F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. NIZ2A MILLEFONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NIZZA MiLLEFONTI/ASTI DELL’1.11.1995 (Delíbera della Commíssione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dílettanti – Com. Uff. n. 97 del 21.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. NIZ2A MILLEFONTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NIZZA MiLLEFONTI/ASTI DELL'1.11.1995 (Delíbera della Commíssione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dílettanti - Com. Uff. n. 97 del 21.12.1995) II Giudíce Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 pubblicato il 29 novembre 1995, in accoglimento del reclamo della A.C.Asti, rilevato che - in relazione alla gara Nizza Millefonti/Asti dell'1.11.1995 - la S.C. Nizza Millefonti aveva schierato in campo il calciatore Franco Galizia che risultava essere stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione- giusta decisione dello stesso Giudice riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 pubblicato il 31 ottobre 1995 -senza aver preventivamente scontato tale squalifica, inflisse alla S.G. Nizza Millefonti la punizione sportiva di perdita della gara per.0-2 e squalificò per una ulteriore giornata il calciatore. La decisione della Commissione Dísciplinare riportata sul Comunicato Ufficiale n.97 pubblicato il 21 dicembre 1995,che ha respinto il reclamo della S.C. Nizza Millefonti; confermando il provvedimento del giudice Sportivo è stata impugnata dinanzí a questa Commissione da tale Società la quale ha dedotto che la particolare situazione che ha dato luogo alla pubblicazione del Comunícato n. 27 induce a far ritenere incolpevole l'errore commesso dalla società stessa nello schierare in campo il calciatore in questione. II reclamo non è meritevole.di.accoglimento. Come questa Commissione ha costantemente affermato la disposizione dall'art. 12, comma2, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui le squalifiche debbono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di publicazione del Comunicato Ufficiale, è tassativa ed inderogabile;.per cui, anche nel caso limite verificatosí nella specie la pubblicazione del Comunicato contenente la squalifica avvenuta il 31 ottobre - comportava che la squalifica stessa dovesse essere scontata nella gara disputata il 1 novembre. . Infatti, la pubblicazione del Comunicato crea una presuzione assoluta di conoscenza, che non può essere in alcun modo superata e in particolare; non può esserlo dal mancato rispetto n'è dalla prassi dí inviare alla società interessata un telegramma nè di quella di pubblicare di solito i Comunicati Ufficiali nella giornata di mercoledi. Del resto come Ia A.C..Asti era a conoscenza della squalifica, tanto da proporre tempestiva riserva al Direttore di gara,così poteva esserlo Ia S.C. Nizza'Millefonti. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.C. Nizza Miliefonti di Torino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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