CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Calcio Como SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Calcio Como SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: Calcio Como SpA con sede in Como, via Sinigallia n. 2, in persona del proprio legale rappresentate p.t. Dott. Massimo D’Alma in qualità di Amministratore Unico, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Ruggero Stincardini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Perugia via Martiri dei Lager n. 92/A (tel. 0755000023 – fax 0755011479) - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - *** - omissis- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) in accoglimento della domanda formulata da Calcio Como SpA con istanza di arbitrato n. 0850 del 29.07.04 annulla il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) del 27 luglio 2004 con il quale è stata deliberata la non ammissione della società istante Calcio Como SpA al campionato di serie C1 2004/2005, rimettendo alla FIGC l’adozione dei provvedimenti di competenza in ordine all’ammissione della società istante Calcio Como SpA al campionato di Serie C1 2004/2005; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Con riserva di depositare la motivazione del lodo nei termini previsti dal Regolamento ad hoc. Roma, 7 agosto 2004 F.to Avv. Enrico Ingrillì F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Aurelio Vessichelli
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