F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAYERN CASERTA/PONTELATONESE DEL 15.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Dom. Uff. n. 29 del 3.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. BAYERN CASERTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAYERN CASERTA/PONTELATONESE DEL 15.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Dom. Uff. n. 29 del 3.11.1995) La Pol. Pontelatonese presentava reclamo in relazione alla posizione irregolare del calciatore Rauso Gennaro della squadra avversaria relativamente alla gara Bayern Caserta/Pontelatonese disputata il 15.10.1995 e terminata con il punteggio di 9-1. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata nel C.U. n. 29 del 3 novembre 1995, avendo ritenuto I'irregolarita della partecipazione del predetto calciatore infliggeva al G.S. Bayern Caserta la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. Tale decisione viene impugnata ora davanti a questa C.A.F. dalla società che sostiene avere il calciatore in questione correttamente scontato le due giornate di squalifica inflittegli anteriormente alla disputa della gara in contestazione. Resiste la Pol. Pontelatonese. L'appello è fondato. Invero, ai sensi dall'art. 36 comma 2 C.G.S., il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società e automaticamente squalificato per una giornata senza che sia richiesta la declaratoria del Giudice Sportivo. Da ciò consegue che nell'ipotesi dell'aggravamepto di tale sanzione la trascrizione ad opera del competente Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale non ha valore di atto costitutivo della squalifica per una giornata, che come si e visto opera prima ed indipendentemente dalla trascrizione che ha, invece, carattere costitutivo relativamente all'aggravamento della sanzione. Nella specie I'equivoco e forse nato dal fatto che il calciatore Rauso Gennaro, benche espulso come da referto del Direttore di gara, nel corso della partita Portico/Bayern Caserta del 7.5.1995, nel Comunícato Ufficiale (n. 69 dell'11 maggio 1995) risulta ricompreso nell'elenco dei "giocatori non espulsi", anzichè in quello dei "giocatori espulsi", con una erroneità che non rileva ai fini del quantum della sanzione, e cioè squalifica per due giornate di gara. Pertanto, risultando che il calciatore in questione non ha preso parte alle due gare svoltesi immedíatamente dopo quella in cui e stato espulso - Bayern Caserta/S.Bíagio Arzano del 10.5.1995 e Bayerrt Casertal/Juve Sammaritana del 14.5.1995 - corretta appare la sua partecipazione alla gara Bayern CasertalPontelatonese del 15.10.1995. Per questi motivi la C.A.F ín accoglimento dell'appello nome sopra proposto dal G.S. Bayern Caserta di Caserta, annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 9-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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