F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. QUADRI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA POLLUTRI CALCIO/QUADRI DELL’8.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 21 del 9.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. QUADRI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA POLLUTRI CALCIO/QUADRI DELL'8.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 21 del 9.11.1995) Nel referto relativo alla gara Pollutri/Quadri, disputata per il Campionato di 2a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo in data 8 ottobre 1995 e terminata con il risultato di 6-1 per la squadra di casa si legge che: - al 31' del secondo tempo veniva espulso dal campo di giuoco il calciatore Liberatore Adamo dall'A.C. Quadri, per avere rivolto al Direttore di gara espressioni offensive e che lo stesso calciatore aveva tentato di aggredire I'arbitro non riuscendovi perché trattenuto dai compagni di squadra; - al 36' del secondo tempo, era stato espulso dal terreno di giuoco il calciatore Liberatore Walter, capitano dall'A.C. Quadri, per avere rivolto espressioni offensive al Direttore di gara che coinvolgevano anche il Comitato Regionale Abruzzo e che il predetto calciatore, all'invito di consegnare la fascia di capitano ad altro calciatore della sua squadra, colpiva ripetutamente con pugni al torace lo stesso Direttore di gara che nella circostanza veniva circondato anche da altri calciatori della stessa squadra. - al 40' del secondo tempo, veniva espulso, per frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, anche il calciatore Coccia Danilo dall'A.C. Quadri; il quale, alla notifica dell'espulsione, colpiva più volte I'arbitro con spallate al torace, spingendolo verso la rete di recinzione del campo e che, nella circostanza, altri calciatori dall'A.C. Quadri colpivano lo stesso Direttore di gara con schiaffi e spallate, mentre intervenivano alcuni calciatori della Pollutri Calcio per trattenerli, - infine, dopo avere invano invitato i calciatori dall'A.C. Quadri a riprendere il giuoco, mentre questi continuavano a ricoprirlo di ingiurie e minacce, il Direttore di gara decideva di porre fine all'incontro. II competente Giudice Sportivo, in esito all'esame del predetto referto arbitrale, infliggeva all'A.C. Quadri la punizione sportiva di perdita della gara con il risultato conseguito sul campo e l'ammenda di L. 1.000.000 e squalificava i calciatori dall'A.C. Quadri, Liberatore Adamo, fino al 15 aprile 1996, Liberatore Walter, capitano della squadra per anni cinque e Coccia Danilo fino al 31 dicembre 1998 (Com. Uff. n. 15 del 13 ottobre 1995). Avverso detta decisione proponeva appello alla competente Commissione Disciplinare I'A.C. Quadri, per il solo punto relativo alla squalifica dei calciatori sostenendo che questi si erano limitati ad avanzare delle proteste in ordine all'operato del Direttore di gara e il Giudice di seconda istanza, pur respingendo le deduzioni della reclamante dirette ad accreditate una diversa versione dei fatti; rilevava l'opportunità di intervenire sulla misura delle sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado ai calciatori liberatore Walter e Coccia Danilo riducendo la squalifica irrogata a detti calciatori rispettivamente fino al 31 marzo 1999 al primo e fino al 30 settembre 1997 al secondo. Propone ora appello in questa sede I'A.C. Quadri. L'appellante contesta il principio affermato dalla Commissione Disciplinare in base al quale è stata respinta la versione dei fatti che essa aveva opposto al referto arbitrale e, facendo leva su elementi desumibili dal referto arbitrale stesso relativi.alle numerose aggressioni subite nello spazio di poco tempo dal Direttore di gara rileva, in sostanza, che, se effettivamente dette aggressioni si fossero concretizzate, l'arbitro non avrebbe invitato le squadre a riprendere il giuoco. L'appellante, in definitiva, nell'atto di appello in nessun punto contesta specificamente, con elementi di fatto che gli episodi denunciati dal Direttore di gara non si siano effettivamente verificati, si limita ad una generica confutazione del referto arbitrale e del principio posto dall'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale i procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento di una gara si svolgono sulla base dei documenti ufficiali, e in primis sulla base del cappotto dell'arbitro ai quali secondo principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia, deve riconoscersi la natura di fonte privilegiata di prova. E' noto, infatti che solo con elementi di obiettivo rilievo di fatto o anche soltanto logici, è possibile contestare le risultanze desumibili dagli atti ufficiali. Nella specie, la reclamante non fornisce alcuno di detti elementi, ma solo argomenti congetturali, che non possono valere ad inficiare le risultanze desumibili dal referto arbitrale che lo stesso Direttore di gara ha confermato davanti alla Commissione Disciplinare. L'appello, pertanto, non può Che essere rigettato, con conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F, respinge I'appello come sopra proposto dall'A.G. Quadri di Quadri (Chieti) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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