F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. SCHLANDERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHLANDERS/CORCES DEL 24.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 22 del 30.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM UFF N 16/C RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. SCHLANDERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHLANDERS/CORCES DEL 24.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 22 del 30.11.1995) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adìge con decisione pubblicata sul Comunicato Uffìciale n. 22 del 30novembre 1995; accoglieva il reclamo dell'A.S. Corces in relazione alla gara del Campionato di 2aCategoria Schlanders/Carces,disputata il24 settembre 1995 e. terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 4-2. . Nella predetta gara Io S.C. Schlanders aveva schierato il calciatore Franck: Uwe in posizìone irregolare perchè incorso in due giornate di squalifica nel Campionato Juniores 1994/1995 non scontate. Di conseguenza Ia Commissione Dísciplinare ìrrogava allo S.C. Schlanders la punìzione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-2.. .. Avverso .le decisioni della.Commissione Disciplinare propone appello in questa sede lo S.C..Schlanders.., . l'appellante non contesta il mento della decisione ma deduce che il reclamo dell'A.S. Corces, originariamente indirizzato al Giudice Sportivo ma deciso dalla Commissione Disciplinare doveva essere dichiarato inammissibile; in quanto non proposto direttamente a detto organo collegíale, come stabilito dell'art. 23 comma quinto,quattordicesimo e ventitreesimò del Codice di Giustizìa Sportiva. . . La censura non può essere accolta. Come questa C.A.F ha più,volte afférmato il reclamo erroneamente indirizzato ad organo incompetente e da questo trasmesso all' organo competente, purché proposto nei terminì stabìliti dalla norma regolamentare per i reclami da azionarsi davantí a detto ultimo organo, sono da ritenere ammissibìli e possono, quindi, essere decisi. II redamo in esame,proposto daIIAS Corces al giudice Sportivo e da questo tra-. smesso alla competente Commissione Disciplinare è stato prodotto nei termini dí cui al citato art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, legittimamente è stato deciso da detto organo collegiale. L'impugnata decisione della Commissione Discciplinare deve, quindi essere confermata. . La tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come ínnanzi proposto dallo S.C. Schlanders di Silandro(Bolzano)e díspone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it