F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S. PAOLO OSTIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI OSTIENSE/S. PAOLO OSTIENSE DEL 29.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 15 del 16.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. S. PAOLO OSTIENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI OSTIENSE/S. PAOLO OSTIENSE DEL 29.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 15 del 16.11.1995) La Pol. S. Paolo Ostiense di Roma propone appello a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, riportata sul Com. Uff. n. 15 del 16 novembre 1995, che ha disatteso il reclamo da essa inoltrato al fine di ottenere la vittoria a tavolino della gara del Campionato Giovanissimi organizzato dal Comitato Provinciale di Roma, Ostiense Calcio/S. Paolo Ostiense, disputata il 29 ottobre 1995, per la presunta partecipazione del calciatore Leonardo Nava in posizione irregolare. L'impugnazione in esame è inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) .C.G.S., il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserita nel Com. Uff. n. 12 del 16 novembre 1995, mentre I'appello è stato inoltrato dalla società con raccomandata in data 24 novembre 1995 e, pertanto, oltre il termine perentorio sancito dalla predetta norma. Per questi motivi Ia C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come innanzi proposto dalla PoI..S. Paolo Ostiense di Roma e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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