F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. KOALA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL’ALLENATORE TONTI FRANCESCO (Delíbera del Giudice sportìvo dì 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com.Uff. n.16 del 7.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. KOALA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA ALL'ALLENATORE TONTI FRANCESCO (Delíbera del Giudice sportìvo dì 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com.Uff. n.16 del 7.12.1995) Il G.S. Koala di Mussotto d'Alba ha proposto appello à questa C.A.F., avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta Bel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, apparsa sul Com Uff. n. 16 del 7 dicembre 1995, con la quale in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società riduceva a tutto il 31.12.1998 la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2000, già inflítta dal prìmo Giudice all'allenatore Tonti Franco. L'appello è inammissibile per tardività. Osserva il Collegio che i motivi di appello sono stati inoltrati in data 20.12.1995 a fronte del Comunícato,Uffciale, riportante la sanzione impugnata, pubblicato,il 7.12.1995 -, per cui risultano essere stati spedití oltre il termine, perentorio di 7 giochi dalla data di pubblícazione del comunicato ufficiale fissato dall'art. 27 n.2 lett, a) C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. di chi era inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardivita; I'appello come innanzi proposto dal G.S. Koala di Mussotto d'Alba (Cuneo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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