F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. FOLGORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/TORTORICI DEL 17.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 6/Disc. del 3.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. FOLGORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/TORTORICI DEL 17.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 6/Disc. del 3.11.1995) All'esito della gara Folgore/Tortorici disputata il 17.9.1995 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 0 a 0, la Polisportiva Folgore proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Princiotta Giuseppe, squalificato. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 3 novembre 1995, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello a questa C.A.F. la Polisportiva Folgore, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame è fondato. Ed invero il calciatore Princiotta Giuseppe riportava, nel corso del "Torneo Coppa di Sicilia" della stagione 1994/95, una giornata di squalifica, che non poteva scontare in quella manifestazione, nel frattempo terminata. A norma dell'art. 9 comma 9 C.G.S., egli avrebbe dovuto scontare la squalifica nella corrente stagione in una gara di attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia, non potendo il "Torneo Coppa di Sicilia" - organizzato su base regionale - essere assimilato in qualche modo alla stessa. L'U.S. Tortotici ha invece erroneamente ritenuto di "fermare" il proprio tesserato per la gara del primo turno di Coppa Italia, cui quest'anno è stata è stata ammessa, e di schierarlo nella gara che occupa, che età invece la prima gara ufficiale, deputata, per regolamento, alla osservanza della squalifica. L'appello va quindi accolto con la conseguente inflizione all'U.S. Tortotici della sanzione sportiva invocata dalla reclamante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Pol. Folgore di Sant'Agata di Militello (Messina), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'U.S. Tortotici la sanzione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara Ordina la restituzione della tassa versata.
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