F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.P. IGLESIAS, IN ORDINE ALL’INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.R, PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MURATORE GIROLAMO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 7.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 10/C Riunione del 23 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C.R. MESSINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.P. IGLESIAS, IN ORDINE ALL'INDENNIZZO, EX ART. 96 BIS N.O.I.R, PER IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MURATORE GIROLAMO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche- Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.1995) La A.C.R. Messina ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commíssione Vertenze Economiche (riportata sul Comunicato Ufficiale n. 5/D - Riunione del 7 settembre 1995), con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa tendente ad ottenere il pagamento, da parte dell'A.P. Iglesias, della somma di L. 30.000.000 a titolo di indennizzo, ex art, 96 bis N.O.I.F, per il tesseramento, da parte di tale sócietà, del calciatore Muratóre-Girolamo nato il 31.10.1973, nel corso della stagione 1993-94. La reclamante sostiene che con raccomandata del'30 giugno 1993 aveva inviato al calcíatore regolare offerta di contratto da calciatore-professionista e che tale status il Muratore aveva acquisito, conservandolo fino al 31 luglio 1993, data del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C1 adottato dal Consiglio Federale.'' Controdeduce I'A.P. Iglesias chiedendo la reiezione del reclamo. II reclamo è parzialmente fondato. E' risultato provato che I'A.C.R: Messina provvide ad inviare al Muratore I'offerta di contratto da professionista per cui lo stesso acquisì tale status, con la conseguenza che si sono verificate' e condizioni per la configurabilità, in favole della predetta Società, del diritto all'indennizzo ai sensi dall'art. 96 bis N.O.I.F. Considerato, poi, che come ammesso dalla stessa reclamante il calciatore si era svincolato per effetto del provvedimento di esclusione della Società dal Gampíonato di Serie C1, ossia in data 31 luglio 1993, l'indennizzo in questione và calcolato come' segue: Parametro= compenso minimo federale per stagíone 1993/94 in Serie C1 : 12 x coefficiente Serie C1 e cioè 16.000.000: 12=1.333.333x1,4 = L. 1.866.866; arrotondate a L. 2.000.000. Consegue che I'A.P. Iglesias deve essere condannata al pagamento, in favore dell'A.C.R. Messina, per il titolo in questione, della predetta somma dí L. 2.000.000. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come,sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messína; físsa in L. 2.000.000 l'indennízzo dovuto dall'A.P. Iglesias ai sensi dall'art. 96 bis N.O.I.F; a seguito del tesseramento del calciatore Muratore Girolamo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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