F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL U.S. CASTELLAMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLAMONTE/SAN MAURIZIO DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 17 del 30.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 11 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL U.S. CASTELLAMONTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLAMONTE/SAN MAURIZIO DEL 29.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 del 30.11.1995) II calciatore Paradisi Luca della società A.U.S. San. Maurizio prendeva parte ad una gara del Campionato Juniores Regionale svoltasi il 21 ottobre dello scorso anno e subiva il provvedimento di squalifica per una giornata di gara, come risulta dal Com. Uff. n. 12 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicato il 26 ottobre 1995. Il predetto calciatore non veniva impiegato nell'incontro del Campionato Juniores che si svolgeva il successivo sabato 28 ottobre, mentre scendeva in campo domenica 29 ottobre nella gara Castellamonte/San Maurizio, valida per il Campionato di Eccellenza e conclusasi con il punteggio di 1-0 a favore della società ospitata. Proponeva reclamo l'U.S. Castellamonte e chiedeva a carico del San Maurizio la punizione sportiva di perdita della gara per avere impiegato il calciatore Paradisi privo di legittimazione a partecipare all'incontro per non avere scontato la giornata di squalifica. La competente Commissione Disciplinare respingeva il reclamo e avverso tale decisione I' U.S. Castellamonte ha proposto appello a questa C.A.F. insistendo nell' accoglimento di quanto prospettato in prime cure. II gravame deve essere respinto. Il dettato regolamentare è chiaro è non presta il fianco a diversa interprefazione. Secondo I' art. 36 n. 1 C G S il tesserato colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare della squadra per la quale giocava quando è avvenuta l' ifrazione che ha determinato il provvedimento; la norma precisa poi che il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali che si disputino nel giorno in cui deve scontare la squalifica, mentre può essere impiegato nelle gare delle altre squadre che si svolgono in giorni diversi. Come risulta da quanto sopra precisato in punto di fatto, il Paradisi ha scontato la giornata di squalifica sabato 28 ottobre, giorno precedente la gara oggetto del reclamo avanzato dall' U.S. Castellamonte, sicché la sua posizione in quell'incontro deve ritenersi regolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dell'U.S. Castellamonte di Castellamonte (Torino) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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