F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ A.S. ORTIGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. EMIDIO PENNISI/ORTIGIA DEL 17.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 4/Disc. del 19.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL' A.S. ORTIGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. EMIDIO PENNISI/ORTIGIA DEL 17.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 4/Disc. del 19.10.1995) All'esito della gara S. Emidio Pennisi/Ortigia del 17.9.1995, disputata nell'ambito del Campionato di 1° Categoria del Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 0 a 0, I' A.S. Ortigia di Siracusa proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Ortolani Rosario, squalificato per una gara per recidività in ammonizioni, sanzione resa nota con C.U. n. 52 del 17.5.1995 e ribadita con C.U. n. 7 del 3.8.1995. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com Uff. n. 4 del 18 ottobre l995, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello I' A.S. Ortigia, reiterando la propria richie- sta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". L'appello è fondato. Ed invero la Commissione di 1° grado ha respinto il reclamo dell'A.S. Ortigia rilevan- do che la S. Pol. S. Emidio Pennisi nella stagione 1994/95 ebbe a prendere parte alla Coppa Trinacria raggiungendo la semifinale e non schierando nella gara di ritorno di tale fase, disputata il 24.5.1995 contro I' Atletico Caltagirone, il calciatore Ortolani che scontò così la suindicata squalifica. Sta di fatto però che nella stagione 1994/95 Ortolani Rosario militava ancora nell'A:S. Traina (nella cui squadra aveva rimediato la squalifica che occupa), venendo tra- sferito alla S. PoI. S. Emidio Pennisi soltanto nella stagione 1995/96. Poiché la S. PoI..S. Emidio Pennisi nell'attuale stagione non ha preso parte alla Coppa, I' Ortolani avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima giornata di campiona- to, e cioè quella del 17.9.1995, nella gara con I' A.S. Ortigia. II suo impiego fu quindi irre- golare e da ciò consegue che deve trovare applicazione I'art. 7 comma 5 C.G.S. Per questi motivi Ia C.A.F. in accoglimento dell' appello come sopra proposto dall' A.S. Ortigia di Siracusa annulla l' impugnata delibera, infliggendo alla S. Pol. S. Émidio Pennisi la sanzione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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