F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL”A.S. POGGI MOVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES POGGIO MOIANO/ALBARIETI DEL 14.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lazio . Com. Uff. n. 58 del 24.11.1995) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL''A.S. POGGI MOVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES POGGIO MOIANO/ALBARIETI DEL 14.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Lazio . Com. Uff. n. 58 del 24.11.1995) . II 14 ottobre 1995 si disputava la gara Poggio Moiano/Albarieti, valida per il Campìonato Juniores Provinciale organizzato dal Comitato regionale lazio conclusasi con il punteggio di 3 1 a favore della società ospitante. La Pol. Albarieti proponeva reclamo per la posizione irregolare del calciatore Lorenzini Francesco, schierato dalla squadra avversaria, assumendo che il medesimo non aveva scontato la squalìfica inflìttagli nel corso della precedente stagione sportiva. La Commìssione Disciplinare presso il detto Comitato accoglieva il reclamo e inffiggeva all'A.S. Poggio Moìano la punizione sportiva di perdita della gara con il puntéggio di 0-2 (Coni. Uff. n. 58 pubblicato il 24 novembre 1995).Contro tale delíbera ha ínoltrato appello a questa C.A.F I'A.S. Poggío Moiano, deducendo che le due residue giornate di squalìfica del lorenzini erano state scontate nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra l'1' e I'8 ottobre 1995 trattandosi di calciatore che nella corrente stagione sportiva non rìentrava nei''limiti-d'età per la categoria Juniores, sicchè il suo impiego nell'incontro del 14 ottobrè"1995 quale fuori quota doveva considerarsi del tutto legittimo. . - Rileva il Collegio che I'appello è fondato. Come risulta dalle distinte dei calciatori impiegati dall'A.S. Poggio Moiano il Lorenzini Francesco (classe 1976) non è stato schierato nelle prime due gare del Campionato di 1a Categoria svoltesi nei giorni 1 e 8 ottobre 1995 in tal modo agii aveva scontato la squalifica inflittagli, sicchè era legittimato a prendere parte in qualità di "fuori quota", all'ìncontro del 14 ottobre con la Polisportiva Albarìeti. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Poggio Moìano di Poggío Moiano (Rieti), annulla I'impugnata delibera, ripristi- nando il risultato di 3-1 conseguìto in campo nella suindicata gara.Ordina la restituzione della tassa versata.
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