CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA OKOLIE Christian Charlibe e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA OKOLIE Christian Charlibe e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Guido Cecinelli Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Antonio Maria Scino Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0725 del 17.07.04) promosso da : Sig.OKOLIE Christian Charlibe, nato a Lagos (Nigeria) il 02.03.1983, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luciano Ruggiero Malagnini del Foro di Nola e dal Dott. Marco Sabato del Foro di Palermo, giusta procura, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via della Libertà 39 90139 PALERMO (tel 091 333144, fax 091 6110635) - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente e legale rappresentante Dr. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Sergio Capogrossi, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via Po n. 9 – 00198 Roma (tel. 06858231 - fax 0685823200) - convenuta – altre parti Lega Nazionale Professionisti ASCOLI CALCIO s.p.a. ***** *** - omissis- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso formulato dal Sig. Christian Charlibe Okolie con istanza di arbitrato n. 0725 del 17.07.04; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Con riserva di depositare la motivazione del lodo nei termini previsti dal Regolamento. Roma, 7 agosto 2004 F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Mario Antonio Scino F.to Avv. Aurelio Vessichelli
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