F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI.MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/CASTEL MADAMA DEL 17.9.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regìonale Lazio del Sèttore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 13 del 3.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 11/C Riunione del 30 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TIVOLI AVVERSO DECISIONI.MERITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI TIVOLI/CASTEL MADAMA DEL 17.9.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regìonale Lazio del Sèttore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 3.11.1995) L'A.S. Castel Madama proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara del Campionato Allievi Tivoli/Castel Madama, disputata il 17 settembre 1995 e conclusasi con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 7-0, deducendo che nella predetta gara era stato impiegato dall' A.S. Tivoli il calciatore Stefano Luttazzi in posizione irregolare, in quanto squalificato. II predetto calciatore, infatti, espulso nel corso dell'incontro Spes Montesacro/Tivoli del Campionato Allievi Sperimentali organizzato dal Comitato Regionale Lazio medesimo era stato squalificato per tre giornate di gara con decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell' 8 agosto 95 e la squalifica non era stata scontata nel c orso della stagione sportiva 1994/95 in quanto la gara in cui il calciatore era stato espulso era I' ultima del relativo campionato. II Giudice Sportivo di 2° Grado, respinte le controdeduzioni presentate per iscritto dall'A.S. Tivoli, accoglieva il reclamo, sul rilievo che il calciatore Luttazzi, non avendo potuto scontare la squalifica nel corso della stagione sportiva 1994/1995 per intervenuta cessazione dell'attività, avrebbe dovuto, a norma dall'art. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, scontarla in quella successiva e, non svolgendosi in questa competizioni riservate alla categoria Allievi Sperimentali, nel Campionato Allievi Regionali al quale partecipava con I' A.S. Tivoli. Di conseguenza, il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 3 novembre 1995, infliggeva all'A.S. Tivoli la punizione sportiva di perdita della gara disputata con I' A.S. Castel Madama il 17 settembre 1995, con il punteggio di 0-2 e un'ammenda di L. 60.000. Propone appello in questa sede I'A.S. Tivoli deducendo, in rito, che, nonostante avesse fatto richiesta di essere sentita dall' organo giudicante, ai sensi dall'art. 24 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, la decisione è stata adottata senza la sua convocazione e, pertanto, in violazione del principio del contraddittorio sancito dalla disposizione regolamentare ora richiamata. L' eccezione si rivela fondata e deve essere accolta. Nelle controdeduzioni opposte nei termini regolamentari dall' A.S. Tivoli al reclamo proposto dall' A.S. Castel Madama al Giudice Sportivo di 2° Grado vi è la specifica richiesta della società appellante in questa sede di essere sentita. La mancata audizione della sociètà appellante si profila come violazione dell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva che, al comma 4 dispone: "è diritto delle parti di essere ascoltate in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi". Ne consegue che la C.A.F, ai sensi dall'art. 27 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, deve annullare la decisione impugnata, per violazione delle norme sul contraddittorio; e rinviare gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I' Attività Giovanile è Scolastica per nuovo esame. La tassa di reclamo va restituirà alla società appellante. Per i suesposti motivi la C.A..F, sull'appello come sopra proposto dall'A.S. Tivoli di Tivoli (Roma), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., I'.impugnata delibera, per difetto di contraddittorio, disponendo il rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica per nuovo esame. Ordína la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it