F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 31/C RIUNIONE DEL 24 APRILE 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. FlDELIS ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/FIDELIS ANDRIA DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 dell’9.3.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 COM. UFF. N. 31/C RIUNIONE DEL 24 APRILE 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. FlDELIS ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/FIDELIS ANDRIA DEL 4.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 259 dell'9.3.1996) All'esito della gara Avellino/Fidelis Andria, disputata il 4.2.1996 nell'ambito del Campionato Nazionale Professionisti di Serìe B; I"A.S. Fidelis Andria proponeva rituale reclamo adducendo che pochi minuti prima che avesse inizio I'incontro il proprio calciatore Scaringella Michele era stato "duramente colpito" alla mandibola destra "da un violento pugno infertogli da tergo dal calciatdre De luliis Emiliano" dall'U.S. Avellino; che per evitare "l'effettivo pericolo del peggioramento della situazìone" lo Scartngella era stato egualmente schierato in campo, ma sostituìto poi alla fine del primo tempo, per I'aggravarsi delle sue condizioni fisìche; che pertanto la gara non aveva avuto regolare effettuazione per la responsabilità della squadra avversaria. Chiedeva quindi la punizione dell'.U.S. Avellino ex art. 7 comma 1 C.G.S. II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff.n. 238 del 14.2.1996, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Díscíplinare presso la Lega medesima (Com. Uff..n. 259 del 1° marzo 1996).. Avverso tale delibera ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I'A.S. Fidelis Andria, reíterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". .. il gravame è infondato. Rìsulta dagli atti ufficíalì che il calciatore Scaringella entrò regolarmente in campo giocando tutto il primo tempo della gara.L'arbitro riferisce in proposito che l'atleta,. prima dell'inizio dell'ìncontro, gli aveva mostrato una tumefazione alla mascella sostenendo di essere stato colpito da un avversario; che le condizioni fisiche dello stesso gli erano parse tali da non impedire il suo impiego, che il calciatore aveva regolarmente disputato il primo tempo, venendo sostituito solo nell'intervallo. È noto che la punizione sportìva della perdita della gara può essere applicata solo quando siano statì posti in essere atti che abbiano_esplicato una influenza decisamente ostativa alla regolarità di svolgimento della gara, tanto da comprometterne in misura apprezzabile I'iter fisiologico (cfr: C.A.F., Com. Uff. n. 15/C 18.12.87, App. A.C.S. Torre del Moro). Nella specìe non soccorrono prove sui reali motivi della sostituzione del calciatore, né risultano dimostrati il denunciato sovvertimento delle caratterístiche essenziali dell'incontro e il preteso insanabile squilìbrio tra le squadre in gara. L'appello va quindi respinto, con il conseguente incameramento della tassa versata.Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dall'A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it