CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA Pro-Vasto F.C. Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA Pro-Vasto F.C. Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Dott. Salvatore Cirignotta in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Avv. Guido Cecinelli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: Pro-Vasto F.C. Srl in persona del legale rappresentante Sig. Ernesto Marazzato, con sede in Vasto alla Via S. Michele c/o Stadio Aragona, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo e domiciliata presso il Notaio Camillo Litterio alla Via XXIV Maggio 19 (tel. 0873367697 – fax 0873358577 – email giulianodipardo@interfree.it) - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - e contro Lega Nazionale Professionisti Serie C (contumace) Taranto Calcio Srl in persona del Presidente Dott. Vincenzo Stanzione e del Sig. Francesco Telegrafo. - altre parti - *** - omissis- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nella contumacia della Lega Nazionale Professionisti Serie C e nel contraddittorio delle altre parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara inammissibile il ricorso per litispendenza in conseguenza dell’avvenuta ulteriore proposizione da parte della Pro-Vasto F.C. Srl del ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto avanti il TAR per il Lazio; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; d) pone a carico solidale delle parti costituite il pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato nonché di CTU liquidate come da separata ordinanza. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Con riserva di depositare la motivazione del lodo nei termini previsti dal Regolamento ad hoc. Roma, 9 agosto 2004 F.to Dott. Salvatore Cirignotta F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Avv. Mario Antonio Scino
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