F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S, OSTELLATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEDI- CINA/OSTELLATO DEL 2.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 48 del 18.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 6 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S, OSTELLATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEDI- CINA/OSTELLATO DEL 2.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 48 del 18.5.1995) II 2 aprile 1995 veniva disputato a Medicina I'incontro tra la squadra locale e :l'U.S. Ostellato, valido per il Campionato dì Promozione - Girone C, organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, che si concludeva con il punteggio di 1 - 0 a favore della squadra ospitata. La S.C, Medicina inoltrava reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara e, sull'assunto dell'avere I'U.S. Ostellato indebitamente effettuato tre sostituzioni di calciato- ri, chiedeva che a quel sodalizio tosse inflitta la punizione sportiva di perdita dell'incontro con il punteggio di 0 - 2. II Giudice Sportivo respingeva il reclamo per vizio di forma, ma, rilevata dagli. atti ufficiali la sostituzione di tre calciatori dall'U.S. Ostellato, tra cui quella del n. 1, senza che in distinta risultasse segnalato il calciatore destinato a fungere esclusivamente quale portiere di riserva, irrogava alla predetta società la punizione sportiva di perdita della gara. Tale delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare; alla quale I'U.S. Ostellato aveva avanzato reclamo, con decisione riportata nel Com. Uff. n. 48 pubblicato il 18 ma99io 1995. Avverso la predetta decisione ha proposto. tempestivo appello a questa C.A.F. la società punita, chiedendo la revoca della sanzione inflittale, con la conferma del risultato acquisito sul campo. Con. un primo motivo si. sostiene che il reclamo della S.C. Medicina doveva dichiararsi inammissibile per vizio di forma con la conseguenza di precluderne I' esame del merito, erroneamente compiuto dal Giudice Sportivo sulla base di atti (elenchi dei calciatori partecipanti alla gara) non rientranti nell'eterico tassativo.dei documenti ufficiali. La doglianza non ha fondamento. Il rilievo formale in ordine alla motivazione adottata dal Giudice Sportivo, che ha respinto i! reclamo in luogo di dichiararne la inammissibilità, non comporta le conseguenze auspicate dall'appellante: infatti lo stesso Giudice Sportivo aveva il potere-dovere, a norma.dell'art, 18. n. 2 lettera a) C.G.S., di giudicare sulla regolarità di svolgimento della gara, avvalendosi dei documenti ufficiali, tra í quali sono compresi anche gli elenchi dei calciatori partecipanti alla gara (art. 61. N.O.I.F.), quali allegati al rapporto,dell'Arbitro. Quanto al merito della questione, come già ritentato in precedenti: decisioni da questo Collegio, deve essere affermata I'osservanza della Circolare F.I.F.A. n. 528 del 13.4.1994, la cui obbligatorietà è stata sancita dalla F.I.G.C. con Com. Uff. n.17a pubblicato il 3.8.1994, relativamente alla Regola 3 n. 2 del Regolamento di Giuoco ed, in punto ai paragrafi c) e d), quest'.ultimo di nuova emanazione. In particolare, il paragrafo c) stabilisce che "una.squadra non può essere autorizzata ad utilizzare in ogni gara più di due calciatori di riserva; che verranno scelti fra cinque calciatori i cui nomi il Regolamento può imporre che siano comunicati all'arbitro prima dell'inizio della gara". In aggiunta, il paragrafo d) successivamente introdotto dispone che "malgrado il limite imposto dal paragrafo c) una squadra puo' ugualmente utilizzare un terzo calciatore di riserva a condizione che sia segnalato quale portiere di riserva, che non potrà essere utilizzato che per sostituire il portiere titolare. Qualora il portiere titolare venisse espulso, il portiere di riserva potrà rimpiazzarlo in sostituzione però di un altro calciatore della stessa squadra". Dall'esame degli atti ufficiali della gara di che trattasi risulta che I'U.S. Ostellato ha effettuato tre sostituzioni di calciatori, tra cui quella del n. 1, sènza avere preventivamente segnalato indistinta, fra i calciatori di riserva, quello designato a fungère.quale portiere di riserva e ad essere utilizzabile esclusivamente per sostituire il portiere titolare. L'inosservanza delle disposizioni sopra ricordate, di per se chiare ed illustrate alle società dai competenti Organi federalí, comporta, ai sensi dell'art. 7. numeri 1 e 5 C.G.S,; I'irrogazione alla società responsabile della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, come esattamente è stato ritenuto dalla Commissione Disciplinare, fa cui decisione va pertanto confermata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'.U.S. Ostellato di Ferrara e ordina incamerarsi la tassa versata.
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