F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SECIT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIO/SECIT DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissíone Discìplìnare presso il Comitato Regioriale Lazio – Com. Uff. n. 62 dell’1.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SECIT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA APPIO/SECIT DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissíone Discìplìnare presso il Comitato Regioriale Lazio - Com. Uff. n. 62 dell'1.12.1995) L'A.S. Appio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Lazio in relazione alla gara Appio/Secit disputata per il Campionato di 1a Categoria il 29 ottobre 1995 rìlevando che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara ìl calciatore Fanfoni Michele in posìzione irregolare in quanto squalificato per n. 2 giornate nella stagione sportiva 1994/95 non aveva scontato la squalifica nella passata stagíone: La Commìssione Discìplinare con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.62 dell'1 dicembre 1995, accertato che effettivamente il calciatore Fanfoni non aveva scontato Ia squalifica nella passata.stagíone, accoglíeva il reclamo e írrogava che l'A.S.Secit la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2, in applicazione dell'art. 7 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Avverso la predetta decisione, propone reclamo in questa sede l'A.S. Secit, rilevando che il calciatore in parola ha scontato la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudíce Sportívo a seguito dell'ultima gara della passata stagione disputata nelle file della Polisportiva Albarossa Pro Patria - non partecipando alte prime due gare del Campionato dí Promozione 1995/96, disputate dalla predetta società prima di essere trasferíto alla stessa società ricorrente. II reclamo deve essere accolto. In effetti il calciatore Fanfoni è stato trasferito all'A.S. Secit il 30settembre 1995 proveniente dalla Polisportiva Albarossa Pro Patria. Detta società, che partecipava al Campionato di Promozione, non ha schierato nelle due gare di detto Campionato, disputate il 17 settembre 1995 ed il 24 settembre1995, il calciatore in parola, che, pertanto, deve ritenersi avere scontato le due giornate di squalifica irrogategli nella passata stagione sportiva. Stabilisce, del resto, I'art. 12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, che le sanzioni devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra per la quale il calciatore colpito da squalifica giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determínato il provvedimento. II calciatore Fanfoni era dunque in posizíone regolare nella gara del 30 settembre 1995. L'impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve, pertanto essere annullata e deve disporsi il ripristino del rísultato di 2-1 in favore della A.S. Secit conseguito sul campo nella gara Appío/Secit del 30-settembre 1995. La tassa di reclamo va restituita. Per i suesposti motivi a C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Secit di Morena (Roma), annulla I'impugnata delíbera, riprístinando il risultato 1-2 conseguito in campo nella suindícata gara. Ordína la restituzione della relativa tassa.
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