F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’I.C. PICENTINA 92 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PICENTINA 92/CRISPI DEL 15.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff, n. 41 del 21.12.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'I.C. PICENTINA 92 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PICENTINA 92/CRISPI DEL 15.10.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff, n. 41 del 21.12.1995)
La società I.C. Picentina 92 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara I.C. Picentina 92/Crispi disputata il 15 ottobre 1995 per il Campionato di 2a Categoria e terminata con il risultato di 2 -1 per la squadra ospite, rilevando ché il G.S. Crispi aveva schierato il calciatore Minelli Davide in posizione irregolare perché non tesserato con detta società.
La reclamante chiedeva pertanto che al G.S. Críspi venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, in applicazione dell'art. 7, comma 5; del Codice di Giustizia Sportiva.
La Commissione Disciplinare, éffettuati gli accertamenti del caso, dai quali emerge va che il Minellí risultava tesserato, per il G.S. Crlspi con decorrenza 14.10.1995, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 41 del 21 dicembre 1995.) ..
Propone appello in questa sede la I.C. Picentina 92 reiterando le tesi già proposte in prime cure; sul rilíevo che dal tabulato federale datato ottobre 1995 il calciatore in parola risultava tesserato per I'U.S. Genovesi.
II reclamo deve essere respinto.
Degli accertamentí esperiti dalla.C.A.F,.presso I'anagrafe federale dei calciatori, risulta che il Minelli (nato I'11.8.1965 n. matr. 2.007.428), come gia appurato dalla Commíssione Díscíplinare, e tesserato, con decorrenza dal 14 ottobre 1995 , per il G.S. Crispi.
L'annotazione sul tabulato del tesseramento del calciatore con l'U.S. Genovesí non è errato, ma è stato stampato in epoca precedente alla registrazione del nuovo tesseramento.
La decisione della Commissione Disciplinare deve, quindi, essere confermata. La tassa di reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi Ia.C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'i.C. Picentina 92 di San Cipriano Picentino (Salerno) ed ordina I'íncameramento della tassa versata.
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