F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CERTOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI CERTOSA/TIVOLI DEL 22.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comítato Regionale Lazio del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastíca – Com. Uff. n. 21 del 4.7.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CERTOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI CERTOSA/TIVOLI DEL 22.10.1995 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comítato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastíca - Com. Uff. n. 21 del 4.7.1996) Il G.S. Certosa chíedeva I'applicazíone della punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'A.S. Tivoli, per avere questa società impiegato un calciatore in posizione irregolare nell'incontro del Campionato Allieví Regionali CertosalTivoli disputato il 22 ottobre 1995. II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per la Attivítà Giovanile e Scolastíca rilevava che la società reclamante non aveva trasmesso contestualmente la copia dei motivi alla controparte A.S. Tívoli e, pertanto, delíberava di respingere (rectius, di dichíarare inammíssibile) il reclamo. II G.S. Certosa ha proposto appello a questa C.A.F. II gravame merita accoglimento. Ouesti i fatti accertati: -il G.S. Certosa ha inoltrato il reclamo il 16 novembre 1995 con raccomandate dirette contestualmente al Giudice Sportivo di 2° Grado ed all'A..S. Tivoli, al recapito noto "Casella Postale 10 - Tivoli"; . - il plico cosi índirízzato e stato restituíto dalle Poste il 24 novembre con la dicitura "Casella estinta"; - nel Com. Ufif. N.16 del Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attívità Giovanile e Scolastíca pubblicato il 23 novembre 1995 sotto la rubrica "Variazione indirizzo postale" è apparso I'annuncio di un nuovo indirizzo postale dell'A.S. Tvoli. Appare dunque evidente che il cambiamento del recapito postale dell'A.S. Tivolí, anche se in vigore da epoca precedente; è stato "ufficialmente" reso noto aí terzí ín epoca successíva alla proposizione del reclamo da parte del G.S. Certosa; non può pertanto farsi carico a quest'ultima società di avere omesso il tempestivo inoltro della copia del reclamo, come prescritto dell'art. 23 n. 5 C.G.S., il quanto I'atto fu correttamente inviato al recapito in quel momento conosciuto quale índirizzo.postale della controparte. ` La decisione impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio degli atti all'organo competente per nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Certosa, cosi provvede: - annulla, ai sensi. dall'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I'Attività Giovaníle e Scolastica per nuovo esame, - ordina la restituzione della tassa versata .
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