CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 15/9/2004 TRA Ancona Calcio SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Procedimento di conciliazione DEL 15/9/2004 TRA Ancona Calcio SpA e Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
nel procedimento di Arbitrato promosso da:
Ancona Calcio SpA, in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Ermanno Pieroni rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggero Stincardini del Foro di Perugia, ora Fallimento Ancona Calcio SpA, come da sentenza 10.11/08/2004 del Tribunale di Ancona che ha nominato Giudice Delegato la Dott.ssa Edi Ragaglia e curatore il Rag. Umberto Arcangeli, quest’ultimo con studio in Via Cialdini n. 42 –
60044 Fabriano (AN) – tel. 0732629370 – fax 0732629355 – email info@studioarcangeli.it
- parte attrice -
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo Presidente p.t. Dott. Franco Carraro, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti e domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200)
- parte convenuta -
e nei confronti di
Sig. Daniele Daino, domiciliato in Via F. Filzi n. 9 – 15100 Alessandria;
preso atto della comunicazione del Curatore, Rag. Umberto Arcangeli, in nome e per conto del Fallimento Ancona Calcio SpA, pervenuta all’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 9 settembre 2004, con la quale chiede di procedere all’interruzione del giudizio e specifica che eventuali ragioni creditorie del Sig. Daniele Daino potranno essere fatte valere nei modi e nelle forme previsti dall’art. 92 della Legge Fallimentare e seguenti;
preso atto della comunicazione pervenuta da parte dell’Avv. Mario Gallavotti, in nome e per conto della FIGC, in data 13 settembre 2004 con la quale dichiara di aderire formalmente a tale richiesta;
constatato che il Sig. Daniele Daino non si è ad oggi costituito;
considerata la concorde volontà delle parti costituite di interrompere il procedimento arbitrale;
considerata la giurisprudenza relativa agli effetti del fallimento sulle procedure arbitrali in corso;
DICHIARA
concluso il procedimento arbitrale di cui in premessa.
Roma, 15 settembre 2004
F.to Prof. Avv. Massimo Coccia
F.to Avv. Marcello Melandri
F.to Avv. Marcello De Luca Tamajo