F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LEONI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELl’INIBIZIONE · INFLITTAGLI PER ANNI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 G.G.S-, PER DICHIARAZIONI CONTRASTANTI RESE DINANZI AD ORGANI FEDERALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com, Uff. n. 90 del 24.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LEONI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELl'INIBIZIONE · INFLITTAGLI PER ANNI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 G.G.S-, PER DICHIARAZIONI CONTRASTANTI RESE DINANZI AD ORGANI FEDERALI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com, Uff. n. 90 del 24.11.1995) II sig. Leoni Sergio, già segretario dall'A.C. Nuova Pro Salerno, ha proposto rituale appello avverso la deliberazione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale. Dilettanti, di cui ai Com. Uff: n. 90 del 24 novembre 1995, con la quale gli è stata comminata la sanzione dell'inibizione per un anno, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. L'appellante deduce, tra I'altro, la mancanza dello "status" di tesserato federale e, conseguentemente, I'inammissibilità del proprio deferimento per carenza di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva, nonché la violazione del diritto di difesa, per asseríta mancata trasmissione degli atti del procedimento. Ritiene questa Commissione che entrambi i suindicati motivi debbono essere disattesi, in quanto infondati. Sul primo punto, infatti, esattamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto (conformemente a quanto sostenuto dalla Prooura Federale), che il Leoni possa essere assoggettato all'ordinamento sportivo, quanto meno per effetto di "prorogatio" della sua carica di segretario della A.C. Nuova Pro Salerno. Va inoltre rilevato che alle dimissioni di un tesserato, proposte dopo l'inizio del procedimento disciplinare, non può essere riconosciuto valore.preclusivo. Per quel che riguarda il secondo motivo di gravame (presunta violazione del diritto di difesa), risulta che la segreteria della Commissione Disciplinare ha regolarmente e tempestivamente trasmesso al deferito copia del Comunicato Ufficiale n. 283/95, nel quale era riportata la delibera relativa al deferimento della Procura Federale. Gli altri documenti in atti, erano peraltro costituiti dal solo verbale delle dichiarazioni rese dal Leoni al rappresentante dell'Ufficio indagini e come tali sicuramente da lui perfettamente conosciute. La sanzione comminata, peraltro, appare esagerata rispetto alla obiettiva gravítà del fatto, onde può bene essere ridotta a mesi sei. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Leoni Sergio, riduce a mesi 6 la sanzione dell'ínibizione già inflitta dai primi giudici Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it