CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 8/11/2004 TRA U.S. Ragusa Calcio Srl e FIGC
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Procedimento di conciliazione DEL 8/11/2004 TRA U.S. Ragusa Calcio Srl e FIGC
Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle
parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della Federazione
Italiana Giuoco Calcio la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica,
volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento
sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in
conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone
affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente
soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun
caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie
argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura,
a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede
hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi
reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
La U.S. Ragusa S.r.l. preliminarmente riconosce la gravità dei fatti che hanno
portato alla squalifica del proprio campo di gioco e si impegna formalmente a porre
in essere ogni misura idonea a scongiurare il ripetersi di episodi di simile violenza.
La società Ragusa evidenzia, peraltro, come la sanzione comminata dagli organi
della giustizia sportiva risulti oltremodo affittiva sia in ragione delle ingenti spese
che la società sta affrontando - e dovrebbe affrontare sino al termine dell’anno
solare in corso - per organizzare le trasferte in campo neutro, sia per le difficoltà
organizzative relative al reperimento di un terreno di gioco in una realtà territoriale
carente di strutture.
La società istante propone, pertanto, come soluzione conciliativa, la commutazione
della squalifica del proprio campo sino al 31/12/2004 nell’obbligo per la società di
disputare “a porte chiuse” tutte le partite casalinghe in calendario da oggi sino alla
medesima data, oltre al rimborso alla FIGC dei diritti amministrativi e delle spese
della presente procedura.
La società istante ritiene, inoltre, che la disputa delle partite casalinghe a porte
chiuse costituisca un maggiore monito nei confronti della comunità locale per un
comportamento in campo e sugli spalti caratterizzato dal fair play.
La FIGC, visto il positivo atteggiamento della società istante e l’impegno assunto
dalla stessa a porre in essere misure contro il reiterarsi di episodi di violenza, ritiene
di poter accogliere la proposta conciliativa della U.S. Ragusa S.r.l. e aderisce
pertanto alla stessa nei termini di seguito esposti.
Preso atto delle rispettive considerazioni, le parti dichiarano di addivenire ad una
conciliazione alle seguenti inscindibili condizioni:
1. La sanzione della squalifica del campo dell’U.S. Ragusa S.r.l. sino al 31 dicembre
2004 viene commutata nell’obbligo per la società di giocare a porte chiuse tutte le
partite casalinghe di campionato che si disputeranno dalla data odierna fino al 31
dicembre 2004.
2. La società istante, entro e non oltre il 12 novembre 2004, si obbliga a versare sul
c/c n. 10000 presso la Banca Nazionale del Lavoro, intestato alla FIGC, la somma di
€ 1.500,00 [millecinquecento/00] quale rimborso forfetario delle spese e dei diritti
anticipati per il presente procedimento, inviando via telefax alla FIGC l’attestazione
del versamento entro tale data quale condizione per l’efficacia della presente
conciliazione.
3. I ricorrenti rinunciano ad ogni pretesa e a qualsiasi ragione rivendicabile nei
confronti della FIGC, suoi organi o componenti.