F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. RAMAZZANO AVVERSO DECISlONI MERITO GARA RAMAZZANO/MONTECASTELLI DEL 25.11.1995 (Delibera della Commissione Di sciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 32 del 4.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. RAMAZZANO AVVERSO DECISlONI MERITO GARA RAMAZZANO/MONTECASTELLI DEL 25.11.1995 (Delibera della Commissione Di sciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 32 del 4.1.1996) La Commíssione Discíplinare, ín accoglímento del reclamo proposto dal G.S. Montecastelli, con decisíone pubblícata nel Com. Uff. n. 32 del 4 gennaio 1996, delíberava di applicare la punizione sportiva della perdita della gara Ramazzano/Montecastelli dei 25.11.1995 nei confrontí dell'A.S. Ramazzano con il punteggio di 0 - 2. Tale decisíone viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dall'A.S. Ramazzano, la quale procede ad un'analisí accurata dei dodumentí ufficíali e delle valutazioni date agli stessi nella decisione impugnata dalla quale desume una ípotesi dí prosecuzione fittizia della gara non dovuta ad una reale situazione di pericolo, ma bensì ad un atteggiamento eccessivamente timoroso del Dírettore di gara. Conclude chiedendo la revoca della sanzione inflitta ed il riprístino del risultato conseguito sul campo, Dall'esame degli atti ufficiali, rileva il Collegio che il Direttore di gara ha ritenuto di dover proseguire la gara pro-forma per I'episodio verificatosi al 41 ° del 2° tempo e consistito - per come sí legge nel referto - nel fatto che "alcuni gíocatorí"-gli si erano avvicinatí "con I'intento di aggredirlo" e che "l'intervento dí alcune persone avrebbe ímpedito il peggio". . Non sembra alla Cominíssione che un episodio del genere di quello sopra descritto, purtroppo non occasionale sui campi di giuoco, concreti quella situazione di perícolo reale, di esposizione grave e probabile al veritícarsi di un danno all'incolumità di persone, che giustifichi e legittimi I'adozione di una tale misura e le scelte conseguenti, nella specie concretatesi anche nell'attribuzione di un rígore al Ramazzano per permettere il pareggio". Ritiene la Commissione che la situazione di pericolo sia stata sopravvalutata verosimilmente per fattori soggettívi, e che con molta probabilità I'ordine in campo sí sarebbe potuto ripristinare con I'adozione di opportuni provvedimenti. Ciò detto, deve del pari ríconoscersi, sul piano della concreta dínamica dei fatti, che I'andamento della gara è stato certamente falsato, essendosi verificato uno squi librio fra le due compagini ed essendosí sovvertite le caratteristi che della gara ín modo tale da dover imporne la ripetizione, ai sensí dall'art. 7 n. 4 C.G.S. L'appello va quindí accolto neí limiti suindidatl. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposta dall'A.S. Ramazzano di Ramazzano (Perugia), annulla I'impugnata delibera, disponendo la ripetizione della suindícata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it