F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. GREFFA MOSORROFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREFFA MOSORROFA/OMECA OLIVETO CALCIO DELL’11.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Calabria – Com. Uff. n. 52 del 28.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. GREFFA MOSORROFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GREFFA MOSORROFA/OMECA OLIVETO CALCIO DELL'11.11.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 28.12.1995) L'A.C. Graffa Mosorrofa ha proposto appello a questa C.A.F..avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul Com. Uff. n.52 pubblicato il 28 dicembre 1995, con Ia quale è sfata inflitta ad essa società la punizione sportiva dì perdita della gara del Campionato calabro di 2a Categaria disputata I'11 novembre 1995 contro la società Omeca Oliveto Calcio con il punteggio di 0-2, per aver schierato il calciatore Andidero Antonino squalificato automaticamente per una gara come da Com. Uff. n. 36 dell'8 novembre 1995, per essere stato espulso nel corso della gara Cannavò/Greffa Mosorrofa disputata il 5 novembre 1995; . Deduce la società che in tale ultima gara è stato espulso il calciatore Porcino Giuseppe, sceso in campo con il numero 5 sin dall'inizìo della gara, e non il calciatore Andidero Antonino, schierato inìzialmente in panchina ed utilìzzato soltanto negli ultimi minuti della gara. L'appello è infondato e va respinto. L'estensore del reclamo ha precisato che il calciatore utílizzato nella gara íncrímínata con la maglia n. 5 era Porcino Giuseppe, mentre I'Andidero recava il numero15. Dalla dìstinta di gara allegata al referto arbitrale, invece, risulta segnata I'ínversione del numerí delle maglie dei due calcìatori, in modo che era I'Andidero ad indossate la maglia con il numero 5 e ad essere sceso in campo fin dal 1 ° minuto di giuoco. Tale annotazione non si rileva sulla distinta prodotta dalla società per provare la fondatezza dei rilievi e vì è il sospetto che sia stato creato un falso, perchè le firme dell'arbitro apposte suí due elenchí deí calciatori non sono ìdentiche. Va ìnoltre osservato che dal rapporto della gara del 5 novembre non risulta affatto che vi sia stato I'avvicendamento dell'Andidero, che secondo la reclamante sedeva ín panchìna con altro suo collega negli ultimi minuti di gara. II comportamento processuale dall'A.C. Greffa Mosorrofa comporta il deferimento alla competente Commissìone Disciplìnare. A seguito del rigetto dell'appello la tassa versata va incamerata. . . Per í suespostí motíví la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dell'A.C. Graffa Mosorrofa dì Mosorrofa Reggio Calabria. Deferisce alla Commissione Disciplinarè presso il Comitato Regionale Calabria, aí sensi dall'art. 19 comma.2 C.G.S., il Presìdente dall'A.C. Graffa Mosorrofa, Sig.ra Larocca Mariangela, per violazione delI'art.. 1 comma 1 C.G.S., in relazione a quanto dedotto in ordine all'ìdentità del calciatore espulso nella gara Cannavò/Greffa Mosorrofa del 5.11,1995,nonchè I'A.C.Greffa Mosorrofa, ai sensi dell'art, 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta. Ordina I'incameramento della relativa tassa.
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