F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A CINOUE AVELLINO FIVE SOCCER/SPORTING CLUB ERCOLE DEL 19.12.1995 (Delîbera del Giudíce Sportivo presso Ia Lega Nazíonale DIIettanti Com. Uff. n. 67 del 13.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 8 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A CINOUE AVELLINO FIVE SOCCER/SPORTING CLUB ERCOLE DEL 19.12.1995 (Delîbera del Giudíce Sportivo presso Ia Lega Nazíonale DIIettanti Com. Uff. n. 67 del 13.12.1995) II 9 dicembre 1995 veniva disputata la gara Avellino Five Soccer/Sporting Club Ercole valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque dí serie b 1995/96. In relazione ad incidenti verifícatisi in tale gara il Giudíce Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva allo Sporting Club Ercole la sanzione dell'ammenda di L. 1.500.000 con diffída. Ricorre a questa Commissione d'Appello Federale il Presídente della Lega Nazionale Dilettanti, il quale sostiene che, ai sensi dall'art. 5 comma 2 C:G.S., il calcíatore che funge da capitano risponde degli atti di violenza compiuti da calcíatori della sua squadra nei confronti degli Ufficiali di gara,onde il Giudice Sportivo avrebbe dovuto sanzíonare il calcíatore Pizza Giuseppe che talí funzioni svolgeva nella gara ín questione e non aggravare la sanzione pecuniaría inflitta alla Società. Conclude chiedendo una congrua riduzione della sanzione irrogata alla Socíeta, nonché una adeguata nei confronti del sunnominato capitano della squadra. La domanda principale contenuta nella impugnativa ín essere e sostanzialmente volta a censurare il mancato esercizio da parte del Giudice Sportivo deí poteri di uffcio spettantígli e píù precisamente I'aver disatteso il disposto dell'art. 5 comma.2 C.G.S. per le ragioni più sopra indicate. Ora è evidente che in tal modo viene chiesto I'esame di una questione che non è stata fatta oggetto dí pronuncia nella determinazione impugnala, sicché per tale parte al di là della novità della richiesta, il ricorso si appalesa inammissibile. Infondato si appalesa il ricorso per I'altra richiesta volta ad ottenere una riduzione della sanzione in concreto adottata, che nel contesto anche processuale sopradescritto appare invece adeguata alla reale entità degli incidenti veríficatisi. Per í suesposti motivi la C.A.F, pronunciando sul rícorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente dalla Lega Nazíonale Dílettanti, cosi provvede: - lo respinge per la parte inerente la,sanzione dell'ammenda di L, 1.500.000 con diffida inflitta allo Sporting Club Ercole dí Caserta; - lo dichiara inammissibíle per la parte inerente la ríchiesta di sanzíoni a carico del calcíatore Pizza Giuseppe, capítano dello S.C. Ercole.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it