F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 1 agosto 2006 – revoca affiliazione alla fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio

F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 1 agosto 2006 - revoca affiliazione alla fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio Il Commissario Straordinario preso atto del fallimento dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio; preso atto della intervenuta costituzione della Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania , la quale ha ottenuto l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; preso, altresì, atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania ha acquisito il complesso aziendale della fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio; rilevato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania ha richiesto il trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati, della fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio; considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania ha adempiuto alle condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne; considerato che gli atti e i provvedimenti suaccennati, con particolare riguardo a quelli intervenuti in ambito fallimentare, costituiscono ipotesi di caso eccezionale previsto dall’articolo 110, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; visti gli artt. 16, comma 6 e 52, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. d e l i b e r a di revocare l’affiliazione alla fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio; di trasferire alla Associazione Sportiva Dilettantistica Amici del Verbania il titolo sportivo ed il parco tesserati della fallita Associazione Sportiva Dilettantistica Verbania Calcio e di mantenere in capo alla prima i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della seconda.
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