F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L’ INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5OO.OOO CON DIFFIDA INFLITTA ALL’U.S. LAVANGONE IN RELAZIONE ALLA GARA LAVANGONE/ACCETTURA DEL 25.11.1995 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 22 del 29.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L' INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5OO.OOO CON DIFFIDA INFLITTA ALL'U.S. LAVANGONE IN RELAZIONE ALLA GARA LAVANGONE/ACCETTURA DEL 25.11.1995 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 22 del 29.11.1995) Con ricorso in data 8.1.1996, il Presidente della LN.D. ha impugnato davanti la C.A.F. la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al C.U. n. 22 del 29 novembre 1995, con la quale all'U.S. Lavangone veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di L. 500.000 con diffida per gli episodi di violenza verificatisi a fine gara. Chiede il ricorrente I' adozione di un provvedimento più congruo alla effettiva gravità degli addebiti. II ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta invero dagli atti, ed in particolare dal supplemento di rapporto dell'arbitro, che lo sconosciuto introdottosi abusivamente nello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, non solo ha rivolto all'arbitro espressioni gravemente ingiuriose, ma lo ha anche colpito con uno schiaffo tanto violento da provocargli un sia pur momentaneo stato di stordimento ed ha poi aggredito e colpito sia il Commissario speciale sia I' arbitro designato per dirigere la gara successiva, nonché le persone accorse per sedare il tumulto. La responsabilità dell' U.S. Lavangone è quindi fuori discussione ed anzi vanno tenute nella dovuta considerazione, quale aggravanti, le circostanze, peraltro confermate e chiarie dall' arbitro nel supplemento di rapporto, che la società benché espressamente invitata nella persona del capitano della squadra omise di chiudere il cancello di accesso al campo di giuoco ed agli spogliatoi, non si attivò per fare allontanare alcune persone non identificate presenti nel recinto di giuoco e che nessun dirigente dell' U.S. Lavangone era presente nelle adiacenze degli spogliatoi a difesa degli aggrediti. Ciò posto, apparendo la sanzione del Giudice Sportivo poco affittiva, il Collegio ritiene congruo infliggere all'U.S. Lavangone la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla I' impugnata delibera, infliggendo all'U.S. Lavangone di Avigliano Scalo (Potenza) la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate effettive di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it