F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. PORTO D’ASCOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE jUNIORES PORTO D’ASCOLI/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 21.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 18 del 2.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 14 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.C. PORTO D'ASCOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE jUNIORES PORTO D'ASCOLI/TRUENTINA CASTEL DI LAMA DEL 21.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 18 del 2.11.1995) Con decisione pubblicata in data 2 novembre 1995, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche decidendo sul reclamo proposto dell'U.S. Truentina Castel di Lama avverso la regolarità della gara Porto D'Ascoli/Truentina Castel Di Lama del 21.10.1995 valevole per il Campionato Juniores Regionale, in accoglimento del gravame proposto, decideva di assegnare partita vinta con il punteggio di 2 a 0 all'U.S. Truentina Castel Di Lama e di infliggere alla S.S. C. Porto D'Ascoli I'ammenda di L. 150.000. Alla dedisione che precede la Commissione Disciplinare perveniva ritenendo provato che la S.S. C. Porto D'Ascoli aveva impiegato nella gara sopra ricordata "tre calciatori nati nel 1976 anzichè due come stabilito dalle norme emanate dal C.R.M. con il C.U. n. 1 del 10.07.1995" e quindi ritenendo applicabile I'art. 7 comma 5 C.G.S.. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha prodotto tempestivamente e ritualmente reclamo la S.S. C. Porto D'Ascoli rilevando che il decidente si era basato su un atto e cioè sulla distinta dei calciatori che conteneva un errore di trascrizione. Ed infatti, secondo la reclamante il calciatore Vagnoni Antonio, contrariamente a quanto risultava dalla distinta, non e nato il 16.11.1976 bensì il 16.11.1978 come risulta dalla carta d'Identità n. 23983899 allegata in copia al reclamo, e peraltro esibita all'arbitro, e come risulta altresì dal tabulato meccanografico per I'anno 1995 del pari allegato in copia. II ricorso è fondato. L'esame degli atti e dei documenti prodotti dalla reclamante, prova che in effetti il calciatore Vagnoni Antonio uno dei tre ai quali faceva riferimento la decisione impugnata, è nato il 16.11.1978 e non il 16.11.1976. Viene pertanto meno il presupposto per I'applicazione a favore dall'U.S. Truentina Castel Di Lama del disposto di cui all'art. 7 comma 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), annulla I'impugnata. delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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