F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA.C. LOCRI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CQN IL F. C. CROTONE CALCIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA CROTONE/LOCRI DEL 15.1.1995 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D · Riunione del 7.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA.C. LOCRI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CQN IL F. C. CROTONE CALCIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA CROTONE/LOCRI DEL 15.1.1995 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 5/D · Riunione del 7.9.1995) Con reclamo .13.5.1995 all' A.C. Locri adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere daI F.C.Crotone,calcio il.risarcímento dei danni provocati ad un pullman noleggiato in occasione della gara di Campionato calabro di Eccellenza del 15 gennaio 1995 . Affermava la ricorrente che, al termine della gara, mentre il pullman (che trasportava calciatori e,dirigenti del Locri),si-allontanava dali'impianto sportivo era stato,.oggetto odi una fitta sassaiola che aveva provocato danni valutati in lire 4.700.000. Non si costituiva la convenuta.società FC. Crotone Calcio. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.5/D -:Ríunione del 7.9.1995, affermando che I'A.C. Locri aveva dato prova che la ditta noleggiatrice del pullman aveva pagato gli importi richiesti da chi aveva provveduto alle riparazioni, ma non aveva provato I'effettívo pagamento da parte sua, respingeva il ricorso. Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C.Locri, reiterando la propria richiesta. il F.C. Crotone Calcio non si e costituito . L'appello deve essere accolte. Ed invero, essendosi formato in mancanza di qualsiasi doglianza sul punto ad opera del F.C. Crotone Calcio il giudicato.sull'an debeatur, la reclamante ha prodotto nel presente grado di giudizio la fattura rilasciata dalla. societa di Autonoleggi Luigi Audino, attestante il pagamento operato in suo favore dell'A.C. Locri per lire 4.700.000. Per questi motívi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Locri di Locri (Reggio Calabria) ed in riforma dell'impugnata delibera, fissa in Lire 4.700.000 I'indennizzo che il F.C.. Crotone Calcio deve corrispondere all'A.C.Locri a titolo di risarcimento dei danni subití dal pullman della squadra in occasione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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