F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SANSEPOLCRO CALCIO; A SEGUITO DEL PROPRlO DEFERIMENTO, PER PAR7ECIPAZIONE A DIVERSE GARE DEL CALClATORE GUIDOTTI MARlO IN POSIZIONE IRREGOLARE E APPELLO DEL SANSEPLCRO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALlZZAZIONE DI Nr. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER PARTECIPAZIONE A DIVERSE GARE DEL CALCIATORE GUIDOTTl MARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE-(Delibera della COmmíssíone Disciplinare, presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 106 del 23.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 25 Gennaio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SANSEPOLCRO CALCIO; A SEGUITO DEL PROPRlO DEFERIMENTO, PER PAR7ECIPAZIONE A DIVERSE GARE DEL CALClATORE GUIDOTTI MARlO IN POSIZIONE IRREGOLARE E APPELLO DEL SANSEPLCRO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALlZZAZIONE DI Nr. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1995/96 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, PER PARTECIPAZIONE A DIVERSE GARE DEL CALCIATORE GUIDOTTl MARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE-(Delibera della COmmíssíone Disciplinare, presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 106 del 23.12.1995) Con successivi atti del 13 e del 15 novembre 1995 il Presidente della L.N.D. deferiva alla Commissione Dísciplínare presso Ia Lega medesíma, ai sensi dell'art. 19 punto 2 2° cpv, C.G.S, il calciatore Guidotti Mario era società Sarisepolcro Calcio per rispondere della illegittima partecipazíone del nominato calciatole ad otto gare ufficiali del Campionato Nazionale Diiettantí disputate in data 3.9.1995 (Sansepolcro/Citta di Castello), 10.9.1995 (Nuova Jesi/Sansepolcro), 17.9.1995 (Sansepolcro/Recanatese), 24.9.1995 :(Riccione/Sansepolcro),1.10.1995(Sansepolcro/Faenza),8.10.1995(Sestese/Sansepolcro),15.10.1995 (Sansepolcro/Sangiovannese) e 22.10.1995 (impruneta T/Sansepolcro). II deferimento traeva fondamento dal fatto che: a) il Guidotti era stato squalíficato per una giornata di gara nel Campíonato 1994/95 di Serie C2, con C.U. n. 188 del 19.6.1995, allorchè era tesserato per la S.C. Albanova; b) la S.C. Albanova non aveva dísputato alcuna gara ufficiale di Campionato successivamente alla pubblicazione del ricordato comunicato; c) il Guidotti, tesseratosi nel successivo Campionato 1995/96 con il Sansepolcro Calcio, aveva disputato le prime otto gare ufficiali del Campionato dí competenza. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 100 del 23 dicembre 1995, dichiarava i deferití responsabili del fatto contestato limítamente alla gara Sansepolcro/Citta dí Castello del 3.9.1995 e, in applicazione dall'art. 1 C.G.S., irrogava alla società Sansepolcro Calcio la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica ed al calciatore Guidotti Marío la sanzíone della squalifica di gíorní trenta dalla comunicazione del provvedimento stesso. Avverso tale decisione ha proposto reclamo ex art. 27 comma 2 Iettera c) C.G.S. e successiva delega del Presidente Federale (C.U, 18/A.del 3.8.1988); il Presidente della Lega Nazionale Dílettanti chiedendo che, in sua totale riforma, venga inflitta al Sansepolcro Calcio, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. comma 5 C.G.S., la punizione sportiva di perdita delle gare in premessa indicate. Ha proposto altresì appello il Sansepolcro Calcio, chiedendo che questa C.A.F voglia ríconoscere tardivo e fuori termine il deferimento del 13,11.1995 del Presidente della L.N.D. ríspetto all'unica gara sanzionabile (del 3.9.1995) o che, pur applicando I'art. 1 C.G.S., voglia modificare la sanzione della penalizzazione di tre punti in ammenda con importo da stabilire.. I due gravami sono stati riuniti, considerata la loro intíma connessione. Ciò posto, la C.A.F. osserva che il Sansepolcro Calcio ha eccepito in via prelíminare la ínammissibilità del rícorso del Presidente della. L.N.D. sotto vari profíli: 1 ) esso non sarebbe stato proposto all'esito del previsto esame degli atti ufficiali, ma unicamente sulla base del comunicato contenente la delibera impugnata; 2) nel rícorso si fa riferimento alla decisione del 23.12.1995,. mentre la decisíone risulta essere del 22.12.1995 e pubblicata il 23.12.1995; 3) esso non conterrebbe censure, ma solo un richîamo all'att. 7 n. 5 C.G.S.; 4) il ricorso invoca altresì sanzioni più graví, in palese contrasto con I'art. 27 comma 5 C.G.S.; che fa dívíeto dí inasprimento di sanzíoni. Le eccezioni non hanno fondamento. Ed invero I'art. 27 C.G.S. al punto 2 lettera c) e la successiva delega del Presídente Federale (C.U. n, 18/A del 3.8.1988) legittimano il Presidente della L.N.D. a proporre ricorso alla C.A.F facultandolo al previo richiamo deglí atti. Non risulta che nella secie glí atti non siano stati "richiamati"; certo e comunque che il preteso omesso ríchiamo non è condízione di procedibílítà o di ammíssibilità del ricorso. II fatto che per mera incompletezza sia stata indicata la sola data di pubblicazione della delibera non concretízza alcun errore, nè ha comportato nullità nella formazíone del contraddittorio. La stringatezza del rícorso non equivale a genericítà. . L'istituto della specificità dei motivi di gravame va inteso nel dirítto sportivo più elasticamente che nel diritto ordínario. Anche I'ordinamento sportivo esige per I'effícace esercízío del dírítto dí ímpugnazíone, oltre la dichiarazione di gravame í motivi sui quali il gravame si fonda:la dichiarazione costítuísce I'elemento volitivo; i motivi sono I'elemento,logico dell'impugnazione; entrambi delimitano e precisano il campo della discussione e del giudizio del grado di appello. I motivi, pertanto, devono essere specifici, nel senso che il Giudice deve essere in grado di conoscere di che cosa 'impugnante si lamenta, individuando la censura che viene rivolta al precedente giudizio. E' sufficiente, quindí, che í motívi sí traducano nell'esposizione dei punti di critica che si itendono muovere.al provvedimento impugnato. Nella specie non c'e alcun dubbio che il ricorrente si dolga della improprietà della sanzione inflitta alla società Sansepolcro; e indichi quale debba essere quella giusta, in applicazione di un principio di diritto regolamentare consolidato; quale e quello della "perpetuatio sanzionatoria". Non esiste infine divieto par la richiesta e I'applicazione di sanzioni più gravi, ricorrendo il divieto della"reformatío ín peíus" sola neî casí di esclusivo appello dei soggetti incolpati e non gia, comunque, nel caso che occupa dove il ricorso è autorizzató proprio dalla inadeguatezza della pena inflitta, e quindi dalla necessità di una pena più consona. Passando all'esame del merito, la C.A.F osserva che I'impugnata decisione, per poter escludere I'applicazione, nella fatti specie, dall'art. 7 n.5 C.G.S. per ciascuna delle gare in cui la società Sansepolcro Calcioa chiero il calciatore Guidotti Mario - che rísultava squalificato per una giornata di gara, ha operato un excursus delle norme regolamentari e di quelle dí altri ordínamenti, affermando dí non rínvenire una norma che legittimi il principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica, non ancora scontata, deve rítenersi in posizione di permanente irregolarità; ha quindi ritenuto sanzionabile la sola gara del 3.9.1995 - la prîma in cui il Guidotti fu illegittimamente impiegato - per la quale, peraltro, essendo decorso inutilmente il termine di gg. 60 per I'impugnazione ex art. 27 punto 2 comma c) C.G.S. (il deferimento e infatti del 13.11.1995), ravvísa Ia víolazíone dei principi di lealtà e probità sportiva enunciati dell'art. 1 C.G.S. e, infligge la sanzione della penalizzazione di tre puntí ín classífica. Si rileva in proposito che i casi presi in esame dal primo giudice sono del lutto diversi da quello che occupa. Essi infatti riguardano - per restare nell'ambito dell'ordinamento calcistico - le inibizioni e le squalifiche a tempo, che non presentano analogie con la squalifíca per una o più gare. Tale squalifica, allorquando interviene, e, come tutte le sanzioni irrogate dalla Giustizia Sportiva, immediatamente esecutíva; la sua esecutività, comporta, automaticamente, la sanzione di cui all'att. 7 n. 5 C.G.S. per ogni gara in cui viene utilizzato il calcíatore ancora squalífícato, Non soccorrono pertanto elementi per i quali questa Commissione debba discostarsi dal principio della "perpetuatio sanzionatoria" costantemente affermato nelle sue precedenti decisioni (cfr. App. Scuola Pitagora in Com. Uff. n. 30/C del 4.5.1983; App. A.S. Summonte in Com. Uff. n. 15/C del 7.12.1983; App. Coop. Giove, ibidem; App. U.S. Stiava in Com. Uff. n. 10/C del 29.11.1984; App. U.S. Don Mazza Grand Prix in Com. Uff. n. 18/C del 27.2.1985; App. G.S. Iris Oleggio, in Com. Uff. n. 39/C del 27.6.1990; App. U.S. S. María imbaro, ín Com. Uff. n. 38/C del 20.8.1991 ed altre). L'impugnata delibera dovrà quindi essere riformata, giacche il ricorso avanzato dal Presídente della L.N.D. con riferimento alle gare Sansepolcro/Recanatese del 17.9.1995, Riccione/Sansepolcro del 24.9,1995, Sansepolcro/Faenza de(I'1.10.t995, Sestese/Sansepolcro dell'8.10.1995, Sansepolcro/Sangiovannese del 15.10.1995 e Irnpruneta/Sansepolcro del 22.10.1995 va accolto, con la conseguente ínflízíone alla Società Sansepolcro Calcio della punizione sportiva di perdita delle stesse col punteggio di 0-2, mentre dovrà essere respinto con riferímento alle gare Sansepolcro/Citta di Castello del 3.9.1995 e Nuova Jesì/Sansepolcro del 10.9.1995 per Ie quali il deferimento era inammissibile per il decorso di 60 gg. dalla data di dísputa delle gare. Va inoltre respinto I'appello della società Sansepolcro Calcio articolato sull'ipotesi ritenuta nell'ímpugnata delibera e volto ad ottenere ulteriori riduzioni e beneficí sulla puni- zíone ivi prevísta, La tassa di reclamo versata dalia società Sansepolcro Calcio va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F.; riuniti i procedímenti come sopra proposti, così provv- vede: - Ricorso del Presidente della Lega Nazíonale Dilettanti. Respínto per la parte ìne- rente le gare Sansepolcro/Città di Castello del 3.9.1995 e Nuova-Jesi/Sansepolcro del 10.9.1995, per tardività del deferimento del Presidente della Lega stessa; Accolto per la parte inerente le restanti gare, infliggendo al Sànsepolcro Calcio la punizíone sportiva di perdìta per 0-2 delle seguenti gare: SansepolcrolRecanatese del 17.9.1995, Riccione/Sansepolcro del 24.9.1995, Sansepolcro/Faenza dell'1.10.1995, Sestese/Sansepolcro.dell'8.10.1995, SansepolcrolSangìovannese del 15.10.1995 e Impruneta/Sansepolcro del 22.10.1995. -Appello del Sansepolcro Caicio Respinto, - Dìspone I'ìncameramento della tassa versata dal Sansepolcro Calcio.
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