rivelano l’esistenza, anche nell’ordinamento nazionale dello sport automobilistico, di un principio di trasparenza che presiede alla individuazione dei luoghi e degli enti organizzatori degli eventi sportivi di alto livello. Analogo principio, d’altra parte, è ricavabile dalle regole e dalle prassi seguite dalle organizzazioni sportive internazionali. Basti qui richiamare l’esempio relativo alle modalità di individuazione delle sedi delle competizioni olimpiche o dei campionati mondiali ed europei di calcio o di altri sport, per enucleare chiaramente l’emergenza di un principio consuetudinario di selezione trasparente, concorsuale e formalizzata delle sedi ospitanti le principali manifestazioni sportive. 37. In base alla documentazione depositata dalle parti e all’istruttoria svolta è invero risultato quanto segue. 38. Soltanto nella riunione del Comitato esecutivo dell’8 maggio 2003 il Presidente riferisce che «la FIA avrebbe deciso di imporre a questa gara, già dal 2004, un percorso su terra. Poiché vi sono delle difficoltà oggettive a rispettare questa decisione, l’ACI e la CSAI si stanno attivando per non far perdere all’Italia la prova di campionato mondiale di cui, come Federazione, sono titolari». Quindi, nella riunione del Comitato esecutivo del 9 giugno 2003, il Presidente informa della «recente direttiva del Consiglio Mondiale della FIA di eliminare progressivamente i percorsi su asfalto» e comunica, pertanto, che «la validità mondiale del Rally di Sanremo è in forse». Il Presidente anticipa che il prossimo Consiglio mondiale della FIA, convocato per il 25 giugno, dovrebbe stabilire che il Rally d’Italia si svolgerà nel 2004 in Sardegna, con percorsi e comitato organizzatore già individuati. Di tutto ciò «il Comitato Esecutivo prende atto». 39. Delle decisioni del Consiglio mondiale della FIA, però, non è più data notizia ufficiale al Comitato Esecutivo della CSAI. Dai verbali degli organismi internazionali, comunque, emerge che soltanto nella riunione preparatoria del 20 maggio 2003, per il Rally di Sanremo-Rally d’Italia è esplicitamente posta la condizione dello svolgimento su terra. Nella riunione del Consiglio mondiale della FIA del 25 giugno, su richiesta del responsabile (italiano) delle gare automobilistiche, dall’indicazione relativa al Rally d’Italia è espunto il riferimento al Rally di Sanremo «car l’épreuve pourrait avoir lieu ailleurs». Tuttavia, non vi è alcuna traccia di formali deliberazioni del Consiglio mondiale della FIA in merito alla sede del Rally d’Italia per l’anno 2004. 40. Nella successiva riunione del Comitato Esecutivo della CSAI del 21 luglio 2003, allora, il Presidente si limita a puntualizzare, con riferimento alle notizie di stampa circa lo svolgimento della prova del Campionato del Mondo in Sardegna, che «la CSAI non ha diramato, sull’argomento, alcun comunicato e che la notizia ha probabilmente origine da ambienti regionali sardi». Nelle ulteriori riunioni del Comitato Esecutivo, si apre un dibattito sulla scelta degli organizzatori tecnici del Rally d’Italia 2004 e sul ruolo, in proposito, dellaACI-CSAI: sul luogo della gara, tuttavia, nulla più è disposto o comunicato. 41. Alla luce di tutto ciò, il Collegio non può non censurare la scarsa trasparenza dell’intero procedimento decisionale seguito dallACI-CSAI, la mancanza di provvedimenti formali di designazione, la scarsa diffusione delle notizie relative agli orientamenti e alle decisioni assunte a livello internazionale. Appare soprattutto grave che sede e organizzazione del Rally d’Italia 2004 siano state individuate senza alcuna aperta e trasparente procedura di selezione; per di più facendo affidamento su singole persone fisiche. 42. Per quanto riguarda, la specifica posizione dell’AC Sanremo, il Collegio rileva che, che sebbene in forme irrituali, con contatti diretti e personali e, poi, nella riunione svoltasi a Sanremo alla fine dell’agosto 2003, l’AC Sanremo sia stato informato, con oltre un anno di anticipo, sugli sviluppi relativi all’organizzazione della gara del Campionato del Mondo, e, in particolare, sul suo prossimo trasferimento ad altra sede. 43. È risultato dalle audizioni svolte nel corso di questo arbitrato che l’AC Sanremo, né in occasione di questi contatti, né nel corso della riunione dell’agosto 2003, né attraverso atti formali susseguenti agli stessi, abbia in alcun modo manifestato espressamente l’intenzione di proporre percorsi alternativi in grado di mantenere lo svolgimento della gara del Campionato mondiale a Sanremo; né abbia inteso contestare la legittimità delle decisioni in atto a livello nazionale e internazionale. Sembrerebbe, piuttosto, che l’AC Sanremo abbia confidato nella ‘promessa’ di poter organizzare altra gara, da inserire nel calendario del campionato europeo: termini della ‘promessa’ e modalità del suo (in)adempimento, peraltro, non costituiscono oggetto del presente giudizio arbitrale. 44. Le considerazioni sin qui svolte consentono di poter meglio lumeggiare il fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dall’istante. A prescindere da ogni considerazione in merito alla legittimità delle decisioni assunte dall’ACI-CSAI e, in particolare, al relativo iter procedurale, il Collegio ritiene che l’assegnazione dell’organizzazione di un evento sportivo non valga ad attribuire al soggetto così individuato un diritto proprietario e addirittura personale sull’evento stesso, per di più di durata temporale illimitata. 45. Il titolo sportivo della competizione, infatti, appartiene esclusivamente alla FIA e non può essere in alcun modo oggetto di commercializzazione e di vicende traslative o appropriative. L’assegnazione della gara da parte della federazione internazionale, su designazione della federazione nazionale, deve quindi intendersi anno per anno e nei limiti del rispetto dei requisiti imposti a livello internazionale. Persino il vincolo pluriennale emergente dalla recente corrispondenza tra l’ACI-CSAI e l’AC Sanremo deve ritenersi condizionato a tali requisiti, come puntualmente ribadito in ciascuna lettera di incarico: da ultimo, in quella datata 24 maggio 2002. 46. Deve, pertanto, ritenersi insussistente una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento all’organizzazione e allo sfruttamento commerciale di eventi sportivi che vada al di là della singola assegnazione (in questo caso annuale) deliberata dagli organi competenti della FIA. Ne consegue, dunque, l’inconfigurabilità di alcuna pretesa risarcitoria in caso di assegnazione dell’organizzazione dell’evento per l’anno 2004 a soggetto diverso da quello sino all’annata precedente prescelto, a prescindere dalla correttezza del procedimento di designazione seguito dall’ACI-CSAI. 47. L’unica pretesa risarcitoria (rectius, indennitaria) astrattamente configurabile riguarda gli eventuali oneri sostenuti nell’incolpevole affidamento circa il mantenimento della gara presso l’AC Sanremo. Se, cioè, l’ente organizzatore venisse sollevato dall’incarico, per sopravvenute esigenze di carattere eccezionale, a poco tempo dallo svolgimento della prova, questo avrebbe il diritto a essere indennizzato delle spese fin a quel momento sostenute. Nella presente controversia, tuttavia, i fatti si pongono in termini diversi. Seppure in forme irrituali, l’AC Sanremo è stato tempestivamente avvertito della non assegnazione della gara per l’anno 2004; pertanto, non è stata sostenuta alcuna spesa (o quanto meno essa non è stata dimostrata nel presente giudizio) nell’incolpevole affidamento circa il rinnovo di quell’incarico. C. Spese 48. In applicazione dell’art. 23 del Regolamento della Camera, il Collegio, tenendo conto del notevole tempo occorso ai tre arbitri (complessivamente 60 ore), della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti e della circostanza che la controversia è stata impostata in termini risarcitori e dunque come una questione di ordine commerciale, previo parere conforme del Consiglio di Presidenza della Camera, ritiene ai sensi dell’applicabile Tabella che gli onorari dell’organo arbitrale debbano ammontare complessivamente a Euro 18.000 (diciottomila), oltre a Euro 1.800 per spese generali (10%), alle spese documentate e agli oneri accessori se soggettivamente dovuti come da notule che verranno inviate dai membri del Collegio, con deduzione di quanto già corrisposto a titolo di acconto e fondo spese. In conformità all’art. 23.2 del Regolamento della Camera, gli onorari e le spese generali sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri. I totali da corrispondere a saldo ai singoli arbitri ed al segretario, tenuto conto di quanto sopra, sono liquidati nel dispositivo. 49. Quanto alla ripartizione tra le parti, il Collegio rileva che l’AC Sanremo ha prevalso sulle eccezioni preliminari sollevate, mentre l’ACI-CSAI ha prevalso sul merito nonostante la sopra indicata scarsa trasparenza delle sue condotte. Il Collegio ritiene pertanto equo, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Regolamento della Camera, attribuire a carico di ciascuna parte la metà del totale degli onorari e spese dell’arbitrato. 50. Quanto alle spese di difesa, in considerazione della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per compensarle integralmente. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti: 1. Dichiara ammissibile l’istanza arbitrale presentata dall’AC Sanremo e rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall’ACICSAI. 2. Rigetta, perché infondata, la domanda risarcitoria formulata dall’AC Sanremo. 3. Pone a carico di ciascuna parte la metà del totale degli onorari e delle spese dell’arbitrato (fermo restando il vincolo di solidarietà), quantificando gli onorari dell’organo arbitrale complessivamente in [... omissis ...] 4. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004, nella conferenza personale degli arbitri e con voti unanimi. Letto, confermato e sottoscritto. F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano F.to Avv. Marcello Melandri F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
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