F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE RIZZI VINCENZO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FlNO AL 30.3.1996 INFLITTAGLI A SEGUITO Di DEFERIMENTO SU PROPOSTA DEL TARANTO CALCIO 1906 AI SENSI DELL’ART 92 COMMA 4 N.O.I.F. (Delíbera della Commissíone Díscíplínare presso la Lega Nazíonale Dilettanti – Com. Uff. n- 94 del 15.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 1 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE RIZZI VINCENZO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FlNO AL 30.3.1996 INFLITTAGLI A SEGUITO Di DEFERIMENTO SU PROPOSTA DEL TARANTO CALCIO 1906 AI SENSI DELL'ART 92 COMMA 4 N.O.I.F. (Delíbera della Commissíone Díscíplínare presso la Lega Nazíonale Dilettanti - Com. Uff. n- 94 del 15.12.1995) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 94. del 15 dicembre 1995, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazíonale Dilettanti nel rilevare che il calciatore Rizzi Vincenzo aveva chiesto ed ottenuto nei confronti della società Taranto Calcio 1906, in data 11.9.1995, decreto ingiuntivo di pagamento e successivamente, in data 8.10.1995, aveva esperito procedura di .pignoramento immobiliare presso lo stadio senza chiedere I'autorizzazione e senza aver preventivamente adito I'organo sportivo competente (Commíssíone Vertenze Economiche); infliggeva al medesimo la squalifica fino al 30.3.1996. Avverso tale decisione propone appello per revocazione, dinanzi a questa Commissione Federale, il calciatore Rízzi Vincenzo, denunciando errore di fatto(art.28, comma 1, .lett. e/; C.G.S.); a suo dire i primi giudici avrebbero sanzionato un comportamento già punito con altra delibera(Com. Uff. n. 281 del 28 luglio 1995) della stessa Commissione. L'appello è inammissibile. Ed invero I'errore di fatto che può dar luogo alla revocazíone non consíste nell'ínesatto apprezzamento delle risultanze processuali, bensi nell'errata percezione di queste risultanze, al punto che la decisione risulti fondata sulla supposizione di fatti che, invece, gli atti e i documenti della causa escludono in modo incontestabile, ovvero sulla supposizione della inesistenza di fatti che invece, siano stati positivamente accertati. Denuncia invece il ricorrente un bis in idem peraltro in realtà non riscontrabile giacché la Commissione, dopo aver punito con la prima delibera il Rizzi per aver questi adíto la Magistratura del Lavoro in violazione della clausola compromissoria,ha sanzíonato con la seconda gli impulsi processualí dati dal Rizzi in epoca successiva alla procedura esecutiva in danno della sua società. Per questi motíví la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore Rizzi Vincenzo Massimo e dispone I'incameramento della tassa versata.
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