F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. CORTESI FRANCO, PER IL FIGLIO MINORE CORTESE IVAN, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1996 INFLITTA A OUEST’ULTIMO (Delíbera del Giudice Sportivo di 2° Grado..presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attívita Giovanile e Scolastica – Com, Uff.. n. 17 del 14.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. CORTESI FRANCO, PER IL FIGLIO MINORE CORTESE IVAN, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1996 INFLITTA A OUEST'ULTIMO (Delíbera del Giudice Sportivo di 2° Grado..presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attívita Giovanile e Scolastica - Com, Uff.. n. 17 del 14.12.1995) II Sig. Cortesi Franco padre del calciatore minore Cortesí Ivan, ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore perl'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 14 dicembre 1995,. con la quale al calciatore Cortesi Ivan veniva ridotta dal 31.12.1997 al 31.12.1996 la sanzione della squalifica già inflitta dal primo giudice, in relazione ai fatti addebitategli, verificatisi in occasione della gara USOM Calcio/Melegnanese del 12.11,.995 valevole per il Campionato Allievi. Sostiene I'appellante la assoluta estraneità del tiglio dal fatto cosi come riportato dalI'arbítro nel suo referto (atti dí violenza nei confronti di un avversario e dell'arbitro medesí mo), ma non adduce alcun elemento probatorio a discarìco sul punto. Va anche rilevato che il Direttore di gara in sede di audizione, ha confermato tutto quanto rìferito nel rapporto, confermando l'identificazìone del Cortesi quale autore, tra I'altro, dello sputo nei propri confrontì. La decisione impugnata va, pertanto, pienamente confermata anche perché la sanzione inflitta al Cortesì è gìà stata congruamente ridotta in consìderazione della giovane età del calciatore e delle particolari circostanze oggettive in cuì sì sono verìficati ì fatti a lui ascritti. Per questi motìvì la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal Sig. Cortesi Franco ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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