CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 11/04/2005 TRA A.S.D. Florence Basket contro Federazione Italiana Pallacanestro
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Procedimento di conciliazione DEL 11/04/2005 TRA A.S.D. Florence Basket contro Federazione Italiana Pallacanestro
Procedimento di conciliazione VERBALE DI CONCILIAZIONE
ARBITRO UNICO
Avv. Ciro Pellegrino
PROCEDIMENTO ARBITRALE TRA
- FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, con l’Avv. Prof. Guido Valori e con l’Avv. Paola M. A. Vaccaro
E
- A.S.D. FLORENCE BASKET, con l’Avv. Mauro Vaglio
VERBALE DI CONCILIAZIONE
PREMESSO
- che la A.S.D. Florence instaurava procedimento arbitrale dinanzi alla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI chiedendo che l’Arbitro Unico nominato
“Voglia, contrariis reiectis, disporre l’annullamento delle impugnate decisioni e la revoca dell’omologazione di n. 4 gare con il risultato di 0 a 20, con conseguente ripristino dei risultati ottenuti sul campo. In via subordinata, nella denegata eventualità di superamento dei tempi per la formazione dei calendari dei play-off ed esclusione della A.S.D. Florence dagli stessi, chiede che la Federazione Italiana Pallacanestro venga condannata al risarcimento di tutti i danni sofferti, indicati fin da ora nella somma di € [...] omissis [...], o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e da liquidarsi in via equitativa”;
- che si costituiva nel procedimento arbitrale la FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, chiedendo che l’Organo Arbitrale adito “Voglia, contrariis reiectis, in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l’istanza inammissibile/improcedibile; nel merito, e senza che ciò implichi rinuncia alla precedente eccezione, rigettare comunque l’istanza in quanto infondata in fatto e diritto;
- che la fase arbitrale era stata preceduta dalla fase conciliativa conclusasi con mancata conciliazione;
- che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo sulla questione prospettata nei termini di seguito indicati;
- che pertanto con la sottoscrizione del presente atto addivengono alla conciliazione e rinunciano al prosieguo del procedimento arbitrale.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
1) La Federazione Italiana Pallacanestro, in relazione alle sanzioni irrogate alla società oggetto del ricorso, al solo scopo conciliativo e senza che ciò implichi revisione del pronunciato del Giudice Sportivo, si rende disponibile a seguito della sottoscrizione del presente atto al ripristino del risultato conseguito sul campo di una gara e precisamente della gara n. 3187, disputata in data 24.10.2004 tra la Florence Basket e Free Basket W. Arezzo conclusasi con il punteggio di 71 a 67, ferme restando le sanzioni irrogate per le altre gare oggetto del ricorso.
2) La A.S.D. Florence Basket sempre a scopo conciliativo e senza che ciò implichi revisione del provvedimento del Giudice Sportivo accetta il ripristino del risultato per
la gara indicata al punto 1 dichiarando di essere integralmente soddisfatta per effetto della conciliazione ai termini indicati e di non avere più nulla a pretendere in relazione all’oggetto ricorso in arbitrato.
3) Le parti, per effetto della sottoscrizione del presente verbale dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l’una nei confronti dell’altra.
4) Le parti rinunciano alla procedura arbitrale incardinata dandosene reciprocamente atto con la sottoscrizione del presente, e la società ricorrente rinuncia altresì alla azione arbitrale dichiarando e impegnandosi a non porre in essere alcuna ulteriore iniziativa sia dinanzi alla Camera che all’A.G.O. in relazione all’oggetto del procedimento.
5) Le parti esonerano l’Arbitro dal pronunciamento del lodo rinunciando agli atti della procedura.
6) Le parti concordano che le spese di difesa e quelle di procedura sinora sostenute siano compensate e che le spese di arbitrato che l’Arbitro indicherà siano poste a carico di entrambi al 50% senza vincolo di solidarietà.
L’Arbitro Unico prenderà atto della volontà delle parti, dichiarerà che la conciliazione non implica revisione del provvedimento del Giudice Sportivo, e dichiara chiusa la procedura senza necessità di ulteriore attività, indicando in € [...] omissis [...] le spese di arbitrato che vengono poste a carico di entrambe le parti al 50% ciascuna senza vincolo di solidarietà.
Letto confermato e sottoscritto. Roma lì, 11 aprile 2005
A.S.D. FLORENCE BASKET
Il Presidente
F.to Paolo Ricci
F.to Avv. Mauro Vaglio
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Il Presidente
F.to Prof. Fausto Maifredi
F.to Avv. Prof. Guido Valori