F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 112/A dell’8 GENNAIO 2003 – pubbl. su www.figc.it Decisione della Commissione Agenti di Calciatori

F.I.G.C. – Commissione Agenti di Calciatori – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 112/A dell’8 GENNAIO 2003 – pubbl. su www.figc.it Decisione della Commissione Agenti di Calciatori La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 5 dicembre 2002, …., nel procedimento disciplinare a carico dell'Agente di Calciatori Furio Valcareggi incolpato delle seguenti violazioni: a) "violazione dell'art.4 del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere, in occasione del trasferimento del calciatore Flachi all'U.S. Sampdoria, attività di intermediazione, percependo perdippiù apposita commissione da parte di quest'ultima"; b) "violazione dell'art.10, punto 4 del previgente regolamento per l'attività di procuratore Sportivo, per avere omesso di eseguire il mandato ricevuto dal calciatore Flachi, durante le trattative per il suo trasferimento all'U.S. Sampdoria, nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e buona fede, avendo posto in essere, in conseguenza della sopradetta attività intermediatoria, una evidente situazione di conflitto di interessi"; c) "violazione dell'art.12, punto 1 dell'attuale regolamento per l'attività di Agente di Calciatori, per avere reso dichiarazioni contrastanti e contraddittorie dinanzi agli organi federali (Collegio Arbitrale e Ufficio Indagini), omettendo così di improntare il proprio operato a principi di lealtà, di correttezza e buona fede". ha pronunciato la seguente decisione. Fatto A seguito della instaurazione di procedimento arbitrale su ricorso dell'Agente di calciatori Valcareggi Furio nei confronti del calciatore Francesco Flachi, avente ad oggetto il preteso pagamento del compenso per l'attività procuratoria prestata in favore del calciatore, quest'ultimo segnalava a questa Commissione il compimento di violazioni disciplinari da parte del Sig. Valcareggi, segnatamente l'avere egli prestato attività intermediatoria in favore della Soc. Sampdoria, percependo compenso da essa società, mentre era contestualmente operante il rapporto con il calciatore discendente dal mandato procuratorio conferitogli dallo stesso. Per l'accertamento degli ipotizzati illeciti la Procura Federale attivava l'Ufficio Indagini della F.I.G.C., all'esito e sulle cui risultanze -in conformità al disposto dell'Art.18 del regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di calciatori, come interpretato ex Art.22 comma 1 lettera a) C.G.S. dalla Corte Federale con decisione del 29 luglio 2002- questa Commissione ha deliberato l'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'Agente per rispondere in ordine alle incolpazioni formulate in epigrafe, e contestualmente il Procuratore Federale ha disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del Sig. Domenico Arnuzzo direttore generale della Soc. Sampdoria per le violazioni al Codice di Giustizia Sportiva commesse dal predetto tesserato, nonché della nominata società per responsabilità oggettiva in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente. A fronte dell'incolpazione disciplinare ritualmente contestatagli con raccomandata a.r. in data 12 novembre 2002, l'Agente non si è avvalso della facoltà di depositare note difensive, mentre è personalmente comparso avanti questa Commissione nella seduta disciplinare del 5 dicembre 2002, esponendo argomentazioni a propria difesa sia direttamente che a mezzo del proprio legale di fiducia. Motivi della decisione I. Per un corretto inquadramento delle vicende che hanno originato il presente procedimento, occorre previamente enunciare i fatti essenziali e rilevanti ai fini della decisione che, in estrema sintesi, possono così succingersi: 1) All'inizio dell'anno 1999, epoca dei fatti oggetto del giudizio disciplinare, il calciatore Flachi era tesserato per la Soc. Fiorentina, con contratto scadente il 30.06.1999. 2) Procuratore sportivo del calciatore, per incarico sottoscritto inter partes il 23.06.1998, e ritualmente depositato presso la F.I.G.C. - Commissione Procuratori Sportivi, era il Sig. Valcareggi Furio. 3) Nel periodo indicato il Sig.Valcareggi, nella prefata qualità di procuratore sportivo del calciatore Flachi, contattò il Sig. Domenico Arnuzzo, Direttore Sportivo della Soc. Sampdoria, proponendo alla detta società un contratto triennale con il proprio assistito. 4) L'accordo venne raggiunto nella primavera del 1999 “…..viste le richieste economiche, sia del procuratore per la sua "intermediazione", sia del calciatore per il suo compenso triennale…..” come testualmente riferito dal Sig. Arnuzzo al collaboratore dell'Ufficio Indagini. 5) Dopo la ratifica del contratto, riferisce testualmente il Valcareggi che “la Sampdoria mi riconobbe la "commissione" di L.1.000.000.000 (un miliardo lordo regolarmente pagato nel tempo)”. 6) In data 18 gennaio 2001 il calciatore comunicava al Valcareggi formale disdetta dall'incarico. 7) Con ricorso notificato in data 7 aprile 2001 il Valcareggi richiedeva alla Commissione Procuratori Sportivi l'instaurazione di Collegio Arbitrale al fine di ottenere la condanna del calciatore al pagamento dei compensi procuratori maturati in forza del pregresso rapporto con esso calciatore, sostenendo di avere avuto con la Sampdoria solo un mero rapporto di collaborazione occasionale. 8) Il procedimento si è concluso con il lodo arbitrale del 24 luglio 2002, con il quale il calciatore Flachi è stato condannato al pagamento in favore del Sig. Valcareggi delle somme da questi richieste, oltre al rimborso delle spese legali e dei compensi ai componenti del Collegio Arbitrale. 9) In data 12 novembre 2002, in difetto di adempimento del calciatore a quanto deciso nel lodo e su istanza del Valcareggi, la Camera Arbitrale della Commissione Agenti di Calciatori ha dato corso agli adempimenti previsti dall'Art.11 commi 2 e 4 del Regolamento per le procedure arbitrali, per i conseguenti effetti disciplinari ed esecutivi a carico del calciatore inadempiente. II. Già dalla mera enunciazione dei fatti appare del tutto evidente la fondatezza degli addebiti disciplinari contestati al Sig. Valcareggi, risultando confermati i presupposti dell'incolpazione disciplinare e relativa contestazione del 12 novembre 2002. In particolare la stessa sequenza cronologica degli stessi evidenzia senza tema di smentite che prima, durante e dopo il trasferimento del calciatore Francesco Flachi dalla A.C. Fiorentina all'U.S. Sampdoria, l'agente Furio Valcareggi ha posto in essere un'attività contraria: a) alle norme federali, che vietavano e vietano qualsiasi forma di intermediazione e che l’agente è obbligato a conoscere e a rispettare; b) alle norme disciplinanti l'attività degli agenti dei calciatori, sia sotto l'impero del previgente Regolamento che di quello attuale, per quanto attiene il divieto di insorgenza di situazione di conflitto di interesse, oltre che sotto il profilo dell'esecuzione del mandato con correttezza, lealtà e buona fede; c) al vigente Regolamento che impone all'agente di improntare il proprio operato, e quindi anche di fronte agli organi federali, a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale, evitando di rendere dichiarazioni contraddittorie e contrastanti agli organi federali medesimi. III. Ciò che invece risulta incomprensibile e sconcertante è l'apparente inconsapevolezza, da parte di esso agente, dell'illiceità del comportamento tenuto in occasione del trasferimento del calciatore alla U.S. Sampdoria; confermata con la pretesa azionata avanti il Collegio Arbitrale e con il rifiuto prestato alla proposta transattiva del calciatore quando pure era già stato aperto il presente procedimento disciplinare; espressa infine dall'incolpato con ostentato stupore a questa Commissione nel corso della propria comparizione personale. Secondo il Regolamento per l'attività di Agente di calciatori, infatti, l'agente è tenuto ad adempiere il mandato nell'esclusivo interesse del soggetto -calciatore o società- che glielo ha conferito (Art.10.1), deve essere retribuito solo dal soggetto che gli ha conferito incarico (Art.10.3), deve operare con correttezza, lealtà e buona fede (Art.12): non può in nessun caso assistere contemporaneamente le due parti nella negoziazione di un trasferimento (si tratta di un corollario evidente delle norme citate, ma esiste anche un espresso divieto all'Art.14.d del Regolamento FIFA). IV. Riguardo alle specifiche vicende oggetto del presente procedimento disciplinare, occorre invece precisare che anche il Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo in vigore all'epoca dei fatti (dal 1° gennaio 1998) vietava l'espletamento di attività procuratoria in favore di società, attività nel caso di specie comunque preclusa dall'esistenza di mandato conferito dal calciatore allo stesso agente. Il calciatore Flachi si trovava in scadenza di contratto, e pertanto in condizione di poter sottoscrivere liberamente un accordo preliminare con efficacia differita al 1°luglio 1999 con altra società, senza che questa dovesse comunque corrispondere alla precedente indennizzi o compensi di sorta. In tale situazione il “giudizio di convenienza economica” operato dalla Soc. Sampdoria in ordine all’acquisizione del calciatore aveva necessariamente come unico parametro di riferimento il costo complessivo dell’operazione, a prescindere dalla imputazione delle sue componenti contabili; appare del tutto evidente che a fronte dell’accettazione della proposta da parte della società il Sig. Valcareggi avrebbe dovuto operare solo facendo stipulare al calciatore un contratto economico per l'intero ammontare pattuito, con proprio conseguente diritto al compenso procuratorio nella percentuale -5%- su quanto contrattualmente pattuito dal calciatore. Avendo invece diversamente operato risulta evidente, e del tutto inaccettabile, che l’agente/mandatario ha agito -anche- nel proprio interesse confliggente con quello -esclusivo- del mandante. Risulta pertanto incontestabilmente confermato che il Valcareggi, condizionando il proprio operato al perseguimento del proprio personale interesse, ha agito in conflitto di interessi con il calciatore, con presumibile danno al calciatore medesimo. V. In ragione delle suesposte motivazioni, e in assenza di contrarie argomentazioni, va affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato in ordine a tutti i capi d'incolpazione ascrittigli. Quanto al capo d'incolpazione sub a), con riferimento al previgente Codice di Giustizia Sportiva ex Art.24 del regolamento per l'attività di Agente di calciatori dovendosi ritenere, così come parimenti enunciato dal Procuratore Federale nel deferimento dei tesserati F.I.G.C. alla Commissione Disciplinare, secondo il quale nella fattispecie in esame "l'attività prestata dal Valcareggi in favore della Soc. Sampdoria, e da tale società, per il tramite del suo direttore generale, riconosciuta e retribuita, sia stata posta in essere in violazione dell'art.4, 1°comma, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (trasfuso dall'art.8, 1°comma, del vigente C.G.S.) che vieta il ricorso ad attività di mediazione". La responsabilità del Valcareggi in relazione al divieto di svolgere attività di intermediazione -sia in violazione dell'Art.4 1°comma del previgente Codice di Giustizia Sportiva, sia dell'Art.8 1°comma del nuovo C.G.S. introdotto con C.U. della F.I.G.C. n.28 del 9 agosto 2001, con l'aggravante di aver percepito apposita “commissione” dalla Soc. Sampdoria per l'illecita attività prestata- è ricavabile sia dal tenore confessorio dei documenti che dalle dichiarazioni rese dallo stesso agente e dal tesserato Arnuzzo Domenico all'Ufficio Indagini. Con riferimento al capo d'incolpazione sub b), è stato parimenti accertato che nel corso delle trattative intercorse con la Soc. Sampdoria e nella stipula del contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive del calciatore suo assistito Francesco Flachi in favore della nominata società, il Valcareggi ha operato in palese violazione dell'Art.10 punto 4 del previgente Regolamento per l'attività di Procuratore Sportivo, avendo omesso di eseguire il mandato procuratorio ricevuto nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e buona fede (doveri ed obblighi generali dettati dall'Art.1 C.G.S. per ogni soggetto operante nell'attività sportiva), avendo invece posto in essere nell'espletamento della menzionata attività una evidente situazione di conflitto di interessi con il calciatore suo assistito. Con riferimento al capo d'incolpazione sub c), il Valcareggi risulta aver tenuto comportamento ulteriormente illecito anche nella vigenza dell'attuale regolamento per l'attività di Agente di calciatori, e averne pertanto violato il disposto dell'Art.12 punto 1, avendo confermato e dato ulteriore corso alla pretesa azionata avanti il Collegio Arbitrale e richiesto l'esecuzione del lodo arbitrale ottenuto su ragioni derivanti in fatto e in diritto dall'attività illecita di cui ai precedenti capi d'incolpazione. VI. Affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, ritiene questa Commissione che la determinazione della giusta sanzione a carico del responsabile non possa prescindere dalla precipua funzione riequilibratrice della presente decisione sul rapporto illegittimamente alterato dai commessi illeciti: solo l'annullamento degli effetti perversi e il ripristino della legalità, nel peculiare contesto de quo, possono avere connotazioni dissuasive ed evitarne la reiterazione. A tale auspicio, e non a intenti meramente punitivi, nella presente fase di prima applicazione del nuovo regolamento emanato nel contesto della normativa FIFA, questa Commissione ricollega la propria funzione istituzionale di guida degli Agenti di calciatori nell'interpretazione del regolamento e dei relativi canoni deontologici, certamente già noti alla maggioranza di essi, ma per richiamare alla loro osservanza quella minoranza che non abbia la sensibilità professionale per una loro spontanea e naturale applicazione. P. Q. M. La Commissione Agenti di Calciatori: -visti l'Art.4 comma 1 del previgente e l'Art.8 comma 1 dell'attuale Codice di Giustizia Sportiva; visto l'Art.10 punto 4 del previgente Regolamento dell'attività di Procuratore Sportivo; visto l'Art.12 punto 1 dell'attuale Regolamento per l'attività di Agente di Calciatori; complessivamente valutato il comportamento tenuto dall'incolpato; -accertata e dichiarata la responsabilità disciplinare del Agente di calciatori Valcareggi Furio in ordine a tutti i capi d'incolpazione ascrittigli; delibera - di irrogare al medesimo la sanzione della sospensione dall'Albo degli Agenti di Calciatori per mesi tre decorrenti dal 5 dicembre 2002; - e, cumulativamente, di irrogare al Sig. Furio Valcareggi la sanzione pecuniaria di Euro 10.000 (diecimila), assegnando il termine di giorni sessanta dal 5 dicembre 2002 per il pagamento. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
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