F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZZANESE/ALPE DEL 12.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 21 de! 21.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. AZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZZANESE/ALPE DEL 12.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 de! 21.12.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n..21 del 21 dícembre 1995, la Commissione Disciplinare presso il Comítato Regionale Lombardia; accogliendo il reclamo dall'U.S. Alpe avverso la gara Azzanese/Alpe, disputata il 12.11.1995 e valida per il Campionato di 2a Categoria, applicava alla Pol. Azzanese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio dí.0-2. Osservava, infatti, la Commissione Disciplinare che alla medesima aveva partecípato il calciatore Fabio Angíoletti, il quale risultava squalificato per una gara, a seguito di recidiva in ammonizioni, come da Com. Uff. n. 15 del 9.11.1995. Rilevava al riguardo la Commissione Disciplínare che I'Angioletti aveva ríportato bensì la quarta ammonizione in un incontro del 29.10.1.995, ma il suo nominativo non appariva fra gli squalificati nel Com.Uff. n. 14 del 3.11.1995, immediatamente successivo. E la círcostanza che la Pol, Azzanese conscia della squalifica nella qualé. il calciatore sarebbe comunque incorso, non lo avesse schierato nella gara VaIle.Seriana/Azzanesé del 5.11.1995 non ne sanava la posizione, in quanto, si sensi dell'art. 12 comma 2 C.G.S., la sanzione della squalifica deve essere scontata a partire dalla gara successiva alla pubblicazione del relativo provvedimento del Giudice Sportivo, unica eccezione essendo introdotta dall'art. 36 comma 2 C.G.S., in riferimento al calciatore espulso, che deve ritenersi immediatamente squalificato senza declaratoria da parte del Gíudice medesimo. Che poi la Pol. Azzanese si fosse come sopra comportata dietro suggerimenti datile da collaboratori della Giustizia Sportiva; non ne eliminava la irregolarita; per I'obiettivo contrasto con la vígente normativa. Avverso tale decisioné ricorreva a questa C.A.F. la Pol. Azzanese, sottolineando I'erroneita dei chiarimenti fornitile in ambito federale e I'errore materiale commesso con la mancata inclusione dell'Angioletti fra gli squalificati per quattro ammonizioni, dopo le gare del 29.10.1995 e chiedendo quindi I'annullamento dell'impugnata delibera... L'appello é infondato. A parte I'eccezione prevista, per le gare dilettantistiche, dell'art. 36 comma 2 C.G.S. per le automatiche conseguenze di una espulsione (la quale comporta sempre la squalifica, indipendentemente dalla deliberazione del Giudice Sportivo), e regola gérierale, sancita dell'art. 12comma 2 C.G.S., che la punizione della squalifica operi soltanto in presenza del relativo formale provvedimento, ancorchè alla squalifica si giunga per la sommatoria delle ammonizioni. Da ciò consegue la irregolarità della posizione del calciatore, in riferimento alla partecipazione a gara svoltasi successivamente alla pubblicazione, nel comunicato ufficiale di cuí sopra, del provvedímento di squalifica; e la inefficacia della mancata partecipazione (con il che si pensava di scontare la squalifica conseguente alla quarta ammonizione) a gara svoltasí nella gíornata dí campionato precedente. E poi appena il caso di rilevare che Ia cattiva ínterpretazione della suddetta normatíva, quand'anche fosse stata agevolata da errati consigli, índebítamente fornití - del che peraltro manca la prova - da appartenente all.'organo disciplinare non costituisce una esimente della irregolarità commessa; e peraltro, va rilevato che la delíbera impugnata né ha tenuto conto, procedendo ad una limitata applicazione di sanzioni. L'appello va dunque rigettato e la relativa tassa deve essere íncamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol, Azzanese di Azzano San Paolo (Bergamo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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