F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL ‘A.C. MONTEMURLO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE ROSSI DANIELE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 7.12.1995)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto all'A.C. Montemurlo di Montemurlo la punizione sportiva di perdita per 0-2 delle gare del Campionato toscano di Promozione disputate il 24 settembre 1995 contro l'U.S. Buggianese, il 1° ottobre 1995 contro I'A.S. Ponte del Giglio e I'8 ottobre 1995 contro l'A.C. Quarrata, per avere schierato in tutte le suddette gare il calciatore Rossi Daniele, il quale non aveva titolo a parteciparvi essendo stato squalificato per una giornata di gara, come da Com. Uff. n. 40 del 28 aprile 1995, a seguito dell'espulsione nell'ultima gara del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 1994/95, disputata il 15 aprile 1995. La Commissione, rilevato che I'art. 12 comma 6 C.G.S. precisa che le sanzioni di squalifica od inibizione che non possono essere scontate nell'annata in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione successiva; rilevato altresì che la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti dell'8.9.1995 ha chiarito, con riferimento alla posizione dell calciatore che debba scontare una squalifica inflittagli partecipando al Campionato Juniores, che se la sanzione non può essere scontata nella stagione in corso, deve essere scontata nella prima gara della nuova stagione sportiva dello stesso Campionato Juniores solo se in detta nuova stagione sportiva il calciatore rientra nei limiti di età della categoria, mentre i "fuori quota" devono scontarla "nella prima giornata di Campionato in cui gioca la società di appartenenza"; rilevato infine che "il Rossi, fuori quota nella stagione 1995/96", avrebbe dovuto scontare la sanzione inflittagli nella prima gara utile della nuova stagione sportiva con la prima squadra e che questi non aveva nella corrente stagione scontato detta squalifica, infliggeva all'A.C. Montemurlo la punizione di perdita per 0 - 2 delle 3 gare in questione. Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 7 dicembre 1995, la A.C. Montemurlo ha proposto appello a questa C.A.F., chiedendone I'annullamento, assumendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, un calciatore squalificato nelI'ultima giornata di campionato deve scontare il provvedimento disciplinare nella prima gara del successivo campionato solo se rientra, nella nuova stagione, nei limiti di età della categoria. Ciò non varrebbe per i fuori quota che devono scontare la squalifica nella prima giornata utile del campionato in corso in cui gioca la prima squadra della società cui appartiene. All'odierno dibattimento nessuno è comparso. L'appello non è fondato e va quindi respinto. Con minuziosa motivazione i primi giudici hanno correttamente interpretato le disposizioni regolamentari in materia dell'esecuzione delle sanzioni. Si deve premettere che la società ha recepito il generale principio secondo il quale le squalifiche non scontate nell'annata nella quale sono state comminate si scontano nelI'annata successiva nella squadra nella quale il calciatore giocava quando è avvenuta I'infrazione, con I'eccezione del calciatore impiegato come "fuori quota" nel Campionato Juniores, il quale deve scontare la squalifica in occasione di prima gara del campionato della prima squadra. La questione si fonda sul punto se per prima gara deve intendersi quella da disputarsi nella prima giornata utile del campionato ancora in corso o bella prima giornata del campionato che la prima squadra della società di appartenenza del calciatore disputerà nella stagione successiva. Dal tenore delle vigenti norme ritiene il Collegio possa desumersi che per "prima giornata di campionato" deve intendersi quella del campionato della successiva annata sportiva. Pertanto, nel caso di specie, non avendo il calciatore Rossi Daniele scontato la squalifica nella prima giornata del corrente Campionato disputato dalla prima squadra, per il consolidato principio della "perpetuatio sanzionatoria" viene a trovarsi in posizione irregolare in tutte le gare cui partecipa fino a quando la squalifica non sarà scontata, con Ie conseguenze previste dell'art. 7 comma 5 lett. a) C.G.S.. Deve quindi essere confermata la decisione della Commissione Disciplinare secondo cui il calciatore il quale non può scontare la squalifica nell'annata sportiva in cui era stata inflitta, essendo il Campionato Juniores terminato, deve scontarla in quella successiva e, se fuori quota, la sanzione è da scontarsi in gara della prima squadra, ovviamente dell'annata successiva al prevedimento disciplinare. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'A.C. Montemurlo di Montemurlo (Firenze) e dispone I'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it