CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA U.S. Viterbese Calcio 90 Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 9/8/2004 TRA U.S. Viterbese Calcio 90 Srl e Federazione Italiana Giuoco Calcio C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Mario Antonio Scino in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento per le controversie relative all’iscrizione ai campionati di calcio professionistico (Regolamento) Prof. Avv. Luigi Fumagalli in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento Dott. Salvatore Cirignotta in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi del Regolamento L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di Arbitrato promosso da: U.S. Viterbese Calcio 90 Srl con sede in Viterbo, via della Palazzina snc, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Giuseppe Flenghi, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cefaly presso lo studio del quale in Roma Via A. Bertoloni n. 55 (tel. 068083849 – fax 068077350) è elettivamente domiciliata - attrice - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via Po n.9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it) - convenuta - *** - omissis- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, - rigetta il ricorso con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e di richiesta di iscrizione della società al campionato di serie C1 2004-2005, e lo dichiara inammissibile per le restanti domande; - spese compensate; - liquida come da separata ordinanza gli onorari e le spese del C.T.U., che pone a carico delle parti in via solidale; - determina come da separata ordinanza gli onorari e le spese a carico delle parti in via solidale da corrispondere all’organo arbitrale. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 9 agosto 2004 F.to Avv. Mario Antonio Scino F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Dott. Salvatore Cirignotta
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it