F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. MASSlMINO GlOVANNI E DELL’ A.C.R. MESSINA AWERSO LE SANZIONI DELL’INlBlZIONE PER MESI 18 E L’AMMENDA Dl L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO Dl DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERA- LE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZlONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1, IN RELA- ZIONE ALL’ ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE, E 6 COMMA 1 C.G.S: (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 26/Disc. del 28.4.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. MASSlMINO GlOVANNI E DELL' A.C.R. MESSINA AWERSO LE SANZIONI DELL'INlBlZIONE PER MESI 18 E L'AMMENDA Dl L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO Dl DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERA- LE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZlONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1, IN RELA- ZIONE ALL' ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE, E 6 COMMA 1 C.G.S: (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26/Disc. del 28.4.1995) Su deferimenti disposti dal Procuratore Federale, la Commissione DiscIplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con la delibera pubblicata nel C.U, n. 26/Diso. del 28 aprile 1995, ritenuto che il signor Giovanni Massimino - quale Presidente dell'A.C.R. Messina - avendo presentato ricorso al T.A.R. Sicilia, nonché ricorso per decreto ingiuntivo al Presidente del Tribunale di Firenze, nell'interesse della società, fosse ricorso nella duplice violazione degli arti. 1 comma 1 C.G.S. e 24 dello Statuto Federale, coinvolgendo il Messina in tali violazioni, infliggeva a1 Massimino (ritenuta la continuazione fra i due addebiti) I' inibizione per la durata di due anni e sei mesi e al Messina, a titolo.di responsabilità diretta, I' ammenda di L. 2.000.000. Osservava, infatti, Ia Commissione Disciplinare che la presentazione dei due ricorsi, per quanto giustificata dal proponente con I' effettiva sussistenza di erediti societari verso Enti calcistici e con I' azione pendente dinanzi ai giudici ordinari riguardo alla iscrizione del Messina a campionato professionistico,.violava (a clausola compromissoria, in. quanto la soddisfazione ditali diritti avrebbe potuto utilmente essere esperita attraverso gli stru- menti previsti dalle Carte Federali. Avverso tale delibera ricorrevano a questa C.A.F., con separati atti d' impugnazione, oggi riuniti perché evidentemente connessi, il Massimino e I'A.C.R. Messina. II primo sosteneva che il ricorso al T.A.R. era la logica conclusione giuridica di un procedimento iniziato dinanzi I'autorità giudiziaria ordinaria, relativamente al contestato diritto del Messina ad iscriversi a campionati professionistici Pertanto, il logico sviluppo di una lite ancora pendente, non poteva concretizzare I' addebito mossogli. Quanto: alla richiesta di decreto ingiuntivo, poiché la Lega competente aveva rifiutato di ottemperare al giudicato che concretizzava specifici diritti di credito del Messina, nonostante reiterati solleciti, I' azione giudiziaria intrapresa tendeva noli al riconoscimento del diritto di credito (già accertato irrevocabilmente nella sede calcistica), ma alla esecuzione dei relativi adempimenti conseguenziali, la cui tutela non si rinveniva nell'ambito operativo della disciplina sportiva; e pertanto, anche per tale aspetto, la contestata violazione era insus- sistente. L'A.C.R. Messina, a sua volta, insisteva nelle argomentazioni da ultimo esposte, associandosi alla richiesta di annullamento della delibera impugnata. Ciò premesso, ritiene la C,A.F. che nessuno dei ricorsi proposti sia meritevole di accoglimento. Appare, infatti, evidente, la reiterata violazione dall'art. 24 sopra citato. Tale norma - come questa C.A.F. ha altre volte affermato - disponendo in merito all'efficacia dei prov vedimenti federali, avvince tutti i tesserati non solo all'obbligo di osservanza io genere della vigente normativa (comma 1)s ma, in particolare, ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti emessi dall'organizzazione calcistica nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disci- plinare ed economico. Ogni violazione od elusione del relativo obbligo è disciplinarmente sanzionata (comma 2). Dunque, occorre da un lato, per la operatività della cosiddetta clausola compromissoria (nella quale generalmente si riassume il contenuto dell' art. 24 dello Statuto) che le controver- sie che si vogliono dirimere attengano all'attività sportiva, nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche; e, dall'altro, che esista un'organismo federale avente giurisdizio- ne (se non esclusiva, almeno concorrente con quella ordinaria) sulle controversie stesse. Nel caso in esame, appare di tutta evidenza che la questione concernente I'iscrizio- ne ad un campionato organizzato dalla F.I.G.C. è tipicamente "sportiva" e ricade nella giu- risdizione federale esclusiva. A.nulla giova, chiaramente, che il fatto addebitato al Massi- mino e al Messina (ricorso.al TA.R.) si inserisca in una serie di altre violazioni della clau- sola compromissoria, giacché, diversamente opinando, si giungerebbe alla precostituzio- nalità di un'assurda impunità per chi, dopo avere per una volta infranto il comando del- I'art. 24, persistesse con nuove azioni giudiziarie. nella sua violazione. E il richiamo all'isti- tuto della continuazione appare, al riguardo, del tutto anomalo, giacché esso attiene ad un criterio di moderazione della pena nel caso di reiterata violazione normativa, non già configurando un'esimente della condotta violatrice. Correttamente, pertanto, la delibera impugnata ha affermato, al riguardo, la colpevo-. lezza del dirigente e conseguentemente quella della società. Quanto, poi, all 'inoltro di un ricorso per decreto ingiuntivo, finalizzato alla riscossione di un credito verso un Ente federale, appare artificioso l'argomento.utilizzato a propria difesa dai ricorrenti: giacché non solo la fase di accertamento del relativo diritto, ma - e forse a maggior ragione - quella esecutiva, trovano rispondenza nell'art. 24 e soddisfa- zione nell'ambito stesso della FI.G.C., attraverso i canali già indicati dalla Commissione Disciplinare con la decisione appellata. È chiaro che il semplice ritardo nella soddisfazio- ne della posizione creditoria non può giustificare il vulnus inflitto alla norma basilare per tutti i tesserati della Federazione. Scatta, dunque, inevitabilmente il meccanismo di auto- tutela, che trova la sua sanzione - qui correttamente e congruamente applicata - nella normativa che punisce le violazioni dell'art. 1 C.G.S.. Ne consegue che gli appelli riuniti debbono essere rigettati, con incameramento delle relative tasse. Per i suesposti motivi la C.A.F.; riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Massi- mino Giovanni e dall'A.G.R, Messina, li respinge e dispone I'incameramento delle tasse versato.
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