F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 25/C – RIUNIONE DEL 21 MARZO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CORINALDO CALCIO F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORINALDO/SERRA DE’ CONTI DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 31 del 25.1.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 21 MARZO 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CORINALDO CALCIO F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORINALDO/SERRA DE' CONTI DEL 17.12.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 31 del 25.1.1996). II Corinaldo Calcio F.C. proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche in relazione alla gara Corinaldo/Serra de' Conti, disputata per il Campionato di 1° Categoria, Girone "B" il 17 dicembre 1995 e conclusasi con il risultato di 3-0 per la società ospite, sul rilievo che, nella predetta gara, l'A.C. Serra De' Conti aveva impiegato il calciatore Fenucci Gianluca in posizione irregolare. Sosteneva la reclamante che il Fenucci nel corso della stessa stagione sportiva risultava gia impiegato nella duplice veste di allenatore/giocatore nelle file della Società Biagio Nazzaro partecipante al campionato di Eccellenza regionale. La Commissione Disciplinare, rilevato di avere effettuato gli opportuni accertamenti presso I'Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico e che da detti accertamenti non era emerso che il Fenucci fosse tesserato con la qualifica di allenatore per la stagione 1995/96, di tal che non si verificavano in relazione alla posizione del Fenucci le preclusioni di cui all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, respingeva il reclamo (Co. Uff. n. 31 del 25 gennaio 1996). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Corinaldo Calcio che insiste sulla propria tesi della violazione dall'art. 35, primo comma, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto il Fenucci, come dimostrato anche dai resoconti dei giornali allegati all'atto di appello, ha svolto, sia pure in via di fatto, mansioni di allenatore della Società Biagio Nazzaro di.Chiaravalle. E, invero, sul piano generale, è evidente che I'art. 35, primo comma, del Regolamento del SettoreTecnico, che pone I'obbligo per i tecnici di non tesserarsi o di svolgere attività, neppure con mansioni diverse, per più di una società, nel corso della medesima stagione sportiva, è disposizione specifica al Settore Tecnico e pone preclusioni e divieti che operano solo in detto settore, di tal che la partecipazione di un tecnico, come calciatore, ad una gara disputata da società diversa da quella di appartenenza sarà rilevante solo sotto il profilo disciplinare per il Settore Tecnico, ma noli comporta alcuna conseguenza alla società che ha usufruito della sua prestazione come calciatore. Nella specie, poi, il Fenucci, all'atto della gara in contestazione, risulta tesserato come calciatore per I'A.C. Serra de' Conti e non come tecnico per altra società. Ciò è sufficiente, ad avviso del Collegio, a farne ritenere regolare la posizione nella suddetta gara, risultando irrilevante, a tali fini, l'eventuale esercizio delle mansioni di allenatore di altra compagine espletate in via di fatto. La decisione impugnata deve, quindi, essere confermata. La tassa di reclamo deve essere incamerata, stante la reiezione dell'appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Corinaldo Calcio F.C. di Corinaldo (Ancona) e dispone l'incameramento della tassa Versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it