F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VIS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CHIETI/RENATO CURI PE. DEL 10.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 16 del 19. 10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VIS CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS CHIETI/RENATO CURI PE. DEL 10.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 16 del 19. 10.1995) comma 3 N.O.I.F.,la decorrenza del tesserameto originava da tale data, come la partecipazione del calciatore alla gara di due giorni dopo fosse perfettamente regolare. Vero era che, con comunicazione telegrafica del 13 successivo, il Comitato Regionale disponeva la sospensione del tesseramento (confermandone quindi per implicito la validità precedente, giacché si sospende solo ciò che è gia in atto); e che, a seguito di invio di ulteriore documentazione da parte della S.S. Vis Chieti, il tesseramento stesso veniva autorizzato, sia pure con decorrenza 29.9.1995; ma, in ogni caso, lo Zappacosta risultava tesserato al momento della partecipazione alla gara, per cui I' inflitta punizione doveva essere posta nel nulla. L' A.C. Renato Curi Pe, a sua volta, inviava controdeduzioni. In esito alla discussione odierna, rileva la C.A.F. che il gravame è infondato. Intanto, risulta dagli atti che il reclamo proposto dalla controparte dinanzi alla Commissione Disciplinare venne ritualmente trasmesso, per contestuale raccomandata, all'attuale ricorrente presso il recapito postale indicato, onde la relativa eccezione prelimi- . nare è priva di pregio. Ma anche le argomentazioni di merito appaiono incondivisibili. È vero che I'art. 39 comma.3 N.O.I.F. stabilisce che la data di trasmissione del plico postale, contenente la richiesta di tesseramento; ne stabilisce ad ogni effetto la decorrenza; ma tale norma va interpretata nel senso che la documentazione spedita sia completa, valida e regolare, in caso contrario, non è concepibile che la sola spedizione possa instaurare un tesseramento che risulti in seguito illegittimo. NeI caso dello Zappacosta - calciatore proveniente da Federazione estera, il cui tesseramento è sottoposto ad obblighi di documentazione particolari, stabiliti dall'art. 40 comma 11 N.O.I.F, il quale inoltre limita la validità del vincolo ad una sola stagione sportiva: il che vanifica qualunque efficacia dell' argomento portato dalla reclamante a sostegno della propria buona fede, stante l' avvenuto tesseramento del medesimo per la stagione sportiva precedente - la documentazione fornita al competente organismo di Lega era incompleta, per cui il tesseramento non poteva originare dalla data di trasmissione della relativa richiesta. A riprova di ciò, si pone I' intervento del Comitato Regionale che non solo comunicò la sospensione del tesseramento e quello dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., che, acquisiti gli ulteriori necessari documenti, ne determinò la decorrenza dal 29.9.1995 a seguito della prescritta autorizzazione del Presidente Federale, ovvero da epoca successiva alla partecipazione dello Zappacosta alla gara in questione. Né può argomentarsi dalla terminologia usata per tale comunicazione ("sospensione" del tesseramento) che comunque si riconoscesse l' efficacia del vincolo dalla data di trasmissione della richiesta alla documentazione della sospensiva, giacché appare evidente dalla decorrenza poi attribuita al tesseramento stesso, che questo era ab origine viziato e quindi privo di qualunque effetto, prima nella sanatoria. Bene dunque ha deciso la Commissione Disciplinare affermando la irregolarità della partecipazione dello Zappacosta alla gara dl cui trattasi, con le conseguenze sopra viste. L'appello deve dunque essere respinto e la relativa tassa va incarnerata. Per i suesposti motivi la C A F respinge l' appello come sopra proposto dalla S.S. Vis Chieti di Chieti e dispone l' incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it