F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERINA/ROGLIANO DEL 21.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 101 dell’8.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERINA/ROGLIANO DEL 21.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 dell'8.6.1995) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n. 101 pubblicato l'8 giugno 1995, giudicando sul reclamo proposto dell'U.S. Ragliano in relazione alla gara Terina/Rogliano del 21.5.1995, ritenuto che alla stessa aveva partecipato, nella fila dall'U.S. Ragliano, il calciatore Sacco Angelo, tesserato con la A.C. Sambiase 90, al posto del calciatore Spizzirri Giovanni; inflisse alla.A.S. Terina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e dispose provvedimenti conseguenti a carico dell'A.S. Terina, dei calciatori e dei dirigenti. Tale decisione e stata impugnata dall'A.S. Terina dinanzi a questa Commissione, la quale, nella riunione del 27 luglio 1995, dispose I'invio degli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti in ordine all'identità del calciatore oggetto della contestazione. Espletato I'adempimento istruttorio, la Commissione ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. E, invero, risultato, stalla base della audizione dei soggetti interessati e dell'esame degli atti e documenti della controversia, che alla gara in questione partecipo il Sacco al posto e sotto il nome dello Spizzirri, e ciò anche per la dichiarazione del Sig. Rodolfo Martire, Commissario di Campo, il quale ha confermato di avere esternato all'Arbitro i suoi dubbi circa I'identità del calciatore nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, e per effetto dell'esame delle fotografie acquisite nelle quali è sicuramente ritratto il Sacco. Per le considerazioni che precedono deve ritenersi che legittimamente sono state applicate le sanzioni in questione, per cui il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dall'A.S. Terina di Nocera Tirinese (Catanzaro) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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