CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Varese F.C. Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 7/8/2004 TRA Varese F.C. Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Enrico Ingrillì in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: Varese F.C. Srl con sede in Via Cadore n. 18 Varese, nella persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Claudio Turri, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Di Pasquale e domiciliata presso lo studio di questi in Via S. Maria Valle, 2/A – 20100 Milano (tel. 028057884 - fax 028053116 – email avv.angelodipasquale@tin.it) - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - *** - omissis- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) rigetta il ricorso formulato dal Varese F.C. Srl con istanza di arbitrato n. 0848 del 29.07.04; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; d) pone a carico solidale delle parti il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Con riserva di depositare la motivazione del lodo nei termini previsti dal Regolamento ad hoc. Roma, 7 agosto 2004 F.to Avv. Aurelio Vessichelli F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Enrico Ingrillì
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it