F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. REGGIO GALLINA 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIO GALLINA/CALCIO VILLESE DELL’8.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 33 del 31.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. REGGIO GALLINA 1969 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGIO GALLINA/CALCIO VILLESE DELL'8.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 33 del 31.10.1995) All'esito della gara Reggio Gallina/Calcio Villese, disputata il giorno 8.10.1995 nelI'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria e terminata col punteggio di 1 a 0, I'A.S. Calcio Villese proponeva rituale reclamo, adducendo che nelle file della squadra avversaria, nell'occasione era stato schierato il calciatore Luppino Giuseppe, squalificato. La competente Commissione Disciplinare, con delibera publicata sul Com. Uff. n. 33 del 31 ottobre 1995, infliggeva alla S.C. Reggio Gallina la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.C. Reggio Gallina, invocando il ripristino del risultato. II gravame è infondato. Ed invero, posto che la dedotta inammissibilità del reclamo proposto dalla A.S. Calcio Villese non può essere esaminata, attenendo essa alla pretesa illegittimità della elezione del Presidente di quel sodalizio firmatario del reclamo, per la quale all'attuale appellante non può essere riconosciuto alcun interesse tutelabile, Ia C.A.F. osserva che I'illegittimità della posizione del calciatore Luppino Giuseppe risulta "per tabulas" ed è ammessa, del resto, dalla stessa S.C. Reggio Gallina. II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.AF respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. Reggio Gallina 1969 di Reggio Calabria e dipone I'incameramento della tassa versata.
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